CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 78. Santelli.

  Sostituirlo con seguente:

Art. 1.
(Introduzione del Titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile).

  1. Dopo il titolo IV del libro primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Titolo IV-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE

  Articolo 111-bis. – (Azione di classe). – Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

  Art. 111-ter. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.Pag. 41
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 111-octies.

  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui.
  L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

  Art. 111-quater. – (Istanza di ammissione). – L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Art. 111-quinquies. – (Integrazione delle difese del convenuto). – L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto Pag. 42alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

  Art. 111-sexies. – (Informazioni e avvisi). – I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 111-octies e nell'articolo 111-duodecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

  Art. 11-septies. – (Effetti della domanda). – Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte detrattore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

  Art. 111-octies. – (Informazioni a cura dell'attore). – L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 111-quinquies;
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 111-bis;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 111-bis la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di Pag. 43partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.
  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Art. 111-novies. – (Accoglimento della domanda). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 111-sexies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

  Art. 111-decies. – (Effetti della sentenza). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.
convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta Pag. 44persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

  Art. 111-duodecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere.   Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta.
  In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.

  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che Pag. 45ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Art. 1-bis.
(Disposizioni tributarie).

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile;
   b) alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile».

  4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3-quater. Nei processi di cui al titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.
   b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Nei processi di cui al titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione.

  5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 111-quater del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.
1. 8. Gitti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Introduzione del Titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile).

  1. Dopo il titolo IV del libro primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Titolo IV-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE

  Art. 111-bis. – (Azione di classe). – Il giudice può ammette l'attore, su istanza Pag. 46contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

  Art. 111-ter. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 111-octies.

  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia Pag. 47costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

  Art. 111-quater. – (Istanza di ammissione). – L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui Fattore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Art. 111-quinquies. – (Integrazione delle difese del convenuto). – L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

  Art. 111-sexies. – (Informazioni e avvisi). – I soggetti di sui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 111-octies e nell'articolo 111-duodecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

  Art. 111-septies. – (Effetti della domanda). – Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti Pag. 48vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

  Art. 111-octies. – (Informazioni a cura dell'attore). – L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 111-quinquies.
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 111-bis;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 111-bis la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Art. 111-novies. – (Accoglimento della domanda). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 111-sexies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con Pag. 49ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

  Art. 111-decies. – (Effetti della sentenza). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

  Art. 111-undecies. – (Avvocato dell'attore). – L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi.
  Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

  Art. 111-duodecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere.
  Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, Pag. 50il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.

  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.
1. 9. Gitti.

  Al comma 1, sostituire dal capoverso Art. 840-ter al capoverso Art. 840-vicies semel con i seguenti:
  Art. 840-ter. – (Identificazione dei componenti della classe).
– Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.Pag. 51
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

  Art. 840-quater. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-novies.

  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui.
  L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

  Art. 840-quinquies. – (Istanza di ammissione). – L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;Pag. 52
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Art. 840-sexies. – (Integrazione delle difese del convenuto). – L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

  Art. 840-septies. – (Informazioni e avvisi). – I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-novies e nell'articolo 840-terdecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

  Art. 840-octies. – (Effetti della domanda). – Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

  Art. 840-novies. – (Informazioni a cura dell'attore). – L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;Pag. 53
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies;
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Art. 840-decies. – (Accoglimento della domanda). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-septies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da Pag. 54tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

  Art. 840-undecies. – (Effetti della sentenza). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

  Art. 840-duodecies. – (Avvocato dell'attore). – L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

  Art. 840-terdecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta.
  In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o Pag. 55partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.

  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.
1. 10. Gitti.

  Al comma 1, sostituire i capoversi da Art. 840-ter a Art. 840-vicies semel con i seguenti:

  Art. 840-ter. – (Identificazione dei componenti della classe). – Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

  Art. 840-quater. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione Pag. 56o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-novies.

