CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2015
498.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014. Atto n. 196.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di regolamento n. 196,
   preso atto della valutazione positiva dello schema in esame espressa dalla Commissione Bilancio il 4 agosto 2015,
   osservato che all'articolo 3, comma 4, si prevede che il presidente della Conferenza permanente inviti alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace, in quanto non fanno parte della Conferenza stessa, al contrario invece della Commissione di manutenzione, soppressa dal provvedimento in esame. A tale proposito si segnala che la presenza del presidente dell'ordine degli avvocati e dei coordinatori degli uffici del giudice di pace nella Conferenza permanente consentirebbe di realizzare una più ampia condivisione in capo a scelte che interessano e coinvolgono la totalità degli operatori degli uffici giudiziari;
   rilevato che all'articolo 4 si prevede che la Conferenza permanente assume delibere in tema di sicurezza e che trasmettano tali delibere (nei circondari non capoluoghi distrettuali) al procuratore generale,il quale, a sua volta, le trasmette al Prefetto;
   ritenuto sarebbe opportuno, pur mantenendo separati gli ambiti che sovrintendono alla sicurezza interna ed esterna dei tribunali, che, limitatamente alle delibere assunte in tale ambito, si preveda una particolare configurazione della Conferenza permanente che veda la presenza – anche senza diritto di voto – di rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale eventualmente proprietario dell'edificio sede dell'ufficio. fermo restando che, in caso di urgenza le decisioni siano assunte dal Procuratore generale presso la Corte di appello;
   rilevato che tra i compiti attribuiti dall'articolo 4 alla Conferenza permanente si prevede quello di informare di ogni necessità i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili senza individuarli, mentre sarebbe opportuno precisare a quali soggetti viene fatto riferimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 3 il Governo valuti l'opportunità di prevedere tra i componenti della Conferenza permanente il presidente del locale consiglio dell'Ordine degli avvocati e il coordinatore degli uffici del giudice di pace;
    b) all'articolo 3 il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la composizione della Conferenza permanente sia integrata, Pag. 37limitatamente all'assunzione di delibere in ambito di sicurezza sia interna che esterna degli immobili sedi di uffici giudiziari, da rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio, senza diritto di voto;
    c) all'articolo 4 il Governo valuti l'opportunità di precisare i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione degli immobili che la Conferenza permanente deve informare di ogni necessità che si verifichi.