CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03653 Pili: Sulla salvaguardia e il recupero del sito archeologico sardo di Monti Prama.
5-06203 Pili: Sul danneggiamento del sito archeologico dei Giganti di Monti Prama in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco alle interrogazioni parlamentari con cui l'On.le Pili chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare per la tutela e valorizzazione del sito archeologico di Mont'e Prama, in relazione a presunti atti vandalici e danneggiamenti.
  Premetto che mi riferisco innanzitutto all'atto parlamentare del settembre dello scorso anno nel quale l'onorevole Pili lamenta la situazione di abbandono del sito e l'avvenuta incursione di tombaroli.
  Nonostante il tempo intercorso, durante il quale sono state approntate le necessarie provvidenze che di seguito elenco, vorrei comunque precisare che dopo l'accertamento di un intervento clandestino, appunto a settembre del 2014, la Soprintendenza ha potuto verificare, mediante lo scavo delle sepolture, che la violazione era stata superficiale e irrilevante. Lo scheletro era conservato nelle stesse condizioni degli altri, mentre nessuna tomba conteneva oggetti di corredo. Durante lo scavo il sito è stato ininterrottamente sorvegliato con guardia armata notturna e festiva fino alla totale liberazione dell'area di scavo dalla presenza di manufatti a rischio di trafugamento.
  Nel frattempo si è avviato il progetto di videosorveglianza dell'area e di messa in sicurezza mediante recinzione.
  Nel marzo del 2015 il sito è stato infatti recintato con rete metallica alta 2 metri e dotato di cancello metallico carrabile, al fine di impedire l'accesso da parte di persone non autorizzate. La messa in sicurezza ha richiesto l'autorizzazione da parte della Curia Arcivescovile di Oristano (proprietaria del terreno) e della Provincia di Oristano (proprietaria della strada che fiancheggia il lato orientale del terreno). Inoltre, l'area archeologica costituisce bene paesaggistico e tutto il territorio comunale di Cabras è sottoposto a vincolo paesaggistico, pertanto l'opera ha richiesto la previa autorizzazione paesaggistica (conferenza dei servizi del 15 gennaio 2015). Contemporaneamente, si è provveduto a riordinare e pulire tutto il terreno interessato dalle indagini e l'area si presenta oggi in condizioni di ordine, decoro e sicurezza. L'intervento clandestino è rimasto un fatto isolato e senza alcuna conseguenza.
  Al momento, la valorizzazione in situ è preclusa dalla continuazione delle indagini archeologiche già avviate negli scorsi anni, anche se la Soprintendenza sta operando per creare un primo embrione di area archeologica restaurabile, valorizzabile e fruibile.
  La Soprintendenza ha programmato e in parte già attuato i successivi interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio scultoreo attraverso la creazione del sistema museale di Mont'e Prama, costituito dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e dal Museo Civico di Cabras. Le sculture rinvenute nel 2014 (due statue di pugilatori, un torso di arciere, un torso di pugilatore, due bacini, tre teste, una base di statua, un modello di nuraghe quadrilobato e altri pezzi minori) sono state esposte al museo civico di Cabras ancor Pag. 42prima del restauro, al fine di favorire la massima diffusione della scoperta. La Soprintendenza ha curato l'allestimento museale con supporti, didascalie, immagini, testi esplicativi e documentazione fotografica. Il museo di Cabras, da parte sua, ha rinnovato interamente l'apparato informativo del museo.
  La Soprintendenza nel 2014 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le l'Università di Cagliari e di Sassari, il comune di Cabras, la Casa Circondariale di Oristano e il Consorzio Uno di Oristano concernente il progetto Archeologia di Mont'e Prama, finanziato dalla Regione Sardegna (L.R.7/2007) e dalle due Università, con 200.000 Euro. Tale progetto si è svolto proficuamente, anche con la collaborazione dei detenuti, e i risultati sono resi pubblici con l'edizione del volume Archeologia di Mont'e Prama - 1, Ricerche 2014.
  Recentemente le Università di Cagliari e di Sassari hanno ottenuto, in base ad un progetto di ricerca, dalla Fondazione Banco di Sardegna un ulteriore finanziamento pari a 150.000 euro suddivisi tra le due Università in parti uguali per l'anno 2015, ed è in corso la definizione di un nuovo progetto condiviso di indagine e valorizzazione. Mi preme sottolineare che il ruolo della Soprintendenza è pienamente e paritariamente attivo anche sul piano della ricerca scientifica, in aggiunta alla responsabilità connessa alla sicurezza del sito, alla conservazione dei reperti, nonché alla definizione delle strategie d'indagine, di restauro, di valorizzazione e fruizione, che trascendono la concreta attività di scavo e le competenze dell'Università.