  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

  Art. 840-quinquies. – (Istanza di ammissione). – L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Art. 840-sexies. – (Integrazione delle difese del convenuto). – L'ordinanza di Pag. 57ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

  Art. 840-septies. – (Informazioni e avvisi). – I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-novies e nell'articolo 840-terdecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

  Art. 840-octies. – (Effetti della domanda). – Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

  Art. 840-novies. – (Informazioni a cura dell'attore). – L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies.
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce Pag. 58loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Art. 840-decies. – (Accoglimento della domanda). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-septies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito.   A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

  Art. 840-undecies. – (Effetti della sentenza). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

  Art. 840-duodecies. – (Avvocato dell'attore). – L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare Pag. 59nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi.   Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

  Art. 840-terdecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere.
  Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta.
  In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il Pag. 60compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.

  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Art. 1-bis.
(Disposizioni tributarie).

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-decies del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-decies del codice di procedura civile;
   b) alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-decies del codice di procedura civile».

  4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3-quater. Nei processi di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.
   b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Nei processi di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione.

  5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.
1. 11. Gitti.

Pag. 61

  Al comma sostituire il capoverso 840-bis.
1. 79. Santelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo comma con il seguente:
  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.   A tale fine, ciascun componente della classe o un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
   b) al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici».
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale».
1. 55. Verini, Ermini.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
  A tale fine, ciascun componente della classe, accomunato da un medesimo interesse nell'azione può agire anche mediante un Coadiutore costituito da associazioni o fondazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ovvero Avvocati, anche organizzati in Associazioni professionali o Società tra Avvocati, per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive.
1. 34. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, al primo comma, sostituire le parole: fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile con le seguenti: delle obbligazioni.
1. 33. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, al secondo comma, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti,.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
  Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.
1. 36. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, al terzo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese inserire le seguenti, esercitate in qualsiasi forma, anche individuale,.
1. 35. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis aggiungere in fine il seguente comma:
  L'azione di classe non può essere esperita da imprese nei confronti di altre imprese relativamente all'ordinaria attività di impresa, né da investitori professionali relativamente alla loro attività di investimento.
1. 59. Mazziotti Di Celso.

Pag. 62

  Al comma 1, sostituire i capoversi da: Art. 840-ter a Art. 940-quinquies con i seguenti:

Art. 840-ter.
(Identificazione dei componenti della classe).

  Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

Art. 840-quater.
(Ammissione dell'azione di classe).

  Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-duodecies.
  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine Pag. 63perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

Art. 840-quinquies.
(Istanza di ammissione).

  L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Conseguentemente al capoverso Art. 840-octies sopprimere il secondo ed il terzo comma.

  Conseguentemente sostituirà i capoversi da Art. 840-novies a Art. 840-duodecies con i seguenti:

Art. 840-novies.
(Integrazione delle difese del convenuto).

  L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

Art. 840-decies.
(Informazioni e avvisi).

  I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-duodecies e nell'articolo 840-vicies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si Pag. 64realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

Art. 840-undecies
(Effetti della domanda).

  Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

Art. 840-duodecies.
(Informazioni a cura dell'attore).

  L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies;
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.
  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta Pag. 65dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Conseguentemente sostituire i capoversi da Art. 840-sexiesdecies a Art. 840-vicies-semel con i seguenti:

Art. 840-septiesdecies.
(Accoglimento della domanda).

  Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-decies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto.   L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

Art. 840-octiesdecies.
(Effetti della sentenza).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 840-noviesdecies.
(Avvocato dell'attore).

  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato Pag. 66che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Art. 840-vicies.
(Esecuzione in favore dei soggetti non identificati).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.
  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare Pag. 67complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.
  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

  Al comma 1, sostituire i capoversi da Art. 840-ter a Art. 840-quinquies con i seguenti:

Art. 840-ter.
(Identificazione dei componenti della classe).

  Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

Art. 840-quater.
(Ammissione dell'azione di classe).

  Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.Pag. 68
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-duodecies.
  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

Art. 840-quinquies.
(Istanza di ammissione).

