CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2015
492.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. (C. 3249, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto attiene alla partecipazione ad una nuova missione dell'Unione Europea nell'azione per il contrasto di traffici e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo per il periodo tra il 27 giugno e il 30 settembre 2015 (allineando così il termine a quello dell'ultimo decreto di proroga missioni, decreto-legge n. 7/2015);
    il disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge n. 99/ 2015, recante una serie di disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana all'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED;
    l'operazione militare in oggetto è stata deliberata dal Consiglio dell'Unione europea del 18 maggio scorso con l'obiettivo di smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo attraverso l'adozione di misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare le imbarcazioni e i mezzi utilizzati dai trafficanti;
    l'operazione si articola in tre fasi successive, la prima delle quali è mirata all'individuazione e al monitoraggio delle reti di migrazione; la seconda implica fermi, ispezioni e sequestri delle imbarcazioni sospette mentre la terza fase è diretta all'eliminazione dei mezzi usati per il traffico, anche nel territorio libico;
    solo la prima di queste tre fasi è, allo stato, già autorizzata dalla richiamata decisione dell'Unione europea, del 18 maggio scorso, mentre la seconda e la terza fase dell'operazione si potranno svolgere solo in seguito all'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con il consenso della Libia;
   posto che:
    l'articolato si compone di soli due articoli e la competenza della commissione giustizia è circoscritta all'articolo 1 comma 2 lettera b laddove si rinvia alle disposizioni da applicare all'operazione militare, che sono quelle classiche dei decreti missioni e che riguardano il personale, la disciplina penale e la disciplina contabile e precisamente l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
    la scelta di impiegare nella missione personale militare non è condivisibile. Pur appoggiando in maniera assoluta tutti i lavoratori e militari che, negli anni e da sempre, si sono battuti per la popolazione, per i salvataggi in mare e per i tantissimi altri episodi nei quali in maniera encomiabile hanno svolto più del loro lavoro non si ritiene compatibile la scelta effettuata a monte di adoperare a tale scopo personale militare. L'operazione, inoltre, comporta un dispendio economico affatto indifferente (26 milioni di Pag. 89euro) per una durata complessiva di soli 96 giorni e nasce, per di più, già monca poiché ad essere autorizzata resta solamente la prima fase. Quella, in esame, rischia di essere una operazione cosiddetta di intelligence, meramente di facciata e gestita con soldi pubblici;
  esprime

PARERE CONTRARIO

«Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti».

Pag. 90

ALLEGATO 2

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 in trattazione congiunta al Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   premesso che:
    la relazione in oggetto è redatta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. La norma prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione che comprenda: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in tema di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con particolare e specifico rilievo al le prospettive e iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o a documenti di consultazione dell'Unione europea; infine le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;
    pertanto, l'esame congiunto della Relazione programmatica in esame, come sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea, dovrebbero costituire uno degli strumenti principali dell'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia;
    l'obiettivo finale della relazione dovrebbe essere quello di concorrere a definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento, la cui realizzazione può andare anche oltre l'anno di riferimento dei documenti al nostro esame. Idealmente il Parlamento dovrebbe essere coinvolto al fine di identificare un piano comune e condiviso dell'azione italiana nel contesto UE;
    e infine, la competenza della commissione è relativa al quarto capitolo che ha ad oggetto la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa identificando quattro ambiti prioritari. In particolare si fa riferimento alla parte in cui il Governo intende evidenziare il contributo che le politiche in materia possono offrire a crescita e stabilità e adoperarsi per la rapida approvazione del pacchetto relativo alla protezione dei dati.

  Rilevato che:
    la relazione è stata presentata alle Camere solo a marzo, con notevole ritardo in relazione allo scopo che dovrebbe perseguire ossia la condivisione degli obiettivi e degli orientamenti del Governo nelle politiche dell'Unione europea;
    i tempi di con cui il provvedimento è stato calendarizzato e il fatto che il provvedimento in oggetto ha una funzione utile soltanto se si addiviene alla conclusione, con l'approvazione di risoluzioni in Aula, entro i primi mesi dell'anno;
    Il documento appare solo parzialmente conforme alle previsioni della legge n. 234;Pag. 91
    gli orientamenti e gli obiettivi del Governo sono indicati nel complesso in modo generico, il che non ne consente, di fatto, un esame approfondito;
    gli impegni del Governo in tema di prevenzione e soluzione delle infrazioni al diritto UE appaiono estremamente generici e del tutto insufficienti ad affrontare concretamente un problema pressante come quello del numero delle infrazioni del nostro paese così come le modalità di comunicazione, informazione e formazione sull'attività dell'unione risulta del tutto inadeguata e lacunosa;
    per quanto concerne nello specifico gli impegni del governo in materia di giustizia:
   1) in relazione alla protezione dei dati e allo scambio e al trattamento dei dati personali all'interno di procedimenti promossi davanti alle autorità giudiziarie e di polizia, con l'intento di bilanciare il massimo grado di protezione con la necessità di assicurare un processo decisionale efficiente si segnala che manca alcun riferimento concreto alla modalità in cui si intende raggiungere l'obiettivo prefissato. Inoltre, l'impegno è già disatteso in quanto ci si proponeva nel provvedimento di ottenere un orientamento nei primi mesi dell'anno;
   2) in relazione al diritto civile e, quindi, all'impegno per giungere alla conclusione del negoziato sulla semplificazione dell'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'UE e sull'eliminazione delle relative formalità di autenticazione, che dovrebbe consentire di agevolare la libertà di circolazione e di stabilimento per cittadini ed imprese, riducendo i costi ed i tempi attualmente necessari per l'autenticazione dei documenti pubblici da presentare presso uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati, all'impegno sulla partecipazione dell'Italia ai negoziati relativi alle «questioni generali» di diritto civile, alla proposta di regolamento in materia di «diritto comune europeo della vendita», nonché alla proposta di regolamento in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e unioni registrate si deve constatare con specifico riferimento al negoziato sulle proposte normative da ultimo citate, che allo stato dei fatti resta da chiarire come e quando il governo intenda muoversi per riconoscere le unioni di fatto e/o i matrimoni fra persone dello stesso sesso;
   3) in relazione al diritto penale per la proposta avanzata da tempo di istituire una cosiddetta Procura Europea che avrebbe poteri investigativi, di raccolta delle prove, di garanzie difensive per i soggetti sottoposti alle sue indagini ed ancora di controlli giurisdizionali sui suoi atti nonché il compito, unitamente alle autorità degli Stati membri, di investigare, perseguire e assicurare alla giustizia gli autori di reati che ledono il bilancio dell'Unione europea, sarà essenziale per intensificare l'efficacia della lotta contro tali crimini è da segnalare che allo stato dei fatti l'Italia continua a non essersi attivata concretamente per la modifica e l'accesso dello strumento fondamentale nella raccolta dati di persone condannate o sottoposte ad indagini quale quello del casellario;
  esprime

PARERE CONTRARIO

«Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti».