CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (Atto n. 171);
   sottolineata la notevole rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno degli interventi normativi più rilevanti finora realizzati, incidendo su aspetti nevralgici della disciplina delle società commerciali, quello della normativa contabile, che riveste importanza fondamentale sul piano della capacità informativa dei documenti di bilancio, della qualità delle valutazioni contabili, della trasparenza e dell'informativa al mercato;
   rilevato come il provvedimento si ponga in parallelo con lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della medesima direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (Atto n. 172), già esaminato dalla Commissione Finanze,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che le imprese del settore estrattivo e forestale depositino la relazione sui pagamenti effettuati dalle stesse società ai governi nello stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il deposito della relazione avviene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, considerato che tale connessione temporale con il deposito del bilancio non appare adeguatamente motivata, in quanto il bilancio e la relazione sui pagamenti risultano diversi sia in termini di funzione, sia in termini di contenuto informativo, sia sotto il profilo dei criteri di elaborazione delle informazioni;
   b) con riferimento all'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto legislativo, ai sensi del quale il revisore dei conti della società assume la responsabilità che le relazioni sui pagamenti ai governi effettuati dalle imprese del settore estrattivo e forestale siano redatte e pubblicate in osservanza delle norme di riferimento, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che tale responsabilità Pag. 6incomba sui responsabili dell'impresa, secondo le competenze ad essi spettanti;
   c) con riferimento all'articolo 6, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, che inserisce un nuovo numero 1-bis) nel primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile, il quale prevede, tra i principi generali del bilancio, che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, nel condividere pienamente la scelta di adeguare pienamente all'ordinamento nazionale al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si segnala l'opportunità di rivedere la formulazione del predetto numero 1-bis), nel senso di stabilire che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della funzione economica del contratto o dell'operazione, così come declinata dalle migliori tecniche contabili, in quanto l'attuale configurazione della previsione come principio generale, in mancanza di previsioni casistiche di applicazione, rischia di comportare notevoli incertezze applicative per i soggetti chiamati a redigere i bilanci e di determinare comportamenti non uniformi nella rilevazione e valutazione dei valori di bilancio;
   d) con riferimento all'articolo 6, comma 4, dello schema, il quale modifica il primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, relativamente allo schema di redazione dello stato patrimoniale, valuti il Governo di inserire gli «strumenti finanziari derivati passivi» nella voce «Debiti», di cui alla lettera D) del passivo del predetto stato patrimoniale, piuttosto che nella voce «Fondi per rischi ed oneri» di cui alla lettera B) del passivo del medesimo stato patrimoniale, al fine di assicurare maggiore coerenza con le voci dell'attivo patrimoniale, nonché con i principi contabili internazionali;
   e) con riferimento all'articolo 6, comma 8, lettere d) ed e), dello schema di decreto, le quali modificano l'articolo 2426, primo comma, numeri 5) e 6), del Codice civile, relativamente alla disciplina dei costi di sviluppo, impianto e ampliamento, nonché in tema di avviamento, prevedendo in tale ambito il potere del collegio sindacale di esprimere il consenso per l'iscrizione di tali voci nell'attivo, valuti il Governo l'opportunità di attribuire tale potere al soggetto cui spetta la funzione di revisione legale, che non coincide necessariamente con il collegio sindacale, nonché di definire un criterio di valutazione per l'ammortamento dei beni immateriali potenzialmente a vita utile indefinita, quali in particolare il marchio, prevedendo a tale ultimo fine che l'ammortamento del marchio deve essere effettuata secondo la sua vita utile, ovvero, nei casi in cui sia impossibile determinarne la vita utile, che esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni;
