CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05123 Burtone: Sul ricordo della figura di Carlo Levi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Burtone chiede quali iniziative il Ministero intenda promuovere per ricordare la figura di Carlo Levi nel periodo del confino, in occasione degli 80 anni trascorsi dall'arrivo dello scrittore nel comune di Grassano, e poi di Aliano, in provincia di Matera.
  Come è noto, l'artista e medico torinese Carlo Levi, nato nel 1902, viene colpito nel 1935 da una condanna al confino in Lucania, prima a Grassano e poi ad Aliano. Da questa esperienza di confino prenderà corpo «Cristo si è fermato a Eboli», opera pubblicata nel 1945, che diviene simbolo del riscatto del meridione.
  Con legge 1o dicembre 1997, n. 420, viene istituita presso il Ministero la «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», con la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza, risalenti a oltre cento anni.
  In occasione del centenario della nascita dell'autore si è insediato presso il Ministero il Comitato Nazionale, con il compito di preparare le manifestazioni previste in tale occasione, composto da studiosi ed esperti delle Università, delle rappresentanze ministeriali, regionali e delle autonomie locali, legate all'attività e alla produzione artistica di Levi. Le mostre e le manifestazioni si sono svolte proprio in Basilicata, Lazio, Piemonte e Toscana, in quanto località italiane più significative nella sua biografia.
  Il Ministero ha in molte altre occasioni promosso e patrocinato eventi e iniziative a favore della figura di Carlo Levi, sia come pittore che come scrittore, con riferimento alla sua vita e all'esperienza del confino. Si ricorda, per esempio, nel 2010, la manifestazione «Crossano come Gerusalemme. Sulle tracce di Carlo Levi», con la visita guidata ai principali luoghi di ispirazione letteraria di Carlo Levi.
  Il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, allestito in Palazzo Lanfranchi, a ridosso dei Sassi, ospita nella sezione Arte Contemporanea alcuni dipinti di Carlo Levi. Tali opere sono la testimonianza del percorso stilistico, maturato dall'artista, che ha avuto grande rilievo nel panorama della cultura italiana del Novecento e per la storia della Basilicata. La Sala Levi accoglie il grande pannello «Lucania 1961», commissionato al pittore e scrittore torinese da Mario Soldati, che Carlo Levi dipinse per rappresentare la Basilicata alla mostra delle Regioni allestita a Torino in occasione del centenario dell'Unità d'Italia.
  Nell'ambito delle iniziative culturali dedicate nel 2015 all'illustre scrittore dal Ministero, e inerenti il periodo di confino in Lucania, si ricorda in particolare la mostra «I Sassi di Matera. Viaggio in Lucania con Carlo Levi – fotografie di Mario Carbone» allestita nella Sala Levi del Museo Nazionale d'arte Medievale e moderna della Basilicata su iniziativa del Polo Museale Regionale della Basilicata.
  Le fotografie, più di quattrocento, sono il reportage della missione del 1960 di Carlo Levi con il fotografo Mario Carbone in Basilicata, in previsione del telero Lucania 1961, per ripercorrere i luoghi del confino, documentando la terra, le storie e i volti che Levi intendeva dipingere nel grande telero. Mario Carbone si impegnò a restituire i luoghi dell'opera «Cristo si è Pag. 78fermato a Eboli»: Grassano, Aliano ma anche i Sassi di Matera. E proprio puntando l'obiettivo su Matera, il fotografo calabrese realizzò uno straordinario reportage di più di settanta immagini, in larga parte inedite, che il Museo ha acquisito nel 2014, grazie al Piano per l'Arte Contemporanea del Ministero, presentandolo in parte nella sezione della mostra dedicata a Matera. In mostra una settantina di fotografie che i luoghi, con i vicinati, le piazze, i vicoli, ma soprattutto le persone, che ancora vivevano nelle grotte, con la loro umanissima quotidianità. Tra le immagini in mostra, spiccano diversi momenti della visita di Carlo Levi di cui si ricordano gli importanti interventi in difesa della città di Matera e della sua identità da conservare.
  Ancora, nel maggio 2015 si è inaugurato a Potenza l'evento dal titolo «Carlo Levi. La Storia che ci appartiene. La sua arte. Il suo pensiero», una riflessione, una Mostra fotografica e un'esposizione di dipinti che intendono celebrare la figura dello scrittore e pittore, in occasione del quarantesimo anniversario della sua scomparsa, dei 70 anni dall'uscita del romanzo «Cristo si è fermato ad Eboli» e degli 80 anni dal suo confino in Basilicata. L'evento è patrocinato dal Ministero, Direzione Generale Musei-Polo Museale regionale della Basilicata. La rassegna fotografica è espressamente dedicata ai luoghi del confino, i paesaggi materani di Aliano e di Grassano. Il percorso espositivo, inoltre, comprende 9 importanti opere di Carlo Levi, messe a disposizione dal Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata per questo evento.
  Concludendo, il Ministero si è sempre profuso in eventi e manifestazioni per ricordare «una delle figure più importanti degli ultimi cento anni di storia, con la sua attività artistica e letteraria e il suo passato di confinato politico dal fascismo», e naturalmente continuerà in questa direzione anche in futuro, con la precisazione che le norme e procedure per le «celebrazioni» di cui alla citata legge n. 420 del 1997, con l'intervento dei Comitati nazionali, si applicano in occasione dei «centenari» dall'evento.

