CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (Nuovo testo C. 1460 Verini ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1460 Verini ed abb., recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe (Nuovo testo C. 1335 Bonafede ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1335 e abbinata, recante «Disposizioni in materia di azione di classe»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato che gli articoli 840-quinquies e 840-sexies del codice di procedura civile disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione ovvero nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio;
   sottolineato che le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-septies del codice di procedura civile che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore e che la disposizione indica la documentazione e le informazioni da produrre, tra le quali si segnala in particolare la possibilità di produrre, attraverso l'allegazione al fascicolo informatico, dichiarazioni di terzi;
   evidenziata, con riferimento al citato articolo 840-septies, l'opportunità di modificare alcuni riferimenti interni del testo;
   rilevata, in particolare, al primo comma, secondo periodo, l'opportunità di correggere il rinvio ivi presente sostituendo il riferimento al «primo comma» con quello al «primo periodo»;
   sottolineato che l'ultimo comma del medesimo articolo 840-septies prevede il riferimento al terzo e al quarto comma dell'articolo 840-quater, articolo che in realtà non contiene un quarto comma, ed è pertanto opportuno chiarire con esattezza il predetto riferimento di cui al citato articolo 840-septies;
   ricordato che l'articolo 840-octies del codice di procedura civile disciplina la fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti;
   sottolineato che tale disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda e che, successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti;
   osservato che, al secondo comma, del citato articolo 840-octies, sarebbe opportuno precisare quale sia il termine di riferimento per la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei, dal momento che al primo comma, cui viene fatto rinvio, sono citati due termini differenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio (Doc. XXII n. 38 Fedriga).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Costantino, Quaranta, Palazzotto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Costantino, Palazzotto, Quaranta.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: per garantire l'effettività fino a: in applicazione con le seguenti: ai fini della corretta applicazione.
2. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in un numero superiore di casi e in tempi più celeri.
2. 3. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Quaranta, Costantino, Palazzotto.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Costantino, Palazzotto, Quaranta.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Quaranta, Costantino, Palazzotto.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Costantino, Quaranta, Palazzotto.

  Al comma 5, sostituire le parole: di 150.000 euro con le seguenti: di euro 50.000.
6. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.