CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, e abb., recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», come risultante dagli emendamenti approvati;
   evidenziato, in particolare, l'articolo 589-bis del codice penale – introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame – nella parte in cui prevede aumenti di pena per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti o, ancora, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro;
   rilevato, altresì, l'articolo 590-bis del codice penale – introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame – che, analogamente all'articolo precedente, sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali provocate per colpa dai soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con un determinato tasso alcolemico ovvero dai soggetti di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
   osservato, inoltre, che l'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre la previsione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili, in base ai quali accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi del sinistro, eventualmente anche rinviando ad una fonte normativa secondaria.

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ALLEGATO 2

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle questioni delineate nell'atto parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare che sin dalla sua istituzione (articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003), l'AlFA ha dovuto far fronte a importanti e complesse competenze, avvalendosi inizialmente di un organico trasferito, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 sopra richiamato, dal Ministero della salute e, in seguito, integrato con personale tecnico o altamente qualificato attraverso la sottoscrizione di contratti di diritto privato.
  In particolare, lo stesso comma 7, prevede che «L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato».
  Con decreto ministeriale del 6 aprile 2004, venivano trasferite all'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza 1o gennaio 2004, le unità di personale in servizio, alla data del 30 settembre 2003, presso gli uffici del Ministero della salute, le cui competenze sono state trasferite all'AIFA.
  Le predette unità di personale corrispondevano, all'atto del trasferimento, a:
   un dirigente di II fascia amministrativo;
   quattro dirigenti di II fascia medici (ex II livello);
   quattro dirigenti di II fascia farmacisti (ex II livello);
   un dirigente di II fascia chimico (ex II livello);
   sei dirigenti farmacisti delle professionalità sanitarie (ex I livello);
   sette dirigenti chimici delle professionalità sanitarie (ex I livello);
   sette dirigenti medici delle professionalità sanitarie (ex I livello);
   trenta funzionari di Area III (ex C1, GIS, C2, C3);
   ventinove assistenti di Area 11 (ex B3, B2, B1);
   un addetto di Area I (ex A1).

  La dotazione organica della dirigenza era composta, quindi, all'atto dell'istituzione dell'Agenzia, da 10 dirigenti di ruolo e 5 dirigenti esterni.
  Con riguardo al caso di specie prospettato nell'interrogazione, l'AIFA precisa che il Dirigente dell'Ufficio prezzi e rimborsi risultava tra i 5 dirigenti esterni del Ministero della salute, trasferiti in Agenzia all'atto della sua istituzione e il 9 agosto 2005 gli venne conferito per 5 anni un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Alla scadenza del predetto incarico, l'AIFA, in vigenza del decreto legislativo n. 150 del 2009 (che ha apportato modifiche normative all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dell'Accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. della dirigenza il 17 dicembre 2009, avviava le procedure di interpello per la posizione, tra le altre, del predetto ruolo.Pag. 107
  La procedura di interpello avviata in data 29 luglio 2010, andava deserta e, non essendovi dirigenti amministrativi di ruolo, data la vacanza in organico, l'incarico veniva nuovamente conferito al medesimo Dirigente.
  L'AIFA comunica di non aver mai prorogato contratti con soggetti esterni al di fuori del disposto normativo: la dotazione organica originaria dell'AIFA, costituita dal contingente di personale trasferito dai ruoli del Ministero della salute, è stata successivamente integrata nel tempo ad opera di ulteriori interventi normativi.
  In particolare, l'articolo 34-bis, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, ha espressamente previsto: «nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1o gennaio 2009 nel numero di 450 unità».
  Il comma 6 dell'articolo 34-bis, ha previsto che «nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati» ai sensi del già citato articolo 48.
  A seguito della riferita norma di cui all'articolo 34-bis è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione dell'AIFA, nel quale era prevista la dotazione organica di 450 unità, di cui i dirigenti di II fascia erano 40 unità.
  Tale ampliamento, però successivamente, è stato rivisto in ragione delle disposizioni in tema di contenimento della spesa (articolo 2, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del 2012).
  Conseguentemente con delibera AIFA n. 17 del 2013, è stata adottata la nuova dotazione organica, che prevedeva complessive 389 unità: 32 dirigenti, 357 unità di comparto e dirigenza delle professionalità sanitarie.
  L'AIFA ha pubblicato, il 25 maggio 2012, i bandi di concorso per complessivi nove posti di dirigente di II fascia, sanitari e amministrativi, corrispondenti ad altrettanti posti vacanti nella dotazione organica.
  Tuttavia, l'Agenzia, proprio in coerenza con le norme sul contenimento della spesa, ha sospeso in via cautelativa i concorsi avviati, e successivamente, con l'articolo 1, comma 135, della legge n. 228 del 2012 è stata autorizzata «ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 decreto-legge n. 95 del 2012, con la previsione che gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA».
  In particolare, l'AIFA ha precisato quanto segue:
   1) Le procedure concorsuali avviate ed espletate non sono state «consistenti»: a seguito della rideterminazione degli uffici operata dalla «spending review», infatti, sono stati coperti con le procedure concorsuali 9 posti, a fronte di 12 ancora scoperti; permane quindi la vacanza nella dotazione organica dei dirigenti.
   2) L'articolo 1, comma 7, del cosiddetto «milleproroghe» del 2014, è intervenuto a copertura di dette vacanze, che rischiavano di causare disservizi e problemi di tipo organizzativo nelle funzioni attualmente ricoperte dai dirigenti esterni;
   3) l'AIFA è stata oggetto di interventi legati alla cosiddetta «spending review», Pag. 108al pari delle altre Amministrazioni pubbliche, ed ha subito il ridimensionamento dei propri uffici dirigenziali e della spesa relativa agli organici.
   4) Nel procedere al conferimento di un incarico dirigenziale resosi vacante, o non assegnato, l'AIFA precisa di aver sempre avviato la procedura prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001: «L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta».
   5) A far data dalla rideterminazione operata in ossequio alla «spending review», l'AIFA non ha più conferito né rinnovato incarichi dirigenziali. Gli ultimi interpelli avviati per la copertura di uffici/unità dirigenziali e, risultati infruttuosi, risalgono al mese di maggio 2012.
   6) Il valore delle professionalità selezionale a copertura delle posizioni oggetto d'esame, sono liberamente apprezzabili sulla base dei «curricula» professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia, e dunque accessibili a chiunque. Tale sito riporta tutte le informazioni prescritte dalla normativa sulla trasparenza.

  Da ultimo, com’è noto a questa Commissione, a seguito della norma approvata in sede di conversione del decreto-legge n.78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015 – al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'AIFA anche in relazione a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, nonché per adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.
  Pertanto, nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.