CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2015
502.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   condivisa la finalità del provvedimento, volto a prevedere misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza;
   condivisa la scelta di agevolare le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, prevedendo allo stesso tempo condizioni dirette ad escludere il rischio dell'elusione fiscale;
   rilevato che la formulazione dell'articolo 6, comma 1, sembrerebbe essere in contraddizione con la ratio del provvedimento nella parte in cui sarebbero esenti dall'imposta di successione e donazione solo i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei trust che siano stati istituiti in precedenza e non anche i trasferimenti ed i vincoli di destinazioni posti in essere al momento dell'istituzione del trust;
   osservato che sarebbe pertanto opportuno modificare la formulazione del predetto comma 1 eliminando, attraverso la soppressione della parola «istituiti», il riferimento a trust che siano stati già costituiti;
   sottolineata l'esigenza di ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione delle persone con disabilità grave che siano prive di sostegno familiare ai soli casi in cui non sussistano le condizioni che consentano a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in gruppo appartamento o in casa famiglia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   Con le seguenti osservazioni:
    1) all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;
    2) all'articolo 6, comma 3, lettera b), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere tra le condizioni richieste per concedere l'esenzione fiscale di cui al comma 1, che l'atto istitutivo del trust indichi anche le attività assistenziali e le strutture necessarie per escludere o comunque ridurre fortemente il rischio della istituzionalizzazione della persona disabile.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  Premesso che:
   il provvedimento in esame si compone di 10 articoli e prevede disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;
   le finalità della proposta di legge sono indicate all'articolo 1 in cui vengono disposte misure di assistenza, cura e protezione in favore di persone con grave disabilità non dipendente da naturale invecchiamento e prive di sostegno familiare;
   l'articolo 6 del provvedimento prevede che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione;
   rilevato che;
   il testo unificato in oggetto che ha implicazioni particolarmente complesse e tocca materie delicate, tende a coprire l'inosservanza di disposizioni già esistenti che dovrebbero già assicurare la presa in carico di tutti i soggetti bisognosi di cure e di una adeguata assistenza (si veda anche la L. 328/2000 cosiddetta Legge Turco);
   il ricorso a forme di sostegno privato, derivante anche dal taglio alle risorse del settore socio-sanitario, sancisce, in definitiva, il fallimento dello Stato sociale e non è rispettoso del dettato costituzionale;
   si corre il serio e concreto rischio che le norme relative al trust vadano a tutelare non già i soggetti disabili ma i grandi patrimoni e si prestino ad agevoli meccanismi di elusione fiscale in quanto chi costituisce il vincolo in oggetto può usufruire dei relativi e numerosi benefici disposti;
   l'ordinamento italiano non ha ancora una normativa interna che disciplini l'istituto del Trust essendosi limitata la legge 16 ottobre 1989, n. 364, unicamente a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985 e pertanto risulta essere alquanto inopportuna una previsione normativa che richiami sic et simpliciter tale istituto;
   le numerose proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle specificamente sull'articolo 6, in Commissione XII, cui è stato assegnato in sede referente il provvedimento in esame, volte, in primo luogo, alla espunzione del testo dell'articolo e, in subordine, a modificarne il testo al fine di rendere più trasparente il passaggio dei beni, una volta che il trust sia estinto sono state disattese;
   si sarebbe potuto opportuno prevedere, ad esempio, che una volta esaurite le finalità del trust, il patrimonio che eventualmente residua sia esente da imposte di successione e donazione solo se lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile, oppure, che l'esenzione sia esclusa laddove il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, Pag. 31distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari del vincolo. Sarebbe stato altresì auspicabile prevedere che ove il residuo patrimonio costituito o vincolato in trust dovesse pervenire, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, siano dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione e il trustee sia obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta;
   tutto ciò premesso, i membri del Movimento Cinque Stelle della commissione giustizia,

  esprimono

PARERE CONTRARIO