CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2015
525.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al primo capoverso, sostituire le parole: da due a sette anni, con le seguenti: da cinque a dieci anni.
0. 1. 500. 1. Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: “sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle”»;
1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

  Al capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da sette a quattordici anni.
0. 1. 501. 2. Vezzali.

  Al capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
0. 1. 501. 4. Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da tre a dieci anni.
0. 1. 501. 8. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso «Art. 589-bis», sopprimere la lettera b).
0. 1. 501. 5. Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 589-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sopprimere il quinto comma.
0. 1. 501. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso «Art. 589-bis», lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero, nel caso in cui l'autoveicolo sia di proprietà Pag. 16dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
0. 1. 501. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Dambruoso, Monchiero, Oliaro, Vezzali, Rondini.

  Al capoverso «Art. 589-ter», sopprimere le seguenti parole: e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
0. 1. 501. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Franco Bordo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;
   b) sostituire il quinto comma con il seguente:
  «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

  Conseguentemente al capoverso «Art. 589-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

  Al capoverso «Art. 590-bis», sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) sopprimere il sesto comma.
0. 2. 500. 3. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso «Art. 590-bis», sopprimere la lettera d).
0. 2. 500. 1. Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 590-ter», sopprimere le seguenti parole: e comunque non può essere inferiore a tre anni.
0. 2. 500. 2. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre Pag. 17mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
   b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni con le seguenti: con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
   c) sopprimere il quinto comma;
   d) sostituire il sesto comma con il seguente:
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

  Conseguentemente al capoverso «Art. 590-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

  Conseguentemente al capoverso «Art. 590-quater» sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma con le seguenti: 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.

  Conseguentemente sopprimere il capoverso «Art. 590-quinquies».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».
2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 6.

  Sostituire le parole: consegue la revoca della patente di guida con le seguenti: e per il concorso di reati di cui agli articoli 589 e 593, comma 2, consegue la revoca della patente di guida e l'inibizione definitiva alla guida sul territorio nazionale.
0. 6. 501. 1. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   «1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.”».
6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Pag. 18

  Sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida ed è inibito definitivamente alla guida sul territorio nazionale».
0. 6. 500. 8. Rondini, Molteni.

  Al numero 2), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tali termini sono raddoppiati nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.
0. 6. 500. 7. Bazoli, Amoddio.

  Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
  «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca».
0. 6. 500. 6. Bazoli, Amoddio.

  Al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: patente di guida aggiungere le seguenti: e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché l'impossibilità a conseguire una nuova patente di guida ed un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.
0. 6. 500. 9. Vezzali.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al numero 2, commi 3-bis, primo periodo, e 3-ter, primo periodo, dopo le parole: nuova patente di guida, aggiungere le seguenti: né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;
   b) al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui al primo periodo, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età.
0. 6. 500. 2. Vezzali.

  Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  «Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e Pag. 192-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, o nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.
0. 6. 500. 5. Bazoli, Amoddio.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga fino alla fine del periodo, con le seguenti: non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga;
   b) al capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga fino alla fine del periodo, con le seguenti: non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1, e si sia dato alla fuga.
0. 6. 500. 1. Ferraresi.

  Al numero 2), comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  Conseguentemente al medesimo numero 2), comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
0. 6. 500. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

  Al numero 2), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
  «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, primo comma e 590-bis, primo e secondo comma, del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 590-bis, terzo e quarto comma, limitatamente ai casi di lesione gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dalla revoca».
0. 6. 500. 4. Bazoli, Amoddio.

  Al numero 2), capoverso 3-ter, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
  «Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga».
0. 6. 500. 3. Bazoli, Amoddio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope Pag. 20e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
  3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.».

  Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»»;
6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.

Pag. 21

ALLEGATO 2

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente:
«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle»»;
1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

  Al capoverso «Art. 589-bis», lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero, nel caso in cui l'autoveicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
0. 1. 501. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Dambruoso, Monchiero, Oliaro, Vezzali, Rondini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento Pag. 22pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;
   b) sostituire il quinto comma con il seguente:
  «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

  Conseguentemente al capoverso «Art. 589-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al primo comma premettere il seguente:
«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
   b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni con le seguenti: con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
   c) sopprimere il quinto comma;
   d) sostituire il sesto comma con il seguente:
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

  Conseguentemente al capoverso «Art. 590-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

  Conseguentemente al capoverso «Art. 590-quater» sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma con le seguenti: 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.

  Conseguentemente sopprimere il capoverso «Art. 590-quinquies».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».
2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi».
3. 2. Giuseppe Guerini.

Pag. 23

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.
*4. 4. (nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.
*4. 3. (nuova formulazione) Rondini, Molteni.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   «1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.”».
6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

  Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
  «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca».
0. 6. 500. 6. Bazoli, Amoddio.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga fino alla fine del periodo, con le seguenti: non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga;
   b) al capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga fino alla fine del periodo, con le seguenti: non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1, e si sia dato alla fuga.
0. 6. 500. 1. Ferraresi.

Pag. 24

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
  3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.».

  Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: “fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”»;
6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.