  L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 840-octies sopprimere il secondo e terzo comma.

  Conseguentemente sostituire i capoversi da Art. 840-novies a Art. 840-duodecies con i seguenti:

Art. 840-novies.
(Integrazione delle difese del convenuto).

  L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.Pag. 69
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

Art. 840-decies.
(Informazioni e avvisi).

  I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-duodecies e nell'articolo 840-vicies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento.
  Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

Art. 840-undecies.
(Effetti della domanda).

  Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

Art. 840-duodecies.
(Informazioni a cura dell'attore).

  L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies;
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito Pag. 70sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.
  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Conseguentemente sostituire i capoversi da Art. 840-sexies a Art. 840-vicies-semel con i seguenti:

Art. 840-septiesdecies.
(Accoglimento della domanda).

  Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-decies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

Art. 840-octiesdecies.
(Effetti della sentenza).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di Pag. 71coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 840-noviesdecies.
(Avvocato dell'attore).

  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Art. 840-vicies.
(Esecuzione in favore dei soggetti non identificati).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il Pag. 72richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.

  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Art. 1-bis.
(Disposizioni tributarie).

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-septiesdecies del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-septiesdecies del codice di procedura civile;
   b) alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-decies del codice di procedura civile.

  4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3-quater. Nei processi di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.
   b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Nei processi di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione».

Pag. 73

  5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.
1. 13. Gitti.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-ter.
1. 80. Santelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: atto di citazione aggiungere le seguenti: davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
   b)dopo il primo comma aggiungere il seguente comma 1-bis:
  L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare la agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
   c) al secondo comma sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
   d) sostituire il terzo comma e il quarto comma con i seguenti:
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi;
   d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica di cui al comma 1. bis, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando la inammissibilità è dichiarata a norma del terzo comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda è esclusivamente ricorribile per cassazione.
1. 30. Verini, Ermini.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La citazione è notificata anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
1. 51. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, dopo le parole: 840-bis, inserire le seguenti: nonché quando sussiste un conflitto di interessi o quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
1. 16. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, dopo le parole: 840-bis, inserire le seguenti: nonché quando sussiste un conflitto di interessi.
1. 17. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 74

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, dopo le parole: 840-bis, inserire le seguenti: nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
1. 18. Daniele Farina, Paglia, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti, rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.
1. 52. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:
  La domanda è dichiarata inammissibile nei casi in cui:
   a) è manifestamente infondata;
   b) il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) il tribunale non ravvisa un interesse comune dei singoli componenti della classe;
   d) il proponente o il coadiutore versa in stato di conflitto di interessi ovvero in caso di inadeguatezza del proponente e del coadiutore.
1. 37. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, terzo comma, dopo le parole: quando è manifestamente infondata aggiungere le seguenti: quando sussiste un conflitto di interessi, quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe,.
1. 53. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire dal capoverso Art. 840-quater al capoverso Art. 840-vicies semel con i seguenti:

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  Le azioni di classe proposte presso il medesimo ufficio giudiziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.
  La causa promossa davanti ad un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area di cui all'articolo 840-ter ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
  Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-sexies, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, Pag. 75procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti è posto a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.
(Sentenza).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b); il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, cpc;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
  La sentenza è pubblicata nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori prodotti;
   g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesta che le informazioni contenute nella domanda e nei documenti prodotti sono veritiere»;
   h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, sia di natura sostanziale che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo di cui alla domanda di adesione;Pag. 76
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore.

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante a norma dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  La domanda è valida:
   a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale;
   b) o quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione può essere sottoscritta anche personalmente e produce gli effetti della domanda giudiziale.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca al rappresentante comune del potere di rappresentanza conferito a norma del secondo comma, lettera h). Rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione dalla data comincia dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e) il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si hanno per non contestati.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune ed ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
  A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto Pag. 77a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione; il compenso è stabilito in misura ricompresa tra il dieci e il trenta per cento delle predette somme, oltre alle spese sostenute e documentate.
  L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   d) qualità dell'opera prestata;
   e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   f) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è stabilito in misura compresa tra il dieci e il trenta per cento delle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione o, alternativamente, in misura compresa tra cinque e venti volte il compenso liquidato con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell'attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all'attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazioni della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-ter e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. L'aderente può intervenire nel processo di appello anche fuori dei casi previsti dall'articolo 344.

Art. 840-undecies.
(Impugnazioni del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposto opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto e deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
   d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il Pag. 78relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies, e vincolato all'ordine del giudice.
  Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre ricorso a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
  Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione.
  Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, col decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice dell'esecuzione in misura ricompresa tra il cinquanta e il centocinquanta per cento di quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo, nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, primo e secondo comma, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Art. 840-quaterdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti Pag. 79posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti può agire, per ottenere un ordine di cessazione o di non reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori o di servizi di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
  La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
  Si applica l'articolo 840-quinquies.
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice, nel liquidare le spese, può aumentare la misura del compenso per l'avvocato della parte vittoriosa sino a trenta volte rispetto a quello ordinariamente liquidabile, anche in considerazione del complessivo ammontare degli esborsi documentati.
1. 31. Verini, Ermini.

  Al primo comma sopprimere il capoverso 840-quater.
1. 81. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-quater, al secondo comma, dopo le parole: sul medesimo titolo aggiungere le seguenti: o avente il medesimo oggetto.
1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al primo comma il capoverso 840-quinquies è sospeso.
1. 82. Santelli.

  All'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al primo comma, sopprimere le parole: autenticata, unitamente all'eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale.
1. 38. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, dopo le parole: con sottoscrizione dell'aderente autenticata inserire le seguenti: dal funzionario di cancelleria ricevente.
1. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  All'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, sostituire il secondo comma con il seguente:
  Ogni singola adesione può essere effettuata anche attraverso comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l'azione di classe, avvero all'indirizzo di posta elettronica certificata del proponente o del coadiutore.
1. 39. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al secondo comma, dopo le parole: anche con trasmissione inserire le seguenti: di una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione.
1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 80

  Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al terzo comma sopprimere le parole da: in ogni momento fino alla fine del periodo.
1. 40. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al quarto comma, alla lettera a) sopprimere le parole da: adito fino alla fine del periodo.
1. 41. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-sexies.
1. 83. Santelli.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-septies.
1. 84. Santelli.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 840-septies con il seguente:
  L'ordinanza che decide l'inammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile, da chi ne ha interesse davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice adito per l'azione di classe.
  Il termine per proporre reclamo è di trenta giorni dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
  In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione.
1. 42. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-octies.
1. 85. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-octies, primo comma, aggiungete in fine, le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.
1. 58. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-novies.
1. 86. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-novies apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sopprimere le parole da: e che devono comprendere fino alla fine del periodo;
   b) al secondo comma, alla lettera a) sostituire la parola: realizzati con la seguente: compiuti;
   c) al secondo comma, alla lettera e) dopo le parole: da parte inserire le seguenti: del coadiutore ovvero, se non presente e sopprimere le parole: con le forme e i modi ritenuti più idonei;
   d) al terzo comma dopo la parola: grava inserire le seguenti parole: sul coadiutore ovvero, ove non presente,.
1. 43. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-novies secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero Pag. 81un giudizio davanti al giudice amministrativo.
1. 54. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-decies.
1. 87. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-decies al comma 1, dopo le parole: apposita ordinanza, sostituire le parole: da emanare con la seguente: resa e sopprimere le parole da: anche fino alla fine del periodo e sopprimere il terzo comma.
1. 44. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-undecies.
1. 88. Santelli.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-duodecies.
1. 89. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-duodecies sostituire la rubrica con la seguente: (Provvedimento di condanna) e, al primo comma sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta e dopo la parola: accordo inserire la seguente: bonario. Al secondo comma sopprimere le parole da: qualora sia opportuno fino alla fine del periodo.
1. 45. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-duodecies, secondo comma, al secondo periodo dopo le parole: una dichiarazione da loro sottoscritta e autenticata inserire le seguenti: dal funzionario di cancelleria ricevente.
1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, comma, capoverso articolo 840-duodecies, secondo comma, sostituire le parole: posta con certificata con le seguenti: posta elettronica certificata.
1. 55. Mazziotti Di Celso.

