CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, inserire le seguenti: esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica, nelle graduatorie per la realizzazione di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché delle graduatorie per la messa in conformità/agibilità degli edifici scolastici, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,.
1. 1. Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 1, dopo le parole: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, inserire le seguenti: esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica previsti dalla programmazione nazionale triennale per il periodo 2015-2017, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,.
1. 2. Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.

  Conseguentemente al secondo periodo, medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.
1. 3. Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'immediata disponibilità delle succitate risorse, l'erogazione delle stesse è fissata nel termine perentorio di 30 giorni dal loro stanziamento.
1. 4. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, sono pubblicati nei siti istituzionali Pag. 55di riferimento tutti i relativi dati utili.
1. 5. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico per gli stessi. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 6. Di Benedetto, Caso, Brescia, Cariello, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in cui è stata censita la presenza di amianto. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 7. Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 8. Caso, Di Benedetto, Cariello, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, D'Uva.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2015, aggiungere le seguenti: di cui 24 milioni di euro per la cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 26 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici.
1. 9. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2015, aggiungere le seguenti: di cui 12 milioni di euro per la Pag. 56cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 38 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici.
1. 10. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 66, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  1-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare, ai fini tributari, previdenziali, sanitari, assistenziali e in qualunque altro caso in cui assuma rilevanza il reddito del percipiente e del nucleo familiare.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 11. Sanga.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  1-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 12. Sanga.

Pag. 57

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle stesse nel periodo 1o gennaio 2015-19 giugno 2015».
1. 13. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni che nella costruzione di nuove scuole si siano già avvalsi di un contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed essere altresì destinatari delle risorse di cui al comma 158 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1. 14. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La ripartizione dei fondi di cui al comma precedente e relativi alla data dell'anno 2015 del programma «Scuole belle» è effettuata in modo da realizzare una equa ripartizione tra i territori delle regioni in base alla popolazione, tenendo conto anche delle assegnazioni già effettuate con la prima rata del 2015.
1. 15. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione».
1. 16. Paola Boldrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis A decorrere dal 1o aprile 2016, al termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Alla scadenza delle suddette convenzioni i posti accantonati sono reinseriti nell'organico.
1. 17. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Castelli, D'Uva, Nesci, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Negli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come Pag. 58quelli nei quali il costo della manodopera è pari, almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, l'Ente ha facoltà di attivare procedure di rescissione delle convenzioni stipulate con le imprese aggiudicatarie in seguito ad accertate violazioni dei diritti dei lavoratori e alla mancata applicazione del CCNL di settore.
1. 18. Pilozzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure finanziarie per esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni per interventi in ambito locale).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato a finanziare misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per infrastrutture di trasporto pubblico locale».
1. 01. Bergamini, Palese.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Guidesi.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Da Villa, Caso, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato e integrato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettricità e il gas e il sistema idrico, erano, anche per una parte più limitata del suddetto periodo, in regime di amministrazione straordinaria, l'unicità delle titolarità dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica viene verificata alla data del 1o gennaio 2016.
  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria.
2. 3. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis). L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del comitato non può essere superiore al limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario».
2. 4. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso.

Pag. 59

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Colui che viene nominato commissario straordinario non può assumere, fino alla scadenza dell'incarico, funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di ulteriori imprese».
2. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Per gli anni 2015 e 2016, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, per i comuni siti nei territori colpiti è sospesa l'applicazione del Patto di stabilità interno.
  1-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 1. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: eventi meteorologici aggiungere le seguenti: che nel giorno 24 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: di 1 milione di euro per il comune di Monteroni d'Arbia, di 1 milione di euro per il comune di Asciano e.
3. 2. Dallai, Parrini.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: l'obiettivo del patto di stabilità interno fino alla fine, con le seguenti: sono stanziati 4 milioni di euro per la provincia di Parma, 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, e complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. Dette risorse sono a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sue successive modifiche e integrazioni.
3. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 25 milioni e le parole: 3,679 milioni con le seguenti: 7 milioni.
3. 4. Guidesi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni e le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 16,5 milioni.
3. 5. Guidesi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 12 milioni e le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 19 milioni e le parole: 3,679 milioni con le seguenti: 9 milioni.
3. 6. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 13 e 14 ottobre 2015, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della Pag. 60legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies.
  1-quater. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:
   a) permesso di ricerca: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 6.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 11.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 12.000 euro per chilometro quadrato.