  In merito alla seconda interrogazione e alla recente notizia apparsa sulla stampa dell'utilizzo di ruspe per lo scavo archeologico e danneggiamento di reperti, vorrei precisare quanto segue.
  La Soprintendenza ha intrapreso, nell'estate di quest'anno, l'intervento di recupero e ripristino della trincea degli scavi Bedini e Tronchetti della fine degli anni ’70, procedendo alla rimozione di alcune centinaia di metri cubi di terra di riporto, che negli anni ’80 era stata riversata nell'area fino a colmarla quasi completamente. Il terreno, come si è detto, è di proprietà della Confraternita del Rosario di Cabras ed è amministrato dalla Curia Arcivescovile di Oristano, mentre tutti i terreni circostanti sono di proprietà privata. Tale intervento è stato eseguito da quattro operai, sotto la direzione della Soprintendenza, e col coordinamento dell'archeologo di cantiere, professionista di grande esperienza. Sono stati utilizzati un piccolo escavatore con cingoli gommati e con benna a taglio piatto e un camioncino per il trasporto a discarica, al fine di condurre l'indagine in estensione in modo agile ed efficace. L'escavatore è stato utilizzato secondo le modalità comunemente impiegate nei lavori di preparazione dello scavo archeologico; quindi è stato utilizzato per la rimozione della terra di riempimento e per alcuni tratti di scotico superficiale, ed è stato allontanato o spento ogni volta che emergeva una pietra o altro elemento stratigrafico distinto.
  Ogni elemento, appena individuato, è stato ripulito e messo in evidenza con strumenti manuali leggeri: in questo modo sono stati messi in luce il crostone calcareo di base, dove affiorante; il filare di blocchi di basalto delimitante un tratto della cosiddetta strada sepolcrale; le lastre iniziale e terminale della necropoli Tronchetti, ancora infisse nella loro posizione originaria; le lastre di copertura delle 34 tombe della necropoli Tronchetti, rinvenute nella giacitura in cui vennero lasciate al termine dello scavo del 1979; le imboccature circolari dei relativi pozzetti; le complesse strutture della necropoli Bedini.
  Una cura particolare è stata riservata proprio alla necropoli Bedini, poiché la sua singolarità e la necessità di stabilire correlazioni con gli spazi circostanti impongono una ricerca attenta e precisa. Nella trincea principale di Bedini sono state riportate alla luce le tombe «a pseudocista» da 1 a 10 e la loro prosecuzione, consistente in 6 lastre quadrate allineate di arenaria, pertinenti ad altrettante tombe integre. Con l'escavatore si è eseguita la sola rimozione del terreno di Pag. 43riempimento, procedendo sempre alla rifinitura con strumenti manuali. Lo scavo ha messo in luce numerosi rinvenimenti antichi di varia natura (pietre, frammenti di calcare in parte pertinenti a statue e modelli di nuraghe) e un deposito, indagato in modo accurato e riservato. Il tutto è stato messo in evidenza, documentato con la creazione di un ortofotopiano e asportato ordinatamente, strato per strato e settore per settore secondo la quadrettatura a maglie di un metro. Gli elementi recuperati sono stati trasportati al magazzino del museo civico di Cabras. L'asportazione del dosso che segna il confine con il terreno di proprietà della Confraternita del Rosario (dato, in passato, in affitto ai coltivatori di Cabras) con l'escavatore ha rivelato evidenti segni di rimaneggiamento dovuti ai precedenti lavori agricoli.
  Sono stato volutamente dettagliato nella riproduzione dell'attività di scavo eseguita per dimostrare l'estrema cura con la quale gli archeologici hanno affrontato i lavori. Non solo, questo ha consentito di verificare, proprio nel momento del ritrovamento del frammento di testa di arciere o guerriero, probabilmente con elmo cornuto, che esso era stato lesionato dai precedenti lavori di aratura profonda, come hanno rivelato le fratture antiche.
  Non sono stati rinvenuti altri frammenti della testa, probabilmente sparsi nelle vicinanze proprio con le arature. Nell'area venivano messe in luce tre lastre di arenaria, un altro frammento informe di calcare bianco e infine un altro frammento di scultura, pertinente al gomito destro di un pugilatore.
