CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2015
478.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

C. 3012 Governo e abb. – Legge annuale per la concorrenza.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RELATRICE

  In materia di comunicazioni, la più recente segnalazione dell'Autorità Antitrust propone, oltre alle misure recepite agli articoli 16 e 17, interventi in materia di agenda digitale e di gestione dello spazio radioelettrico.
  Per l'agenda digitale, l'Autorità propone un programma strategico nazionale per lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Si propone anche, tra le altre cose, la possibilità di ricorrere all'autocertificazione per le modifiche non sostanziali degli impianti radiomobili, in deroga all'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) e il riordino delle norme che prevedono l'istituzione di una pluralità di catasti delle infrastrutture di telecomunicazioni, introducendo una previsione che vincoli gli enti locali a mettere a disposizione, qualora esistente, il catasto delle infrastrutture utili per l'installazione di reti a banda ultralarga. In proposito la relazione di accompagnamento chiarisce che le proposte dell'Autorità saranno considerate nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale nazionale.
  Per quanto concerne la gestione dello spettro radioelettrico, l'Autorità propone il periodico svolgimento di un'analisi del livello di utilizzo delle risorse frequenziali nonché l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di individuare le risorse frequenziali sottoutilizzate e le condizioni di accesso concorrenziale alle risorse frequenziali disponibili. In proposito la relazione di accompagnamento precisa che tali proposte saranno «oggetto di un differente progetto normativo di trattazione omogenea del settore».
  Nel settore postale, la segnalazione propone, oltre alla misura recepita all'articolo 18, la modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261/1999 in modo da escludere dal perimetro del servizio universale i servizi rivolti ad una clientela commerciale che prevedono invii in grande quantità (posta massiva o posta raccomandata non retail) e da limitarlo esclusivamente ai servizi rivolti a persone fisiche. L'Autorità ha anche sollecitato l'introduzione di maggiore trasparenza nei sistemi di finanziamento del servizio universale, in particolare attraverso la definizione preventiva dei parametri sulla base dei quali viene effettuata la compensazione degli oneri al fine di garantire che la stessa non conferisca un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria.
  La segnalazione dell'Autorità contiene anche proposte in materia di servizi aeroportuali e portuale e in materia di trasporto pubblico locale.
  In materia di infrastrutture e servizi aeroportuali, la segnalazione dell'Autorità propone la previsione dell'affidamento da parte del concessionario (cioè le società di gestione aeroportuale) mediante procedure di gara delle aree aeroportuali destinate ad attività non aeronautiche; la previsione dell'obbligo per il concessionario di evitare l'affidamento in esclusiva delle attività commerciali interne all'aeroporto in modo da assicurare, per quanto possibile, in tale settore la «concorrenza nel mercato»; la garanzia dell'assoluta parità di trattamento tra soggetti terzi e società controllate dal gestore aeroportuale nell'accesso ai mercati dei servizi commerciali in aeroporto.Pag. 119
  In materia di servizi portuali, l'Autorità propone, tra le altre cose, una più netta separazione tra le funzioni di regolazione svolte dalle autorità portuali e le attività svolte nell'area portuale, anche attraverso l'imposizione dell'effettiva dismissione delle partecipazioni di maggioranza nelle imprese portuali e la modifica della disciplina delle concessioni delle aree demaniali portuali, in modo che la loro durata sia proporzionata ai servizi oggetto della concessione e agli investimenti effettuati, che cessino le concessioni affidate senza gara e che sia impedita la proroga delle concessioni in essere.
  In proposito ricordo che la materia portuale sarà affrontata organicamente nel piano nazionale della portualità e della logistica da adottare ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 e del quale il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 luglio scorso ha approvato lo schema preliminare. Nell'esame che la IX Commissione dovrà fare dello schema di tale provvedimento potranno essere prese in considerazione le proposte dell'Autorità a tutela del principio della libera concorrenza, principio da bilanciare con altre esigenze quale quella della difesa del carattere strategico della portualità per l'economia nazionale, carattere da tutelare nel confronto internazionale con sistemi portuali più chiusi ai principi di concorrenza del sistema italiano.
  In materia di trasporto pubblico locale, le proposte contenute nella segnalazione dell'Autorità attengono a due ambiti di intervento. Il primo volto a favorire la «concorrenza nel mercato», il secondo la «concorrenza per il mercato».
  Con riferimento al primo ambito, viene in particolare proposto che imprese diverse da quella concessionaria del servizio pubblico possano fornire servizi di trasporto locale passeggeri anche in sovrapposizione alle linee gestite in esclusiva (con particolare riferimento a servizi di carattere commerciale come i trasporti turistici e i collegamenti da e per le infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie), con eventuale pagamento di diritti all'ente pubblico concedente nel caso in cui l'apertura alla concorrenza possa compromettere l'equilibrio economico dell'impresa concessionaria del servizio, con conseguente aumento dei corrispettivi per gli oneri del servizio pubblico.
  Per quanto concerne la «concorrenza per il mercato», l'Autorità prevede l'abrogazione dell'articolo 61 della legge n. 99/2009 che ha ampliato, attraverso il richiamo ad alcune fattispecie previste dal regolamento (CE) n. 1370/2007, la possibilità di affidamenti diretti nel settore; la modifica dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale (articolo 16-bis del decreto-legge n. 95/2012) in modo da premiare le regioni che abbiano effettuato gare nel loro territorio e ridurre le risorse destinate alle regioni che non abbiano proceduto all'affidamento mediante gara; la modifica dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 in modo da escludere che una definizione troppo ampia degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale possa pregiudicare la più ampia partecipazione dei soggetti economici; la soppressione dell'articolo 1, comma 556, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) che interdice la partecipazione alle gare per gli affidamenti del trasporto pubblico locale alle imprese già titolari di affidamenti non conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019; l'introduzione nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997 dell'obbligo di cessione al nuovo gestore di un servizio di trasporto pubblico locale del materiale necessario per l'espletamento del servizio, dei beni strumentali e delle relative pertinenze proprietarie, a fronte di una corresponsione economica da parte del subentrante pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contribuzioni pubbliche, noto prima dell'espletamento della gara.
  Anche in questo ricordo che la materia del trasporto pubblico locale dovrà essere oggetto di una più organica riflessione nell'ambito dell'esame che la IX Commissione sta svolgendo della proposta di legge C. 2313.