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ALLEGATO 2

5-06025 Murer: Sull'introduzione dell'educazione di genere nel sistema scolastico italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti, citando l'episodio del ritiro dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia comunali, ad opera del neosindaco di Venezia, di una serie di libri di fiabe che erano stati distribuiti dalla precedente giunta nell'ambito del progetto «Leggere senza stereotipi», chiedono quali siano gli intendimenti del Governo riguardo ad un'eventuale iniziativa normativa per introdurre nel sistema scolastico l'insegnamento dell'educazione di genere.
  Al riguardo, per il caso specifico, si precisa che il Ministero non dispone di notizie di propria competenza da fornire in quanto l'iniziativa è stata assunta autonomamente dal Comune di Venezia nell'ambito delle scuole che ad esso afferiscono. Non risulta che in tale progetto siano state coinvolte scuole statali, né l'Ufficio scolastico ha ricevuto alcuna notizia formale sulla distribuzione e sul successivo ritiro dei libri.
  Più in generale, corre l'obbligo di sgombrare sin da subito il campo da informazioni non sempre corrette e obiettive, ribadendo quanto già asserito dal Ministro Giannini circa la corretta interpretazione del comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107.
  La finalità della succitata disposizione normativa, non è quella di promuovere pensieri e azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, quanto piuttosto, come auspicato anche all'onorevole interrogante, di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro cui rientrano la promozione all'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito anche dalla Strategia di Lisbona. Nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione.
  Si conferma, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessuno modo né «ideologie gender» né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo.
  Assodato ciò, si ricorda che il MIUR è costantemente impegnato nella promozione di azioni di sistema volte a prevenire e contrastare i fenomeni dell'intolleranza e della violenza al fine di garantire un ambiente scolastico inclusivo al riparo da ogni forma di emarginazione o di trattamenti discriminatori.
  Tra le iniziative assunte, si ricordano, anzitutto, l'emanazione, il 13 aprile scorso, delle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche di tipo omofobico, che rappresentano uno strumento di lavoro per tutti coloro che in ambito scolastico, a vario titolo, sono coinvolti nel fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, anche di genere.
  Inoltre, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, indetta ogni anno per il 17 maggio dall'Unione europea, il MIUR ribadisce con propria circolare l'importanza della ricorrenza invitando Pag. 80le scuole a cogliere l'occasione per avviare iniziative di sensibilizzazione sul tema, dando rilievo alle buone pratiche e ai migliori percorsi educativi per il rispetto delle diversità.
  Così pure, il Ministero è impegnato a proseguire le iniziative già avviate nell'ambito della Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione anche mediante il finanziamento di progetti di sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in collaborazione con le associazioni del territorio.
  In armonia, quindi, con le azioni di sistema predisposte a livello nazionale e in ossequio alla cornice internazionale – cito a titolo esemplificativo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013 – è stato il Parlamento ad approvare, in sede di esame del disegno di legge su «La Buona scuola», un emendamento che si è tradotto nel citato comma 16. Con questo si prevede che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Ciò al fine di informare e sensibilizzare tutte le componenti della comunità scolastica – studenti, genitori e docenti – sui temi della violenza di genere, come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013.
  In particolare, il comma 2, lettera c), del citato articolo prevede già che sia avviata un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuove – nell'ambito delle indicazioni nazionali e linee guida programmatiche relative ai diversi gradi e ordini di scuole – la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere.
  Con note del 6 luglio 2015 e del 15 settembre 2015, il Ministero ha chiarito, quindi, la portata della suddetta norma, ispirata dai principi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della nostra Carta costituzionale, volta a far conseguire agli alunni un maggior rispetto delle diversità e delle pari opportunità.
  Il MIUR ribadisce il suo impegno, pertanto, a promuovere nelle scuole la cultura del rispetto delle differenze, nonché la consapevolezza dei diritti e dei doveri con l'obiettivo di formare cittadini responsabili. In questa ottica esercita il proprio ruolo istituzionale e di garanzia attraverso azioni mirate, il più possibile condivise con tutti i soggetti interessati, le famiglie, gli studenti, le loro associazioni rappresentative e gli organi collegiali, in raccordo con le realtà del territorio. Proprio le autonomie scolastiche rappresentano il riferimento fondamentale per mettere in atto tutte quelle misure necessarie per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.
  In tale ambito, alle scuole, spetterà il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni nel rispetto delle linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR. Tali linee – che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni di esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituto presso il Ministero – saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal richiamato comma, anche verificando l'attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, esclusivamente per la parte di competenza di questo Ministero.
  Inoltre, come già chiarito con la sopra citata nota del 6 luglio scorso: «le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità – di cui al Pag. 81decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007 – per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.».
  Ciò consentirà ai genitori di scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente esaminato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l'anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.
  Concludo con l'evidenziare come l'azione del MIUR si sostanza nel fornire la cornice pedagogica, educativa e culturale nell'ambito della quale le scuole potranno, quindi, come auspicato dall'on.le interrogante, promuovere autonome iniziative in materia di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Le azioni del Ministero si ispirano a indicazioni di matrice europea, oltre che nazionale, nelle quali non vi è traccia di ideologie di qualsivoglia natura, tanto meno della richiamata «teoria gender».

