CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
  osservato che i commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono entrambi diretti a modificare la disciplina dei rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, per quanto solo il comma 3, relativo alle disposizioni sanzionatorie, modifica direttamente il predetto articolo 62;
   rilevato che le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 si riferiscono a violazioni delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che, come si è detto, non sono formulate come modifiche dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 al contrario delle disposizioni sanzionatorie di cui al comma 3, per cui una volta convertito il decreto-legge, potrebbe risultare particolarmente difficile porre in relazione quanto disposto dalla lettera d del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che modifica il comma 9 dell'articolo 62 del decreto legge n. del 2012, e quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 che manterrebbe come riferimento normativo il decreto-legge in esame;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

  la Commissione di merito valuti l'opportunità di trasformare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 in modifiche testuali all'articolo all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  Il credito del direttore responsabile e del giornalista che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato, ha privilegio generale sui mobili a norma dell'articolo 2751-bis, primo comma, numero 2, del codice civile, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore.
  La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la sentenza ha accertato la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista.
  La presente disposizione si applica anche alle procedure in corso.
2. 500. (versione corretta) Il Relatore.