CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   premesso che:
    relativamente ai profili di interesse della Commissione, l'articolo 2, comma primo lettera b) in materia di collaborazione volontaria, modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186;
    al comma 1, lettera b), n. 1 è aggiunta la lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990. Tale articolo indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria sia sul piano sanzionatorio penale, sia dal punto di vista delle sanzioni tributarie, disponendo, in particolare, che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria sia esclusa la punibilità per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA;
   rilevato che:
    con la modifica apportata, si prevede che le norme sulla collaborazione volontaria non abbiano impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (articolo 58, comma 6 del menzionato decreto legislativo n. 231 del 2007, che punisce la violazione dei predetti divieti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo);
    per effetto delle modifiche in commento – articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2 modifica, infine, il comma 3 dell'articolo 5-quinquies – il termine inizialmente fissato al 30 settembre viene posticipato al 30 novembre 2015; si chiarisce, inoltre, la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse in relazione a delitti tributari commessi sino alla data del 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima;
   considerato che:
    il provvedimento in esame, apparentemente disposto al fine di scongiurare l'aumento delle accise sui carburanti, ha quale inevitabile conseguenza, quella di consentire e anzi favorire il riciclaggio del denaro detenuto all'estero illegalmente, sottraendo i colpevoli alle sanzioni penali e costituisce un vero e proprio condono, l'ennesimo, a coloro che utilizzano conti anonimi o con intestazione fittizia;
    concede, a tal fine, un ulteriore termine anche a coloro che non si siano Pag. 35attivati entro la scadenza originaria, permettendo loro di regolarizzare il denaro su conti anonimi o con intestazioni fittizie aperti all'estero senza che, da ciò, derivino conseguenze penali in materia di antiriciclaggio ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007;
  esprime

PARERE CONTRARIO

Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.