  Con questo non voglio affermare, in via generale, che, nel corso di scavi archeologici, il rischio di incorrere in danni a reperti sia escluso e tuttavia rassicuro l'On.le interrogante sul fatto che questo evento non si è verificato nel caso in parola.
  Il Ministero, e concludo, si è profuso per la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Mont'e Prama e dei reperti in esso rinvenuti mediante l'impiego di ingenti fondi pubblici, di fondi Arcus, e con la proficua collaborazione delle Amministrazioni locali e dell'Università.

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ALLEGATO 2

5-06256 Ascani: Su talune questioni concernenti i docenti di strumento musicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante sottopone la questione dei docenti della classe di concorso A077 (strumento musicale) che si sono abilitati mediante la frequenza per un biennio dei corsi accademici di secondo livello più un anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti). Gli interessati ritengono che il decreto del direttore generale n. 680 del 6 luglio 2015 rechi una disparità di trattamento nei loro confronti rispetto agli altri docenti di discipline musicali (classi di concorso A031 e A032) che hanno conseguito l'abilitazione con il medesimo percorso.
  Al riguardo, si ricorda che con il citato decreto direttoriale n. 680 del 2015, attuativo del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, è stato disciplinato, con cadenza semestrale, l'inserimento degli aspiranti in elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/2017, costituite a norma del precedente decreto ministeriale n. 353 del 23 maggio 2014.
  Si ricorda, inoltre, che per i docenti di strumento musicale è stata prevista una specifica tabella di valutazione, per la precisione la Tabella 3 allegata al decreto ministeriale n. 235 del 1o aprile 2014.
  Il citato decreto ministeriale n. 353, nel regolamentare l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, pur ricomprendendo all'articolo 2, lettera b), tra i titoli di accesso alle graduatorie di seconda fascia, anche le abilitazioni conseguite ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 249 del 2010, ha tuttavia previsto appositamente, al successivo articolo 5, comma 1, che i titoli di accesso alla seconda fascia di strumento musicale debbano essere valutati ai sensi della predetta Tabella 3 allegata al decreto ministeriale n. 235 del 2014 e non ai sensi della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014 di valutazione dei titoli dei docenti di seconda fascia della scuola secondaria.
  Si ritiene utile sottolineare che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di seconda fascia, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 326, rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della successiva costituzione triennale delle graduatorie di istituto.
  Per tale ragione devono ritenersi prevalenti le disposizioni generali contenute nel decreto ministeriale n. 353 del 2014 di costituzione delle graduatorie per il triennio 2014/2017.
  Tutto ciò posto, una diversa valutazione del titolo di abilitazione in strumento musicale conseguito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti potrà essere presa in considerazione soltanto in occasione del prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie d'istituto.
  In conclusione, la sussistenza di una diversa valutazione dei titoli può esser tale in linea meramente di principio, si sottolinea, difatti, che la stessa non incide sui diritti di accesso all'impiego in quanto opera su graduatorie diverse, nell'ambito delle quali ciascuno dei soggetti inseriti è considerato in maniera conforme agli altri iscritti alla medesima graduatoria.

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ALLEGATO 3

5-06378 Grillo: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.
5-06380 D'Uva: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti, in relazione all'attivazione di corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna a seguito della convenzione stipulata tra la Fondazione Prosperina e l'Ateneo rumeno «Dunarea del Jos» di Galati, chiedono al Ministro se sia mai stato a conoscenza della volontà di attivazione di tali corsi universitari; se, in assenza di preventive informazioni, intenda urgentemente verificarne la conformità alla normativa nazionale; qualora venissero verificate eventuali profili di non corrispondenza alla normativa vigente, quali iniziative di competenza intenda intraprendere.
  Il Ministero, appresa la notizia dai mezzi di informazione dell'intenzione di attivare corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna, si è immediatamente adoperato per verificarne la legittimità; paventandosi l'ipotesi di pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa la possibilità di rilasciare titoli con valore legale.
  Si è da subito palesato il dubbio, infatti, che tali attività non fossero conformi all'ordinamento universitario italiano che dettaglia per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia, in modo preciso e puntuale, criteri e procedure ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato. In particolare, le università accreditate all'estero, devono rispettare le procedure previste dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 214 del 2004, attuativo della legge n. 148 del 2002, che ha ratificato la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio.