  All'articolo 1, capoverso articolo 840-duodecies, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
  Con la sentenza di accoglimento della domanda, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, ai danneggiati è riconosciuto un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superiore una somma pari a dieci volte l'entità dell'effettivo danno subito dal danneggiato.
1. 50. Colletti.

  Al primo comma sopprimere il capoverso 840-terdecies.
1. 90. Santelli.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 840-terdecies con il seguente:
  La sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva.
1. 46. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1 sopprime il capoverso 840-quaterdecies.
*1. 70. Santelli.

  Al comma 1 sopprime il capoverso 840-quaterdecies.
*1. 47 Giuseppe Guerini.

Pag. 82

  Al comma 1, capoverso articolo 840- quaterdecies, sopprimere il secondo comma.
1. 56. Mazziotti Di Celso.

  Al primo comma sopprimere il capoverso 840-quinquiesdecies.
1. 71. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquiesdecies, al primo comma sopprimere le parole: dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore.
1. 48 Giuseppe Guerini.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-sexiesdecies.
1. 72. Santelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies, sostituire le parole: È fatta salva l'azione individuale con le seguenti: È fatto salvo in ogni caso il diritto all'azione individuale.
1. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies, aggiungere infine le seguenti parole: o che abbandonano, con il consenso delle parti convenute, il giudizio instaurato in base all'azione di classe.
1. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies sopprimere il terzo comma.
1. 49 Giuseppe Guerini.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-septiesdecies.
1. 73. Santelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-septiesdecies sopprimere il terzo comma.
1. 50 Giuseppe Guerini.

  Al primo comma sopprimere il capoverso 840-octiesdecies.
1. 74. Santelli.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 840-octiesdecies con il seguente:
  In caso di rigetto nel merito il coadiutore potrà agire in regresso verso gli aderenti ove espressamente pattuito e nelle modalità e con le misure ivi stabilite le spettanze del Coadiutore non possono mai superare il 15 per cento del risarcimento complessivo riconosciuto a titolo di capitale.
1. 51 Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-octiesdecies, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:
  È vietato il patto di quota lite.
1. 57. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-octiesdecies, comma 2, dopo le parole: misura percentuale, inserire le seguenti: stabilita per ogni scaglione.
1. 14. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-octiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di un risarcimento in misura differenziata per i diversi soggetti che fanno parte della classe, la base di calcolo è costituita dalla media del risarcimento spettante a ogni componente la stessa.
1. 15. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-noviesdecies.
1. 75. Santelli.

Pag. 83

  Al comma 1, al capoverso articolo 840-noviesdecies apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sopprimere le parole: o dando luogo a transazioni;
   b) sopprimere il secondo comma;
   c) al terzo o comma sopprimere le parole: e le transazioni;
   d) al quarto comma sopprimere l'ultimo periodo.
1. 52 Giuseppe Guerini.

  Al primo comma sopprimere il capoverso 840-vicies.
1. 76. Santelli.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-vicies-semel.
1. 77. Santelli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Dell'azione di classe).

  1. Dopo l'articolo 196 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente titolo:

Titolo V-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

  Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente e si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  Il portale dei servizi telematici gestito dal ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo di cui al primo comma prevedono la pubblicazione.   La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

Art. 1-ter.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

Art. 1-quater.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 32. Verini, Ermini.

  L'articolo 2 è soppresso.
2. 70. Santelli.

  Il primo comma è soppresso.
2. 71. Santelli.

  Sopprimere il secondo comma.
2. 72. Santelli.

  L'articolo 3 è soppresso.
3. 70. Santelli.