   f) con riferimento all'articolo 6, comma 8, lettera m), dello schema, la quale inserisce un nuovo secondo comma nell'articolo 2426 del codice civile, relativamente ai criteri di valutazione per la redazione del bilancio, nel quale si rinvia ai principi contabili adottati dall'Unione europea per quanto riguarda una serie di definizioni, valuti il Governo l'opportunità di far riferimento, per quanto riguarda le definizioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, attività e passività finanziaria, costo ammortizzato, attività e passività monetaria, fair value, modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, utilizzate in tale ambito, alle nozioni stabilite secondo le migliori tecniche contabili dall'autorità pubblica nazionale chiamata a emanare i principi contabili nazionali, al fine di elaborare definizioni che, nel rispetto dei principi contabili internazionali, tengano conto delle peculiarità dell'ordinamento nazionale e dell'opportunità di prevedere anche trattamenti semplificati;
   g) con riferimento all'articolo 6, comma 9, dello schema, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 2427, primo comma, del codice civile, concernente la nota integrativa, valuti il Governo l'opportunità di integrare anche il numero 1) del predetto comma, relativo ai criteri Pag. 7applicati nella valutazione delle voci di bilancio che la nota integrativa deve indicare, al fine di richiamare espressamente i principi contabili adottati per la redazione del bilancio, eliminando altresì qualsiasi riferimento alla conversione delle voci in valuta, non essendo queste necessarie ai sensi della Direttiva 2013/34/UE;
   h) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 9, dello schema, valuti il Governo l'opportunità di abrogare l'articolo 2427, primo comma, numero 22), del codice civile, relativo alla operazioni di locazione finanziaria che devono essere indicate dalla nota integrativa, in considerazione della nuova impostazione, connessa con il principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, prevista per la rilevazione e la valutazione delle predette operazioni di locazione finanziaria, che rende non più necessario fornire nella predetta nota informazioni aggiuntive sulla sostanza di tali operazioni;
   i) con riferimento all'articolo 6, comma 13, dello schema, il quale introduce nel codice civile un nuovo articolo 2435-ter, dedicato al bilancio delle microimprese, prevedendo che le predette microimprese siano esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, nonché, in taluni casi, dalla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, e specificando al primo comma i presupposti di applicabilità della norma, valuti il Governo se i requisiti i requisiti di accesso previsti dalla previsione risultino più restrittivi di quanto disposto, in favore delle «microimprese», dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 36 della direttiva 2013/34/UE;
   l) con riferimento all'articolo 9 dello schema, il quale interviene sul decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di revisione legale dei conti, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità di redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali anche alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e che siano tenute alla redazione di un bilancio consolidato, oppure che siano incluse in un bilancio consolidato di società che devono redigerlo in applicazione dei principi contabili internazionali, eliminando i riferimenti all'esclusione di queste ultime presenti nell'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del predetto decreto legislativo n. 38 del 2005;
   m) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), dello schema, che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 38 del 2005, relativamente all'individuazione dei nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS, valuti il Governo l'opportunità di integrare la predetta lettera c) nel senso di escludere dall'elenco indicato dalla medesima lettera c) le holding assicurative che detengano anche il controllo di un gruppo bancario o di una società bancaria, al fine di evitare il rischio che tali holding siano assoggettate contestualmente all'obbligo di redigere un bilancio bancario e un bilancio assicurativo;
   n) con riferimento alla formulazione tecnica dell'articolo 7, commi 6 e 8, dello schema, i quali modificano, rispettivamente, gli articoli 33 e 36 del decreto legislativo n. 127 del 1991, relativo alle modalità di predisposizione del bilancio consolidato, inserendovi rinvii all'articolo 2426, valuti il Governo l'opportunità di specificare che tali rinvii si riferiscono all'articolo 2426 del codice civile;
   o) valuti il Governo l'opportunità di adeguare la definizione di piccole e medie imprese contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, considerato che le società le quali chiedono di essere ammesse alla quotazione, oltre a non poter calcolare la capitalizzazione media di mercato possono, se di recente costituzione, non avere ancora un bilancio approvato da cui desumere il fatturato, prevedendo una specifica regolamentazione nei predetti casi.