CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2015
498.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

  La V Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione,
   premesso che:
    quanto all'articolo 1, che ridefinisce la disciplina di cui alla legge 228/2012 in materia di sospensione legale della riscossione, non può condividersi l'eliminazione della lettera f) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 («qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito»), recante la disciplina della sospensione legale della riscossione; la soppressione della disposizione infatti penalizza i contribuenti impedendogli di ottenere la tutela prevista; inoltre la soppressione del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione rischia di determinare un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, con conseguenti effetti negativi in termini di cassa;
    in relazione all'articolo 2, la disposizione non solo non attua le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 6, comma 5, lettera c), ma l'incremento del periodo di dilazione porterebbe ad un minor gettito in termini di cassa, che potrebbe non essere compensato dalla maggiore adesione dei contribuenti ipotizzata;
    in relazione all'articolo 3, appare eccessiva la prevista decadenza dalla rateazione nel caso omesso pagamento di una sola rata; allo stesso modo non può confermarsi la previsione che prevede la decadenza dalla rateazione in caso di tardivo versamento non superiore a 15 giorni; inoltre il minor ammontare derivante dalla riduzione delle sanzioni, potrebbe non essere compensato dai potenziali effetti positivi sulla riscossione coatta;
    in relazione all'articolo 9, recante la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione nazionale, seppure esso comporti la riduzione degli aggi attualmente applicabili, non può in nessun modo accettarsi la commisurazione dell'onere di riscossione a carico del debitore alle «somme iscritte a ruolo», peraltro in un contesto nel quale il costo dell'attività di riscossione non è a sua volta parametrato al valore del credito da riscuotere, dovendosi invece preferire un parametro che tenga conto dell'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva; potrebbero prefigurarsi effetti di maggior onere per la corresponsione dell'aggio a carico dell'amministrazione creditrice;
    in relazione all'articolo 10, anche qui la modifica apportata dalla disposizione al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 appare eccessivamente gravosa per il contribuente, senza tra l'altro alcuna conferma in merito a una possibile incremento dell'ammontare incassato dall'attività di riscossione; inoltre in attuazione della delega andrebbero previste ipotesi di sospensione della rateazione in Pag. 83casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il cosiddetto minimo vitale;
    in sostanza dunque, le misure adottate non realizzano di fatto alcun miglioramento della procedura di riscossione ma, al contrario finiscono per incidere negativamente sul contribuente con il paradossale effetto di selezione avversa che da un lato riduce le tutele per il contribuente e dall'altro non solo provocherebbe alcun maggior gettito per le casse dello Stato, ma anzi potrebbe addirittura comportare una riduzione del gettito stesso,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  subordinato alle seguenti condizioni:
   a) All'articolo 1:
    1) sostituire la vigente lettera f) con la tipizzazione di ipotesi frequenti di illegittimità del ruolo, facilmente verificabili dall'ente creditore, tra cui:
     a. omessa notifica del titolo presupposto dell'iscrizione a ruolo;
     b. prescrizione o decadenza sopravvenuta alla formazione del ruolo;
     c. illegittimità formale del ruolo e degli atti della riscossione e di esecuzione.
    2) estendere la presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 anche a casi di inesigibilità del credito successivi alla formazione del ruolo, imputabili direttamente al concessionario della riscossione;
    3) specificare che la procedura prevista dalle disposizioni in commento non preclude la successiva proposizione del ricorso alle competenti autorità giudiziarie; al riguardo, sarebbe opportuna la uniformazione del termine per presentare la dichiarazione al termine di 60 giorni per proporre il ricorso e la sospensione del termine per impugnare in caso di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538;
    4) in alternativa, al superiore punto n. 3), prevedere la impugnabilità del provvedimento di rigetto della dichiarazione innanzi alla competenti autorità giudiziarie, non limitando in tal modo il diritto di difesa del contribuente. Al riguardo si potrebbe anche valutare l'opportunità di estendere alle controversie contro gli atti della riscossione dell'istituto del reclamo, già previsto per l'impugnazione degli atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro;
   b) all'articolo 2:
    1) uniformare la rateazione conseguente all'iscrizione a ruolo alla rateazione in caso adesione all'avviso bonario ex articoli 36-bis e 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 600/1972 nonché a seguito di accertamento con adesione o definizione per acquiescenza dell'accertamento;
   c) all'articolo 3:
    1) ampliare il numero di rate non pagate, almeno tre, a cui far conseguire la decadenza dalla rateazione;
    2) ampliare a 30 giorni il termine per il pagamento delle rate scadute;
   d) all'articolo 9:
    1) quantificare il costo dell'attività di riscossione non in proporzione del credito da riscuotere ma in relazione all'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva;
    2) prevedere che la cartella di pagamento, a pena di nullità, specifichi in maniera analitica gli interessi applicati, la percentuale ed il calcolo ed il periodo di riferimento;Pag. 84
    3) prevedere l'applicazione, in caso di ritardo nel pagamento, dei soli interessi al tasso legale e non degli interessi moratori;
   e) all'articolo 10:
    1) sopprimere la prevista riduzione da «otto» a «cinque», del numero di rate impagate che fa scattare la decadenza dalla rateazione;
    2) introdurre ipotesi di sospensione della rateazione in casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il solo minimo vitale.
Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.