  1-quinquies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
3. 7. Daga, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2015 i comuni di Airola Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, della provincia di Benevento, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della predetta procedura, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei comuni della predetta provincia per l'anno 2015 è ridotto nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi, di un importo sino a 2 milioni di euro. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2015, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito Pag. 61del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: 13 e 14 settembre aggiungere le seguenti: e 14 e 15 ottobre.
3. 8. De Girolamo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre 2015 i comuni della provincia di Foggia, Taranto e Lecce, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della predetta procedura, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei comuni della predetta provincia per l'anno 2015 è ridotto nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi, di un importo sino a 2 milioni di euro. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2015, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: 13 e 14 settembre aggiungere le seguenti: e 14, 15 e 16 ottobre.
3. 9. Michele Bordo, Capone, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Vico, Boccia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nei territori di cui al comma 1 del presente articolo è istituita per gli anni 2015 e 2016 la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e le partite IVA con sede all'interno della zona franca già costituite alla data del 12 settembre 2015. I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento Pag. 62dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica.

  1-ter. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del comma precedente.
  1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. 10. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta una esenzione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;.
  1-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 11. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta la sospensione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;.
  1-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 12. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per gli anni 2015 e 2016, per i soggetti di imposta siti nei territori dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, è sospesa l'applicazione degli studi di settore.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 13. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. «Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'anno 2015, con l'obiettivo di fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Roma e Frosinone, l'obiettivo del patto di Pag. 63stabilità interno è ridotto di 5 milioni di euro per la provincia di Roma, di 5 milioni di euro per la provincia di Frosinone e di complessivi 5 milioni di euro ripartiti fra i comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di adozione. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

  Conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.
3. 14. Pilozzi, Piazzoni, Melilli, Carella, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte ai primi interventi di spesa a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2015 i comuni di Airola, Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, della provincia di Benevento, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dai citati eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni di cui al precedente periodo nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 15. De Girolamo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte ai primi interventi di spesa a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito la regione Abruzzo nel giorno 14 ottobre 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in favore dei comuni colpiti, nella misura per ciascun comune determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 16. Castricone.

Pag. 64

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2015 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1o gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2015 del bilancio delle regioni.
3. 17. Misiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 2 le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015».
3. 18. Capozzolo, Oliverio, Tino Iannuzzi, Carrescia, Preziosi, Antezza, Manfredi, Sgambato, Lodolini, Valiante.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature).

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 65
  5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 3 lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.
3. 01. Crimì.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 a favore degli enti locali.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 325 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
3. 02. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per l'anno 2015, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
3. 03. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare Pag. 66la capacita di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socio-economica di indotto delle azioni, digitalizzazione.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «nella misura del 93 per cento».
3. 04. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).

  1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.
  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo Pag. 67relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.». I commi 4 e 5 del medesimo articolo sono abrogati.
*3. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).

  1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.
  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.». I commi 4 e 5 del medesimo articolo 4 sono abrogati.
*3. 06. Giulietti, Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Ai comuni di Belforte del Chienti, Argerta, Grumolo delle Abbadesse, Castel San Pietro Terme, Casal Velino, Monteprandone, San Rocco al Porto, Robbiate, Capranica, Calcinaia, Camerino, Folignano, Bagni di Lucca, già destinatari, ai sensi della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 marzo 2013 e del decreto del Dipartimento per l'istruzione n. 156 del 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 foglio n. 1512, Allegato A, di un contributo per la realizzazione di progetti di rigenerazione e/o nuova costruzione di Pag. 68edifici scolastici di nuova generazione, è riassegnato per l'anno 2016, per le medesime finalità, un contributo pari a 31 milioni di euro, da ripartirsi con direttiva dell'Agenzia del demanio entro il 31 gennaio 2016.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 07. Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  «4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».
*3. 08. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  «4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese Pag. 69finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».
*3. 09. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  «4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».
*3. 010. Melilla, Marcon, Paglia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  «4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese Pag. 70finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».
*3. 033. Misiani, Parrini, Paola Bragantini, Giulietti, Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 1o luglio 2015.
**3. 057. Misiani, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;Pag. 71
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 1o luglio 2015.
**3. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:
  «14-quinquies. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.».
*3. 015. Melilla, Marcon, Quaranta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico).

  1. All'articolo 31 della legge 1o novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:
  «14-quinquies. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.».
*3. 049. Parrini, Marchetti, Paola Bragantini, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico).

  1. All'articolo 31 della legge 1o novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:
  «14-quinquies. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso, Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.».
*3. 070. Palese.

Pag. 72

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:
  «14-quinquies. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati impegni di spesa per un importo complessivo pari o inferiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.».
3. 071. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico).

  1. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati impegni di spesa per un importo complessivo pari o inferiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.
3. 016. Melilla, Marcon, Quaranta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori».
*3. 014. Quaranta, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono Pag. 73considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».
*3. 034. Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».
*3. 042. Vazio, Giulietti, Carocci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».
*3. 077. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Utilizzo a fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile).

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. 021. Melilla, Marcon.

Pag. 74

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
*3. 017. Quaranta, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
*3. 043. Vazio, Giulietti, Carocci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

  1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
*3. 078. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riequilibrio finanziario pluriennale. Estensione dell'orizzonte temporale del ripiano in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 118 del 2011).

