CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

   La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato ed abb., recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
    considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    sottolineato che l'entità dei limiti minimi di pena previsti dal provvedimento, come modificato dalle Commissioni riunite II e IX della Camera, per il nuovo reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis rimane pari a due anni nell'ipotesi generale di violazione del codice della strada ma viene stabilito in alcune ipotesi in quattro anni o otto anni di reclusione;
    rilevato, al riguardo, che tali limiti, pur rimodulati rispetto al testo approvato dal Senato, appaiono comunque superiori a quelli previsti per altre fattispecie comparabili quali, ad esempio, l'omicidio colposo commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro previsto dal vigente articolo 589 (limite minimo di pena di due anni), ovvero l'omicidio commesso con colpa medica grave, per cui viene in considerazione la fattispecie generale dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.p. (limite minimo di pena di sei mesi);
    evidenziato che, analoga considerazione, può essere svolta per i limiti minimi edittali previsti per le lesioni personali stradali (articolo 590-bis) rispetto alle lesioni colpose di cui all'articolo 590 c.p.;
    sottolineato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza, specificando che «le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato (...) soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (sentenza n. 409 del 1989);
    considerato, proprio con riguardo alle infrazioni stradali, che la Corte costituzionale ha di recente sottolineato (sentenza n. 198 del 2015) che, «sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, «il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi Pag. 47nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione» (sentenza n. 81 del 2014 e, in precedenza, ex multis, sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010)»;
    ricordata, sullo stesso tema, la sentenza n. 391 del 1994 con cui la Corte costituzionale richiama il proprio compito di «verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità»;
    rilevato che, secondo la Corte costituzionale, nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'importanza decisiva la individuazione del tertium comparationis, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile – per ridurre lo squilibrio sanzionatorio poiché la Corte medesima ha chiarito di non poter procedere a un nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, «in assenza di precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate» (sentenza n. 22 del 2007, sentenza n. 81 del 2014 cit., sentenza n. 139 del 2014),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, la rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione dei limiti minimi edittali previsti dall'ordinamento per altri casi di omicidio colposo, quali ad esempio quelli di omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro e di omicidio commesso con colpa medica grave.