CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (Atto n. 167).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2014;
   considerato che nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo di cui allo schema in esame sono indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio abitabile;
   preso atto che il patrimonio complessivo abitativo globale è pari a 16.812 unità, secondo quanto riportato più specificatamente nella tabella 1 dell'allegato A allo schema in esame, con una diminuzione rispetto al 2013 del numero degli alloggi non più utili pari a 450 unità, di cui 357 in dotazione all'Esercito, 29 alla Marina militare e 64 all'Aeronautica militare;
   evidenziato che la tabella 4, di cui all'allegato B, illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, indicando in 217 unità il numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 su un totale di 2874 alloggi alienabili, e che tale risultato deludente impone di sviluppare una riflessione adeguata sulle difficoltà che hanno portato a concludere la vendita di un numero di alloggi inadeguato rispetto alle esigenze ed agli obiettivi del piano;
   rilevato che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame stabilisce le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in particolare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;
   rilevato, altresì, che l'articolo 4 reca disposizioni interpretative e applicative relative al cosiddetto «regime transitorio» degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, prevedendo che gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 o gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, siano ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, stabilendo inoltre che i benefici previsti dalle citate disposizioni non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di dare effettiva e concreta attuazione alle condizioni approvate dalla Pag. 48Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 7 del 2014, e successivamente recepite in parte dal decreto ministeriale 7 maggio 2014, sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione agli utenti portatori di handicap e ai conduttori nel cui nucleo familiare risulti convivente un portatore di handicap individuato come tale ai sensi delle disposizioni normative vigenti anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011;
   2) prosegua, per gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 euro, incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, la permanenza nella conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone ivi previste, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nel medesimo articolo, così come modificate nel tempo in ragione degli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat;
   3) ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, sia assicurato che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della Difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico;
   4) al fine di dare concreto impulso al piano vendite degli alloggi, siano rivisti, previa acquisizione del parere concorde della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle mutate condizioni di mercato e delle reali condizioni degli immobili da alienare, i prezzi per la base d'asta per gli alloggi liberi, nonché i prezzi per l'esercizio del diritto d'opzione per gli immobili occupati da conduttori che non hanno ancora esercitato tale diritto;
   5) si provveda a sollecitare la pubblicazione nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010) delle norme per esercitare l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, così come indicate nella risoluzione Rugghia ed altri n. 8/00177, approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 29 maggio 2012, sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori degli immobili della Difesa, nel senso di prevedere, in tali casi, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera a) del predetto Testo unico, qualora più favorevole per l'acquirente;

  e con la seguente osservazione:
   a) al fine di evitare il ripetersi di una carenza di informazione sui contenuti del decreto, sia data idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalità più consone il testo del decreto approvato.