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: «sperimentatori» a: «23 giugno 2011, n. 118» sono soppresse e dopo le parole: «o del 2014» sono inserite le seguenti: «, o del 2015».
3. 018. Melilla, Marcon, Quaranta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali).

  1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento Pag. 75degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti.».
3. 019. Melilla, Marcon, Quaranta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato).

  1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. 024. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Scadenze relative ai patti territoriali).

  1. In deroga ai termini di cui ai commi 482 e 485 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'assegnazione di ulteriori spazi finanziari agli enti locali, sono prese in considerazione le comunicazioni regionali pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2015.
3. 025. Melilla, Marcon, Quaranta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 026. Melilla, Marcon, Paglia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 027. Castricone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per Pag. 76l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 039. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 056. Guerra, Misiani, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti, Manfredi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 081. Latronico, Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Tari e addizionale comunale all'Irpef).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015.
3. 059. Falcone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificate sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.
*3. 028. Marcon, Melilla, Sannicandro.

Pag. 77

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificate sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.
*3. 058. Fanucci, Parrini, Misiani, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificate sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.
*3. 080. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza. Soglia esente anche per comuni minori).

  1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
**3. 029. Placido, Melilla, Marcon, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
**3. 040. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
**3. 053. Guerra, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza. Soglia esente anche per comuni minori).

  1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, Pag. 78con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
**3. 066. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza).

  1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro».
3. 061. Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza).

  1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
*3. 030. Placido, Melilla, Marcon, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza).

  1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
*3. 041. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza).

  1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
*3. 052. Guerra, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza).

  1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
*3. 067. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).

  1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la continuità delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, Pag. 79n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di approvazione della convenzione quadro di cui al comma 2».
3. 032. Rubinato, Rotta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(IMU terreni agricoli 2015).

  1. All'articolo 1, comma 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.».
*3. 051. Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(IMU terreni agricoli 2015).

  1. All'articolo 1, comma 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.».
*3. 068. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(IMU terreni agricoli 2015).

  1. All'articolo 1, comma 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.».
*3. 013. Marcon, Melilla, Placido, Paglia.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrisponderne dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».
3. 035. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2016 relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. 036. Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per l'anno 2016, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435 della legge n. 190 del 2014, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. 037. Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
3. 038. Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto Pag. 812015, n. 125, le parole da: «sperimentatori» fino a: «n. 118» sono soppresse, e dopo le parole: «o del 2014» sono inserite le seguenti: «o del 2015».
*3. 044. Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: «sperimentatori» fino a: «n. 118» sono soppresse, e dopo le parole: «o del 2014» sono inserite le seguenti: «o del 2015».
*3. 076. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. Al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti.».
**3. 045. Parrini, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. Al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti.».
**3. 075. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa.».
*3. 020. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponibilità Pag. 82non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa.».
*3. 046. Paola Bragantini, Marchetti, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa.».
*3. 074. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
**3. 047. Parrini, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
**3. 073. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a tutela del trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana in mobilità).

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente trasferito ad altre amministrazioni pubbliche, Pag. 83continua ad essere corrisposto l'assegno ad personam riassorbibile nonché l'anzianità di servizio maturata.».
3. 031. Crimì.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie).

  1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è soppressa.
*3. 072. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie).

  1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è soppressa.
*3. 023. Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie).

  1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è soppressa.
*3. 048. Marchetti, Paola Bragantini, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**3. 050. Paola Bragantini, Marchetti, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**3. 069. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Pag. 84agosto 2015, n. 125, le parole: «e del settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e del 31 ottobre 2015»;
   b) al comma 482, le parole: «entro il 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre» e le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 ottobre».
*3. 054. Paola Bragantini, Marchetti, Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «e del settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e del 31 ottobre 2015»;
   b) al comma 482, le parole: «entro il 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre» e le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 ottobre».
*3. 065. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).

  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.
**3. 022. Melilla, Marcon, Quaranta, Placido.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).

  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.
**3. 055. Misiani, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).

  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.
**3. 063. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 40, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso il vice sindaco può confermare le deleghe conferite ai sensi del comma 41, anche per i consiglieri eventualmente decaduti a norma del comma 25, ultimo periodo».
3. 060. Melilli.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per i comuni montani di piccole dimensioni).

  1. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza nel mese di dicembre 2015 e negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
*3. 062. Giulietti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per i comuni montani di piccole dimensioni).

  1. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza nel mese di dicembre 2015 e negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
*3. 079. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di patti territoriali).

  1. In deroga ai termini di cui ai commi 482 e 485 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'assegnazione di ulteriori spazi finanziari agli enti locali, sono prese in considerazione le comunicazioni regionali pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2015.
3. 064. Palese.