CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   ricordato che la delega al recepimento delle richiamate direttive è stata conferita al Governo con la Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (L. n. 154 del 2014);
   ricordato altresì che l'articolo 7 della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;
   considerato che le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE costituiscono una revisione delle precedenti direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE, e fanno parte del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, con finalità di armonizzazione delle prassi applicative vigenti nei Paesi membri, nonché con l'obiettivo di assicurare una procedura comune di asilo e uno status uniforme per i richiedenti asilo;
   considerato altresì che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea faciliterà l'attuazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento, oltre che di sostegno all'identificazione e registrazione dei richiedenti asilo previsti dall'Agenda europea sulle migrazioni (COM(2015) 240) del 13 maggio 2015;
   rilevato che appare necessario provvedere con urgenza al recepimento delle citate direttive, il cui termine di recepimento è scaduto lo scorso 20 luglio 2015;
   valutato positivamente il fatto che lo Schema di decreto in esame affronta la tematica in un'ottica di ridisegno strutturale del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, senza limitarsi a fornire risposte di natura meramente emergenziale attraverso l'adozione di misure straordinarie;
   ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare il «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari», definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali il 10 luglio 2014, e reca disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la Pag. 290durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente;
   richiamata la disciplina contenuta all'articolo 6 dello Schema di decreto in materia di trattenimento, che stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche i tempi connessi alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa, in ogni caso, superare 12 mesi;
   sottolineata l'esigenza di una attenta valutazione circa i tempi massimi di trattenimento, anche in considerazione di quanto previsto dalla vigente disciplina europea, che stabilisce, in via generale, che «il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile» (direttiva 2013/33/UE) e che il «trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (direttiva 2008/115/CE);
   visti i contenuti dell'articolo 8 in materia di misure di prima accoglienza, con cui si ridisegnano le strutture di prima accoglienza al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso, identificando nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale;
   apprezzato il coinvolgimento delle istituzioni operanti sia a livello nazionale che locale nella gestione della prima accoglienza, ciò che consentirà di garantire una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale e, a regime, di assicurare in modo stabile una adeguata capienza complessiva della prima accoglienza;
   ricordato che risultano avviate nei confronti dell'Italia diverse procedure di contenzioso aventi ad oggetto la protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo (n. 2014/2171), le condizioni materiali di trattenimento nei CIE (n. 2014/2235), l'accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino (n. 2014/2126), nonché le condizioni materiali di trattenimento nei CIE (n. 2012/2189);
   rilevato che tali procedure non riguardano il corretto recepimento delle previgenti direttive in materia di protezione internazionale, ma si incentrano prevalentemente su criticità del sistema di accoglienza italiano sotto il profilo operativo e di capienza delle strutture esistenti, come peraltro confermato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nel corso dell'audizione del 15 luglio 2015 svoltasi dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'esame della Agenda europea sulla migrazione;
   preso atto che il provvedimento in esame, pur non intervenendo direttamente sugli aspetti oggetto delle procedure di infrazione richiamate, contiene disposizioni – tra le altre quelle in materia di minori e di minori non accompagnati – che vanno nella direzione auspicata dalla Commissione europea;
   auspicato che, in ogni caso, il Governo provveda quanto prima ad adottare tutte le misure necessarie al fine di pervenire ad una rapida definizione del contenzioso in atto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. (COM(2015) 240 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione COM (2015) 240;
  premesso che:
   l'adozione dell'Agenda segna un rilevante salto di qualità nell'approccio dell'Unione europea al tema delle migrazioni che, per le dimensioni e il carattere strutturale assunto, non può più essere affrontato secondo una logica emergenziale ma richiede risposte sistematiche e coerenti;
   il progresso che l'Agenda rappresenta costituisce una risposta importante anche se tardiva, in considerazione della scarsa attenzione rispetto al problema che hanno dedicato per troppo tempo sia molti dei partner che le stesse istituzioni europee, come dimostra eloquentemente il numero crescente di tragedie occorse nel Mar Mediterraneo con la morte di migliaia di persone nel tentativo disperato di raggiungere le coste dell'Unione europea, molte delle quali si sarebbero potute salvare se il programma Mare nostrum, gestito unilateralmente dal nostro Paese con grande sacrificio, fosse stato condiviso;
