CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 24 LUGLIO 2015

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, comma 2, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: sei mesi.

1. 4. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo la parola: riparato inserire la seguente: interamente.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: Si applica l'articolo 240, comma 2.
1. 6. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 162-ter e 649-bis con le seguenti: dell'articolo 162-ter.
1. 7. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 2.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale, al primo comma le parole: «da 4 a 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: «da 6 a 12».
0. 2. 0100. 1. (nuova formulazione) Mattiello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032»;Pag. 148
   b) Al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549»;
   c) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
*2. 0100. Il Governo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549»;
   c) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
*1. 02. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 624-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549.»;
   c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
*1. 03. Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).

  1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa Pag. 149da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».
2. 0101. Il Governo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

  1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
   c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.
*2. 0102. Il Governo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

  1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
   c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Se concorrono due o più delle circostanze di cui di cui al terzo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
*1. 07. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.
*3. 1. Il Relatore.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.
*3. 2.  (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Il Relatore.

Pag. 150

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge.;
   sopprimere il comma 2.
*5. 1. Il Relatore.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;
   sopprimere il comma 2.
*5. 2.  (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 6.

  Aggiungere il seguente comma:
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 610 – (Violenza privata):
    1) al primo comma le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
    2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «, e si procede d'ufficio,»;
    3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
   b) all'articolo 612 – (Minaccia) al secondo comma le parole: «Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia.
6. 3.  (nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: sessanta.

6. 10. Molteni, Fedriga.

ART. 7.

  Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: sessanta.

7. 2. Molteni, Fedriga.

Pag. 151

ART. 9.

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:

  2. Alla sentenza di cui al comma 1 si applica l'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.
9. 3. (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole:, e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.
*10. 3. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, sostituire le parole:, e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.
*10. 4. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 335 codice di procedura penale, inserire il seguente:
  «3-ter
. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
10. 14. (nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
  3-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;
   b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dal l'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari.
10. 24. Rossomando.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni».
10. 30. (nuova formulazione) Colletti.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 408, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona » sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
10. 31. Pagano, Buttiglione.

Pag. 152

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale nei casi di cui all'articolo 412, insistano nella richiesta di archiviazione, il Giudice provvede in tal senso con decreto.

10. 32. Ermini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: «fuori del caso previsto dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: «Fuori di casi previsti dai comma 4 e 4-bis».
10. 33. Ermini.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.
10. 36. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 1, sostituire le parole: al comma 2 dell'articolo 408 con le seguenti: ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411.
10. 37. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.
*10. 38. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso «ART. 410-bis », comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.
*10. 39. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.

**10. 40. (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.
**10. 41. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: impugnazione davanti alla corte di appello con le seguenti: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4:
   1) sostituire al primo periodo le parole: La corte di appello, se l'impugnazione è fondata con le seguenti: Il giudice, se il reclamo è fondato;
   2) sostituire al primo periodo le parole: impugnato con le seguenti: oggetto di reclamo;
   3) sopprimere al secondo periodo la parola: impugnato;
   4) sostituire al secondo periodo le parole: l'appello con le seguenti il reclamo;Pag. 153
   5) sostituire al secondo periodo la parola: impugnante con le seguenti: che lo ha proposto.
10. 42. Il Relatore.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405, decorre dal provvedimento del giudice».
*10. 47. (nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405, decorre dal provvedimento del giudice».
*10. 48. (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 11.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis» sono soppresse.
11. 1. Il Relatore.

ART. 12

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.
12. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.
12. 2. (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole il termine inserire le seguenti: non superiore a sessanta giorni.
13. 2. Il Relatore.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma Pag. 1544, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
13. 10.  (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
13. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
13. 100. Il Governo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  3. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, primo periodo, le parole «è diminuita di un terzo «sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.».
13. 101. Il Governo.

ART. 14

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;
   alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.
*14. 16. (Nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Marzano, Bazoli, Zan.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;
   alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.
*14. 3. (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;
   alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.
*14. 4. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;
   alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.
*14. 7. (Nuova formulazione) Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10; Pag. 155
   alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.
*14. 18. (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 15

  Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «la rilevanza», inserire le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 190,».
15. 3. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 16

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

  Dopo il comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.
16. 01. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica in materia di ragguaglio delle pene).

  1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75 o frazione di euro 75».
16. 02. (Nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

ART. 17

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 581.
(Forma dell'impugnazione).

  1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:
   a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
   b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;
   c) delle richieste, anche istruttorie;
   d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Pag. 156

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 7, sopprimere la lettera h).
17. 4. Il Relatore.

  Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.
*17. 8. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.
*17. 7. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.
*17. 9. (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

ART. 18

  Al comma 1, capoverso «Art. 599» sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.
*18. 2. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599» sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.
*18. 1. (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599» sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.
*18. 4. (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

  Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole:, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.
**18. 9. Il Relatore.

  Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole:, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.
**18. 20. (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole:, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.
**18. 10. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 19.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di Pag. 157proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606».

  Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.
19. 18. (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-bis.
(Rescissione del giudicato).

  1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
  4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 22

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) il terzo periodo è soppresso».
22. 600. Il relatore.

ART. 23

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, è aggiunto il seguente comma:
  «2. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006».
25. 22. (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

  1. All'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone.»; Pag. 158
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato.»;

   c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis qualora lo ritenga necessario.»;

   d) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.»;

   e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.»;

   f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.».

  2. All'articolo 45-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis» sono soppresse; dopo le parole: «avviene a distanza » sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
   b) al comma 2 le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalla seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
   c) al comma 3 dopo le parole: «3, 4» sono inserite le seguenti: «, 4-bis».

  3. All'articolo 134-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è apportata la seguente modifica:
   a) al comma 1, le parole «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.».
23. 0100. Il Governo.

ART. 25.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione Pag. 159o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.
25. 100. (Nuova formulazione) Pagano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
25. 12. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera l).
*25. 24. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera l).
*25. 23. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1 sopprimere la lettera l).
*25. 26. Pagano, Buttiglione.

ART. 26

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b) prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
   b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.
26. 11. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.
*26. 50. (Nuova formulazione) Il relatore.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.
*26. 12. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettere b) e c), aggiungere infine le seguenti:, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
26. 17. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento.
26. 26. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: un più ampio ricorso al con le seguenti: una maggior valorizzazione del;.
*26. 28. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: un più ampio ricorso al, con le seguenti: una maggiore valorizzazione del;.
*26. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

Pag. 160

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:, nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
26. 32. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:, nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
26. 30. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce dell'avvenuto riordino della medicina penitenziaria, avvenuto con decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;.
26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: persone detenute e delle condizioni con le seguenti: persone detenute e internate e disciplina delle condizioni.
26. 36. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) previsione di norme che considerino i diritti, bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;.
26. 38. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
    1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità dei giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
    2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
    3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani-adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
    4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
    5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
    6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca e/o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
    7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
    8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale, in funzione del reinserimento sociale.
26. 39. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Pag. 161

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

EMENDAMENTO 1.10 DEL RELATORE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono, esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 422 (strage), 575 (omicidio) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1) e 577, primo comma, n. 1), n. 3) e 4), 601 e 602 del codice penale.»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis), la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 10. Il relatore.