CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (C. 3272 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo C.3272, già approvato dal Senato;
   premesso che il provvedimento apporta numerose modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
   ricordato che la disciplina dei servizi di media audiovisivi è strettamente connessa al nuovo quadro regolamentare europeo, e richiamati al riguardo i numerosi interventi dell'Unione europea che negli anni ha disciplinato la materia emanando dapprima un pacchetto di direttive sulle «comunicazioni elettroniche» (direttiva «quadro» 2002/21; direttiva sull'accesso 2002/19; direttiva «autorizzazioni» 2002/20; direttiva sul servizio universale 2002/22), e, successivamente, la direttiva 2007/65/CE che ha introdotto un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, poi codificata dalla direttiva 2010/13/UE;
   richiamata inoltre la Raccomandazione del Consiglio d'Europa, adottata nel febbraio 2012, con cui si invitano gli Stati membri a modernizzare il quadro di governance dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione;
   richiamato in particolare l'articolo 3 del disegno di legge volto a disciplinare l'attività gestionale della RAI, e, più precisamente, le disposizioni concernenti i contratti conclusi dalla RAI;
   rilevato che la nuova disciplina deroga espressamente alla applicazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) per i contratti conclusi dalla RAI aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, estendendo tale deroga anche ai contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi;
   rilevato, inoltre, che ulteriori disposizioni in materia di affidamento dei contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, escludono tali tipologie di contratti dal rispetto degli obblighi procedurali previsti dal Codice dei contratti pubblici;
   osservato, al riguardo, che la deroga prevista per i contratti della RAI si pone in linea con quanto previsto dalla disciplina europea sugli appalti pubblici (direttiva 2004/18/CE e nuova direttiva 2014/24/UE), che consente agli ordinamenti nazionali – in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive – di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che possono rendere inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti;Pag. 169
   rilevato, peraltro, che tale eccezione – in linea con quanto previsto dalle direttive – non si applica alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi;
   sottolineata la necessità che l'affidamento dei contratti esclusi dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici avvenga comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di matrice europea;
   ricordato infine che per gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria la giurisprudenza della Corte di giustizia statuisce che si applichino le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito, con riferimento ai contratti conclusi dalla RAI di cui all'articolo 3, a garantire che la disciplina nazionale sia pienamente rispettosa dei presupposti e dei limiti identificati dalla normativa europea, anche a tal fine richiamando espressamente i principi generali in tema di affidamento derivanti dalle norme e dai principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.