   risulta al riguardo apprezzabile che l'Agenda prenda le mosse proprio dal riconoscimento del valore dell'esperienza di Mare nostrum e dalla conseguente intenzione di rafforzare Frontex anche ampliando sistematicamente l'allargamento del raggio di azione di tali operazioni oltre le acque territoriali degli Stati membri;
   più in generale, merita apprezzamento l'ispirazione che muove l'Agenda, diretta a porre le condizioni per consentire all'Unione europea di gestire il tema sulla base di politiche organiche e coerenti che considerino tutti i diversi profili (contrasto alla tratta di essere umani e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina; rafforzare la capacità di salvataggio in mare; migliorare i sistemi di accoglienza e gestione delle domande di asilo; fronteggiare i picchi nei flussi assistendo i paesi più esposti, in coerenza con i principi di solidarietà tra i Paesi membri affermati dai Trattati; rafforzare la collaborazione con i Paesi di provenienza e di transito per prevenire i tentativi di raggiungere le frontiere europee);
   il meccanismo di ricollocazione in due anni di 40 mila richiedenti asilo in evidente necessità di protezione internazionale da Italia e Grecia agli altri Stati membri rappresenta un primo passo verso una politica europea effettivamente solidale circa la gestione dei flussi migratori e del volume delle richieste di asilo. Si tratta altresì di uno schema di redistribuzione di richiedenti asilo che di fatto opera una disapplicazione temporanea ed eccezionale Pag. 292delle disposizioni del regolamento Dublino sul Paese di primo approdo;
   peraltro, non si può non notare che gli esiti del Consiglio del 20 luglio 2015 (a conclusione del quale si è stabilita la ricollocazione di 32.256 richiedenti asilo) hanno parzialmente smentito il valore del programma di ricollocazione, stante l'indisponibilità di alcuni partner a partecipare alla redistribuzione di richiedenti asilo;
   il programma di reinsediamento di 20 mila profughi costituisce un primo esempio di risposta umanitaria coordinata a livello europeo con il coinvolgimento degli Stati membri rispetto alle diverse centinaia di migliaia di profughi (provenienti da Paesi che vivono situazioni drammatiche di tensioni, violenze e guerre come la Siria e i Paesi del Corno d'Africa);
   la missione PSDC, successivamente adottata dal Consiglio UE e denominata EUNAVFOR MED al fine di ostacolare il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani lungo le rotte del Mediterraneo necessita dell'avallo delle Nazioni Unite o delle autorità libiche ad oggi notoriamente difficili da individuare stante la particolare situazione politica di quel Paese a causa della divisione in due autorità governative;
   i quattro pilastri sui quali verrebbe fondata la nuova gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea (ridurre gli incentivi alla migrazione regolare; salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne; una politica di asilo forte; una nuova politica di migrazione legale) sembrano corrispondere agli obiettivi dichiarati nell'Agenda;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
    a) si provveda, nelle sedi competenti europee, affinché lo schema di ricollocazione di 40 mila richiedenti asilo in due anni possa trovare piena attuazione e costituire, piuttosto che un episodio isolato di solidarietà tra Stati membri, la premessa alla realizzazione di un sistema permanente ed obbligatorio di redistribuzione delle persone in evidente stato di bisogno di protezione, secondo quanto preannunciato dalla stessa Commissione europea, in particolare dando concreta attuazione al sistema che consente una equa e proporzionale ripartizione di quote di richiedenti protezione internazionale da accogliere sui territori dei vari stati membri dell'Unione europea, preannunciato nella Comunicazione della Commissione europea;
    b) sulla base degli esiti dell'esperienza del programma di ricollocazione, si proceda effettivamente e tempestivamente alla revisione di alcune delle disposizioni del regolamento Dublino, specie per quanto concerne il principio dello Stato di primo approdo, al fine di accelerare i tempi per il perfezionamento dei procedimenti per il riconoscimento del diritto all'asilo intervenendo in particolare nei casi e a favore dei Paesi di primo approdo in cui si verificano picchi particolarmente elevati;
    c) si valuti la praticabilità dell'ipotesi di istituire una procedura unica di concessione di asilo, nonché un'unica autorità europea messa nella condizione di riconoscere lo status di protezione internazionale, eventualmente rafforzando l'EASO-Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;
    d) si valuti altresì la possibilità di prevedere un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri delle decisioni Pag. 293di attribuzione dello status di rifugiato, previa definizione di un codice unico comune di asilo;
    e) si operi per garantire rapidamente la piena operatività delle missioni Frontex nei termini prospettati, in modo tale da sancire definitivamente che nel mandato dell'Agenzia sia incluso sistematicamente il salvataggio di vite umane oltre che la mera sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE.