CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2015
533.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208);
   rilevato come il recepimento della direttiva 2014/59/UE nell'ordinamento italiano sia stato articolato in due provvedimenti e come dunque lo schema di decreto sia necessariamente legato alle previsioni recate dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);
   rilevato come lo schema di decreto apporti i correttivi alla disciplina del Testo unico bancario (TUB) e del Testo unico della finanza (TUF) necessari al recepimento della citata direttiva 2014/59/UE;
   segnalata la necessità di prestare la massima attenzione rispetto a ogni modifica nell'ordine gerarchico riconosciuto ai diversi creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione, al fine di evitare ogni distorsione rispetto al trattamento dei diversi strumenti di debito, la quale potrebbe avere effetti negativi rispetto ai costi e alle prospettive di finanziamento dell'economia reale;
   ribadita la necessità, già più volte segnalata, di assicurare la massima collaborazione e sinergia, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale, tra tutte le autorità che esercitano a vario titolo competenze sulle tematiche affrontate dal provvedimento;
   evidenziata la necessità di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per assicurare l'indispensabile chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia, sia al fine di consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento alla lettera c) del nuovo comma 1-bis, dell'articolo 91 del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo, in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese, Pag. 54gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, comportando conseguentemente una maggiore rischiosità per le obbligazioni senior e le altre passività analoghe, si preveda invece di attenersi strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, il quale non prevede tale speciale meccanismo di preferenza in favore dei depositi diversi dai depositi protetti, dai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e dai depositi di persone fisiche, microimprese e PMI, stabilendo in alternativa, attraverso un'integrazione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che la predetta clausola di «depositor preference estesa», la quale avrebbe riflessi anche sull'attuazione del bail – in ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209), si applichi solo a decorrere dal 1o gennaio 2019;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il più ampio coinvolgimento della CONSOB nelle procedure di cui allo schema di decreto legislativo, con particolare riguardo all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, laddove si introducono nel corpo del Testo unico della finanza – TUF gli articoli 55-ter (relativo ai piani di risanamento individuale delle società di intermediazione mobiliare – SIM), 55-quater (relativo al sostegno finanziario di gruppo per le SIM appartenenti a gruppi) e 55-quinquies (relativo alle misure di intervento precoce che la Banca d'Italia può adottare nei confronti delle SIM); nonché con riguardo all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si introducono nel TUF gli articoli 60-bis.3 (relativo alla risolvibilità delle SIM) e 60-bis.4 (relativo alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi per quanto riguarda le SIM), prevedendo in tali casi che sia acquisito il parere della CONSOB nei procedimenti incardinati presso la Banca d'Italia, laddove vengano in rilievo profili attinenti alla prestazione dei servizi di investimento, nonché introducendo il dovere per la Banca d'Italia di comunicare tempestivamente a CONSOB i provvedimenti finali (non pubblici) assunti in applicazione della direttiva 2014/59/UE;
   b) valuti il Governo di sostituire l'articolo 1, comma 26, lettera b), dello schema di decreto con la seguente: «b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-ter. In assenza di un contratto di garanzia finanziaria, accordo di netting o accordo di compensazione, in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);
   rilevata l'estrema ampiezza, complessità e rilevanza della normativa introdotta, che a reso necessario procedere al recepimento della direttiva 2014/59/UE nell'ordinamento italiano attraverso due provvedimenti e sottolineato come lo schema di decreto sia dunque necessariamente legato alle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della medesima direttiva 2014/59/UE (Atto n. 208);
   evidenziato come le norme di cui si dispone il recepimento innovino profondamente i meccanismi di gestione delle crisi bancarie, in primo luogo al fine di escludere che, come avvenuto anche nel recente passato in altri Paesi, il costo delle crisi stesse si scarichi sui bilanci pubblici e, conseguentemente, sui contribuenti, responsabilizzando maggiormente gli amministratori e gli azionisti delle banche e scoraggiando in tal modo comportamenti viziati da azzardo morale, introducendo in tale prospettiva il nuovo strumento della procedura di risoluzione della crisi, nonché prevedendo strumenti preventivi di intervento volti a anticipare alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi;
   rilevato come lo strumento della risoluzione della crisi consentirà alle autorità competenti di attivare una serie di misure quali: vendere una parte dell'attività bancaria a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali;
   sottolineata la novità e la delicatezza dello strumento del bail-in, il quale potrebbe comportare il coinvolgimento nella risoluzione della crisi, sia pure entro limiti precisi e rigorosi, anche dei depositari presso le banche, e rilevata l'esigenza di assicurare, in tale contesto, il contemperamento tra l'esigenza di stabilità dei singoli intermediari e del sistema creditizio nel suo complesso e quella di assicurare la doverosa tutela del risparmio;