  Il Ministero, quindi, riscontrata la mancata attivazione delle procedure di cui al citato decreto ministeriale ed il mancato contesto autorizzatorio ivi previsto, ha diffidato gli interessati a porre in essere ogni attività e a fornire i chiarimenti del caso.
  In particolare, in data 1o settembre il MIUR ha diffidato la Regione Sicilia, l'Università «Kore» di Enna, l'Università romena «Dunarea des Jos» di Galati e la Fondazione Proserpina a fornire i necessari chiarimenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e dal porre in essere ogni attività non conforme alla legge in materia di riconoscimento delle Università straniere in Italia, con la precisazione che il MIUR disconosce al tempo stesso le eventuali attività già poste in essere in violazione di detta disciplina.
  Il 22 settembre scorso la Fondazione Proserpina è stata ulteriormente diffidata dal porre in essere ogni attività non conforme all'ordinamento universitario o che possa anche rivelarsi una pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa un'eventuale possibilità di rilasciare titoli che, disattendendo le procedure previste dal citato decreto, sarebbero privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. La Fondazione Proserpina, non ha tenuto in alcun conto le diffide ministeriali e ha dato concreto avvio all'attivazione dei suddetti corsi di laurea.Pag. 46
  La mancata attivazione delle citate procedure, ha indotto, quindi, il Ministero a ritenere illegittime le attività medico-sanitarie attivate nella città di Enna. A ciò si aggiunga che, il Dipartimento per le Politiche europee, cui il Ministero ha richiesto un parere in merito, ha espresso l'avviso che, considerato il complessivo quadro giuridico all'interno del quale va collocata l'intera questione, qualsiasi attività posta in essere è da considerarsi illegittima perché non conforme alla disciplina vigente in Italia (DM 26 aprile 2004, n. 214). L'Avvocatura Generale dello Stato, il 23 ottobre scorso, ha condiviso tale parere ed ha indicato al MIUR le azioni da intraprendere al riguardo.
  Pur volendo, infatti, richiamare il principio comunitario della libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), cui le disposizioni del succitato decreto ministeriale vanno coordinate, e la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, occorre osservare che gli Stati membri possono disciplinare le modalità di accesso ed esercizio di un'attività di servizi, sul proprio territorio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità. Il diritto di stabilimento non costituisce, difatti, un principio avulso dal complesso di norme di diritto derivato dell'Unione europea e di quelle proprie degli ordinamenti nazionali.
  In particolare, per il caso che qui interessa, è inoltre la stessa Convenzione internazionale di Lisbona che consente alle parti contraenti (Stati) di subordinare le attività formative e/o di insegnamento superiore, poste in essere da istituti accademici stranieri operanti nel territorio di un altro Stato, a requisiti specifici previsti dalla legislazione nazionale.
  In ogni caso, l'applicazione dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) trova il necessario contemperamento nei principi fondamentali e di ordine pubblico propri degli Stati membri. Nel caso in esame, in particolare, si rinvia agli articoli 117, 32 e 33 della Carta costituzionale relativi: alla competenza esclusiva dello Stato sia in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che in ordine alla definizione delle norme generali sull'istruzione, al diritto alla salute e al diritto all'istruzione.
  Peraltro, va osservato che la recente giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 2651/2013 del Tar Lazio) occupandosi proprio del tema della filiazione di università straniera in Italia, ha chiarito che la formazione dei medici e degli infermieri trova la propria fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2005/36/CE sostituita di recente dalla 2013/55/CE). Compete, quindi, allo Stato membro disciplinare l'offerta formativa che avvenga in un territorio diverso da quello ove ha sede l'università madre, ove questo crei una disparità di trattamento tra studenti italiani che seguono in Italia i corsi di medicina e chirurgia e scienze infermieristiche, rimanendo assoggettati alla normativa italiana, e studenti italiani iscritti presso l'università rumena che frequentano gli stessi corsi di studio sul territorio italiano, ma sono soggetti alle norme rumene.
  Alla luce quindi dei citati pareri del Dipartimento per le Politiche europee e dell'Avvocatura dello Stato, in data 26 ottobre, il Ministero ha trasmesso gli atti di diffida ministeriali sopra citati a tutte le Autorità competenti per materia e territorio rappresentando l'estrema delicatezza della vicenda, attese anche le rilevanti questioni di ordine pubblico che sono messe a rischio dall'attuazione dell'iniziativa in argomento, e la necessità che vengano adottati i necessari provvedimenti per la cessazione delle predette attività.