CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-06679 Ruocco e altri: Sulle modalità di certificazione del credito per somme dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-06679 l'Onorevole Carla Ruocco ed altri chiede se risulti confermata l'impossibilità di certificare gli interessi sui crediti verso la Pubblica Amministrazione.
  Al riguardo, si fa presente che il decreto MEF del 22 maggio 2012 – con cui sono state disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali – all'articolo 1, comma 2, ha specificato che «Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente».
  Nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 35 del 27 novembre 2012, punto 2, è stato definito l'ambito di applicazione del suddetto decreto MEF; infatti, al penultimo paragrafo è stato chiarito che «Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo... È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria».
  Tale assunto risulta in linea con la previsione del predetto articolo 1, comma 2, posto che la citata normativa è mirata alla sola certificazione dei crediti, avente natura giuridica di riconoscimento dei debiti commerciali, ai fini della loro cessione alle banche o agli intermediari finanziari, ovvero della compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.
  In particolare, va segnalato che occorre distinguere la certificazione, avente natura giuridica di riconoscimento del debito commerciale, dai pagamenti, aventi l'effetto di estinguere l'obbligazione; inoltre, il campo di applicazione del decreto MEF e della circolare in questione non può essere confuso con quello dei pagamenti, dal momento che la certificazione non è sostitutiva di questi ultimi.
  Si ribadisce, pertanto, la legittimità della disposizione riportata nella circolare in questione secondo la quale può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, ma si deve escludere la certificazione degli interessi moratori. Resta, comunque, impregiudicato il diritto del creditore di rivalersi nelle ordinarie forme vigenti nell'ordinamento giuridico degli interessi, che costituiscono un'obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria di natura finanziaria non commerciale.
  Coerentemente con i predetti principi ed in applicazione dell'articolo 3 del decreto MEF 22 maggio 2012, è stata quindi predisposta la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei soli crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori.
  Si soggiunge che, in assenza di specifico riferimento normativo sulla certificazione degli interessi, non è possibile sommare un debito di natura finanziaria al debito principale di natura commerciale.