CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 24 luglio 2015
489.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

EMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamento all'emendamento del relatore 1. 10.

  Al capoverso 1-bis, dopo la parola: 602 aggiungere le seguenti: 289-bis, 605, quarto comma e 630, terzo comma,.
0. 1. 10. 1. Ermini.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono, esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1) e 577, primo comma, n. 1), n. 3) e 4), 601 e 602 del codice penale.»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis), la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 10. Il relatore.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  «Art. 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 inserire il seguente comma: “5-bis. Quando si proceda per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione”.
  2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) è inserito il seguente: “Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438 comma 5-bis si applica l'articolo 132 di queste disposizioni”».
1. 2. (Nuova formulazione). Vazio, Ermini, Amoddio.