   considerata la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra la disciplina attuativa della direttiva 2014/59/UE e il quadro normativo già in vigore;
   evidenziata la necessità di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento Pag. 56nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per assicurare l'indispensabile chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia, sia al fine di consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   nell'ambito dell'applicazione dei meccanismi di salvataggio interno (bail-in), che il privilegio dato agli «altri depositi», di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del Testo unico bancario (TUB), introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo n. 208, in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese, gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, comportando conseguentemente una maggiore rischiosità per le obbligazioni senior e le altre passività analoghe, si preveda invece di attenersi strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, il quale non prevede tale speciale meccanismo di preferenza in favore dei depositi diversi dai depositi protetti, dai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e dai depositi di persone fisiche, microimprese e PMI, stabilendo in alternativa, che la predetta clausola di «depositor preference estesa», la quale avrebbe riflessi anche sull'attuazione del bail – in ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo, si applichi solo a decorrere dal 1o gennaio 2019;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo degli articoli 70 e 72 dello schema di decreto nel senso di fare anche riferimento ai compiti del Single Resolution Board in relazione ai collegi di risoluzione, integrando altresì le definizioni recate dall'articolo 1 dello schema di decreto, inserendovi un'indicazione circa il ruolo del SRB;
   b) con riferimento all'articolo 22 dello schema, recante i «Principi della risoluzione», valuti il Governo l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera c), che, ai fini della valutazione delle perdite, rileva il momento dell'adozione della misura di risoluzione, e non quello di un'eventuale contestazione;
   c) con riferimento all'articolo 27 dello schema, il quale indica i presupposti per la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, valuti il Governo l'opportunità di espungere le parole: «anche in combinazione con l'intervento di uno o più soggetti privati o misure qualificate dalla Commissione Europea come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», in quanto tale previsione non sembra trovare corrispondenza nel testo della direttiva 2014/59/UE;
   d) valuti il Governo l'opportunità di espungere dallo schema di decreto la previsione del comma 6 dell'articolo 47, la quale prevede che, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici di un intermediario in crisi, non si applichino gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni rilevanti in società quotate, di cui all'articolo 120 del Testo unico della finanza, in quanto tale previsione appare porsi in contrasto con le previsioni della direttiva 2004/109/CE (cosiddetta direttiva Transparency), che stabilisce la tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;
   e) valuti il Governo l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa, integrando a tal fine il testo dell'articolo 53 dello schema di decreto, relativo Pag. 57alle autorizzazioni, nel senso di stabilire che rimangono impregiudicati diritti e doveri derivanti da un contratto avente ad oggetto la fornitura di garanzia sul debito emesso dalla banca da parte di un soggetto terzo, compreso un consorzio di garanzia mutualistica, nei confronti del creditore al cui titolo di debito è stato applicato il bail-in, nonché specificando che, quando la garanzia emessa da un consorzio mutualistico è coperta da risorse liquide indisponibili per altri usi o da impegni irrevocabili delle consorziate, computate nel patrimonio del consorzio ma assistite da garanzie finanziarie delle stesse consorziate emittenti il debito e che tali passività, per la quota parte garantita, possono essere sottratte in via generale al bail-in;
   f) con riferimento all'articolo 55 dello schema di decreto, il quale disciplina il tasso di conversione del debito in capitale, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 2 del medesimo articolo, nel senso di specificare che, ove la conversione riguardi titoli subordinati, la graduazione dei tassi di conversione segue i diversi gradi di subordinazione del titolo;
   g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 99 dello schema di decreto, il quale prevede l'obbligo di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione, in quanto la predetta norma, che non è volta a recepire specifiche disposizioni della direttiva 2014/59/UE, appare in contrasto con la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, la quale invece, impone la diffusione al pubblico, senza indugio, di qualsiasi informazione price sensitive, al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate; al riguardo valuti il Governo l'opportunità di prevedere invece per l'intermediario la mera facoltà, e non l'obbligo, di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, facendo in tal modo ricadere la fattispecie delle crisi bancarie nell'ambito applicativo generale della vigente disciplina dettata dal TUF in tema di abusi di mercato e diffusione al pubblico di informazioni rilevanti.