CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
  premesso che:
   il predetto disegno di legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici;
  rilevato che:
   l'articolo 7, al comma 1, prevede che, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive;
   il medesimo articolo, al comma 2, dispone che negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, debba essere espressamente richiamato il predetto vincolo di destinazione;
   le disposizioni di cui al citato comma 2, per evitare eventuali incertezze di carattere interpretativo, dovrebbero essere meglio specificate, prevedendo espressamente che l'omesso richiamo del vincolo di destinazione ad uso agricolo determini la nullità degli atti o dei contratti che abbiano ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione delle superfici agricole,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «espressamente richiamato» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «, a pena di nullità,».