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ALLEGATO 3

5-06051 Ghizzoni: Sui requisiti dei bandi per posizioni di lavoro o per progetti di ricerca riservati a giovani ricercatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede di conoscere se nei prossimi bandi «Rita Levi Montalcini» previsti nell'ambito del programma giovani ricercatori, a garanzia del principio delle pari opportunità, questo Ministero ritenga opportuno prevedere un anticipo di 18 mesi per ogni figlio in caso di maternità delle candidate, rispetto alla data prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca, al fine dell'ammissione alla partecipazione al bando. Ciò al fine di allinearsi con altri bandi sia europei che italiani.
  Si premette che, con decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 recante «Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015», sono stati destinati, anche per quest'anno, 5.000.000 di euro per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con successivo decreto del Ministro.
  Al riguardo si rappresenta che il prossimo bando «Rita Levi Montalcini» per l'anno 2015, di prossima pubblicazione, conterrà – come auspicato dall'onorevole interrogante – apposita deroga al termine richiesto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in caso di maternità delle candidate, in analogia a quanto disposto in altri bandi europei ed italiani.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Nuovo testo unificato C. 9 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare e abbinate (C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bossa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi, e C. 2794 Fitzgerald Nissoli), in materia di cittadinanza, come risultante dall'esame degli emendamenti;
   preso atto con favore che, dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto ius soli, secondo il quale si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, vi si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;
   considerato che il principio dello ius soli viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungosoggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana;
   espresso l'auspicio che questo secondo canale di accesso alla cittadinanza, eminentemente educativo e culturale, sia caratterizzato non solo e non tanto da requisiti di tipo burocratico, quanto piuttosto da genuine acquisizioni di elementi di partecipazione, di integrazione e di educazione alla cittadinanza e alla legalità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, siano sostituiti:
   il primo periodo con il seguente: «Il minore straniero, nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, acquista la cittadinanza italiana se, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.»;
   il secondo periodo con il seguente: «Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso d'istruzione primaria, è altresì necessario che esso sia concluso con esito positivo.»;

  e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità nell'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso b-bis), di sostituite le parole «di cui almeno uno» con le seguenti «almeno uno dei quali».

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ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Nuovo testo unificato C. 9 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare e abbinate (C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bossa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi, e C. 2794 Fitzgerald Nissoli), in materia di cittadinanza, come risultante dall'esame degli emendamenti;
   preso atto con favore che, dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto ius soli, secondo il quale si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, vi si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;
   considerato che il principio dello ius soli viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungosoggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Il minore straniero, nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, acquista la cittadinanza italiana se abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno 5 anni, istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.»;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, nell'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso b-bis), di sostituite le parole «di cui almeno uno» con le seguenti «almeno uno dei quali»;
   valuti la Commissione di merito di premettere, all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso articolo 23-ter, il seguente periodo: «è obiettivo di tutte le istituzioni pubbliche assicurare che il canale di accesso alla cittadinanza, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, sia caratterizzato non solo e non tanto da requisiti di tipo burocratico, quanto piuttosto da genuine acquisizioni di elementi di partecipazione, di integrazione e di educazione alla cittadinanza e alla legalità».