CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici (Atto n. 198);
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che sia allega al presente parere;
   preso atto che il provvedimento in esame è volto a disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
   richiamati i principi e criteri direttivi di delega in materia sanzionatoria dettati in via generale dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;
   rilevato che i predetti principi e criteri direttivi di delega riservano la tutela penale alla lesione o messa in pericolo di interessi costituzionalmente rilevanti, che nel caso in esame, con riferimento al diritto alla salute dei consumatori, verrebbero lesi dalla violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1223/2009;
   rilevato altresì che alcune condotte relative alla violazione del richiamato regolamento sono già sanzionate dalla legislazione vigente (legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni) con pene più severe rispetto a quelle riconducibili ai criteri e principi direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;
   condivisa la scelta del legislatore delegato di confermare le pene previste dalla legislazione vigente, considerato che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 operano, secondo quanto previsto da tale legge, «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti»;
   ritenuto che la tecnica legislativa del rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento per individuare le condotte da punire non sia di per sé in contrasto con il principio di legalità ed, in particolare, al principio di determinatezza, ma comunque possa determinare una incertezza interpretativa, che nel caso specifico potrebbe tradursi in una violazione del richiamato principio di determinatezza,
   rilevato che:
    all'articolo 4 e 5 sembrano incongrue, le sanzioni amministrative previste rispettivamente per la persona responsabile ed il distributore che violano, gli obblighi di informazione e di cooperazione o gli obblighi di verifica dei prodotti, a loro carico, in quanto questi obblighi sono volti ad assicurare che sia rispettato il diritto alla salute dei consumatori;
    l'articolo 8 assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento Pag. 8di una somma tra 10.000 e 100.000 euro la persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e di documentazione informativa sul prodotto ed, in particolare, fissa le sanzioni relative all'immissione in commercio di cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza o per i quali non sia stata elaborata una relazione adeguata, al mancato rispetto delle condizioni fissate dal regolamento in merito alla valutazione di sicurezza nonché alla mancata soddisfazione degli obblighi in materia di documentazione informativa sul prodotto;
    le condotte sanzionate dal predetto articolo 8 pongono comunque in pericolo la sicurezza dei consumatori, richiedendo pertanto la sanzione di natura penale;
    l'articolo 10 introduce sanzioni penali per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento, in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR, ovvero delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/20082;
    le condotte sanzionate dal predetto articolo 10 sono riconducibili all'articolo 3 della legge n. 713 del 1986 che le qualifica come delitto, punendole in maniera più rigorosa di quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento in esame; per cui appare opportuno confermare per tali condotte la sanzione penale già prevista dalla normativa vigente, sganciandola quindi dai principi e criteri direttivi di delega della legge n. 234 del 2012;
    l'articolo 12 punisce a titolo di contravvenzione la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento in materia di sperimentazione animale quali il divieto a fare test di prodotti cosmetici finiti e degli ingredienti sugli animali (divieto di sperimentazione) nonché la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti o contenenti ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale (divieto di immissione sul mercato);
    le condotte punite dall'articolo 12 sono già vietate dalla direttiva 76/768/CEE e quindi punite dalla norma penale, per cui appare opportuno premettere alla descrizione della fattispecie penale di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame la clausola che fa salva l'applicazione della normativa penale vigente che punisca più gravemente la predetta fattispecie,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) agli articoli 4 e 5 sia prevista la sanzione penale anziché amministrativa per le fattispecie illecite ivi previste;
   2) all'articolo 8, le sanzioni di natura amministrativa siano trasformate in sanzioni penali secondo i principi e criteri direttivi di delega;
   3) all'articolo 12, comma 1, siano premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»,
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di descrivere dettagliatamente le condotte della fattispecie penale di cui al provvedimento in esame, anziché rinviare alle singole disposizioni del regolamento;
   b) all'articolo 10 siano previste come sanzioni penali quelle già previste dall'articolo 3 della legge n. 713 del 1986 per tutte quelle condotte previste dall'articolo 10 del provvedimento in esame che siano riconducibili alle condotte previste dal richiamato articolo 3.