CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05510 Cozzolino ed altri: Sulla legittimità delle sedute del Consiglio comunale di Mantova.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cozzolino – unitamente ad altri parlamentari – ha espresso dubbi sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale di Mantova in occasione della discussione e votazione della mozione di sfiducia al sindaco nel mese di ottobre 2014.
  Nel merito, rappresento che la seduta per la discussione della mozione di sfiducia era stata inizialmente convocata per il 9 ottobre. Il Presidente del Consiglio comunale, però, secondo le prerogative attribuitegli e avvalendosi della facoltà di convocazione d'urgenza prevista dal regolamento ha successivamente disposto il rinvio della seduta al giorno successivo.
  Per quanto riguarda l'asserita mancanza di motivazione delle ragioni di urgenza nella richiamata convocazione del 10 ottobre, l'Amministrazione comunale ha evidenziato di aver ritenuto l'urgenza assorbita dal fatto che proprio il 10 ottobre scadeva il termine ultimo previsto dall'articolo 52 del Testo unico degli enti locali per la discussione della mozione di sfiducia.
  Con l'interrogazione, l'onorevole Cozzolino ha richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno anche sui profili di illegittimità ravvisabili, sia con riferimento all'oggetto che con riferimento al quorum strutturale prescritto, nella delibera del Consiglio comunale in data 10 novembre 2014 concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
  Premetto che in precedenza – precisamente il 14 ottobre – la Prefettura di Mantova aveva diffidato l'Amministrazione comunale ad adottare la predetta delibera, prevista dall'articolo 193 del Testo unico come atto obbligatorio che, ove omesso, avrebbe determinato lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento dell'ente.
  La prima seduta del Consiglio, convocata il 28 ottobre per discutere e approvare la delibera, era andata deserta per mancanza del numero legale.
  Pertanto, il Presidente del Consiglio comunale, su conforme parere del Segretario generale, aveva proceduto ad una seconda convocazione.
  Alcuni consiglieri di minoranza hanno eccepito l'irregolarità della procedura seguita per presunto contrasto con lo Statuto comunale, che sancisce il divieto di procedere in seconda convocazione all'approvazione del «bilancio» e del «conto consuntivo».
  Nel merito, l'Amministrazione comunale ha ritenuto che tale divieto dovesse intendersi come disposizione di stretta interpretazione, come tale riferibile ai due provvedimenti appena citati e non anche alle variazioni del bilancio.
  L'orientamento dell'Amministrazione è stato suffragato dal TAR Lombardia-Sezione di Brescia davanti al quale alcuni consiglieri di minoranza hanno impugnato la delibera in questione. Infatti, il giudice adito, con motivazioni analoghe a quelle dell'ente locale, ha respinto il ricorso con sentenza depositata il 9 febbraio scorso, non ritenendo fondate le ragioni dei ricorrenti.Pag. 65
  In relazione, poi, al quorum necessario alla validità delle sedute in seconda convocazione, l'Amministrazione comunale, nuovamente su conforme parere del Segretario generale, ha ritenuto di applicare il quorum di un terzo dei consiglieri previsto dall'articolo 38 del Testo unico, a motivo dell'asserita mancanza di una disposizione regolamentare o statutaria sulla specifica questione.
  Soggiungo, infine, che l'ordinamento vigente, come noto, non prevede, in capo a organi dell'Amministrazione dell'interno, poteri di controllo sugli atti degli enti locali, i cui eventuali vizi di legittimità, quindi, possono essere fatti valere dagli interessati solo nelle competenti sedi giurisdizionali, come avvenuto nel caso di specie ad opera della minoranza consiliare.

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ALLEGATO 2

5-05511: Naccarato ed altri: Sulle procedure di accoglienza di cittadini extracomunitari nella regione Veneto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati,
  l'onorevole Naccarato, insieme ad altri onorevoli, richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla sistemazione e distribuzione alloggiativa degli immigrati nel territorio veneto, chiedendo quali iniziative si intendano adottare di concerto con la regione per rendere sostenibili, sia sul piano economico che amministrativo, le procedure di accoglienza.
  Premetto che, da tempo, il Governo gestisce la distribuzione degli immigrati sul territorio secondo una logica di partenariato con le regioni e il sistema degli enti locali, logica che presuppone la più ampia condivisione e collaborazione con gli altri attori istituzionali.
  Ne è prova il fatto che nella seduta della Conferenza unificata del 10 luglio 2014, alla quale ha partecipato anche un assessore della regione Veneto, è stato approvato, con la piena condivisione dei vari livelli di governo che hanno espresso la loro intesa, il piano nazionale di accoglienza degli immigrati, definendo anche criteri e parametri di ripartizione.
  Più in particolare, la distribuzione dei migranti sul territorio nazionale avviene per quote proporzionali, definite a livello prima regionale e poi provinciale.
  Esse sono individuate rispettivamente dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'interno e dai Tavoli di coordinamento regionali presieduti dai Prefetti del capoluogo di regione, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte.
  In attuazione di tale meccanismo redistributivo, nelle strutture di accoglienza temporanea attivate nella regione Veneto sono accolte attualmente 2.590 persone straniere, mentre nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, presenti nella medesima regione, sono disponibili complessivamente 303 posti, che fanno capo a nove progetti di accoglienza presentati dagli enti locali.
  In termini percentuali, dal 10 luglio 2014, data in cui è stata sancita la predetta intesa in sede di Conferenza Unificata, i posti per l'accoglienza attivati nel territorio della regione Veneto rappresentano il 3 per cento del totale nazionale, rispetto al 22 per cento della regione Sicilia, al 13 per cento della regione Lazio, al 9 per cento della regione Puglia ed al 9 per cento della regione Campania.
  Quanto alle ulteriori iniziative che il Governo intende adottare sul tema dell'accoglienza, informo che domani, proprio in considerazione della situazione in atto e della nuova, prevedibile ondata di sbarchi sulle coste italiane, il Ministro dell'interno incontrerà i rappresentanti delle regioni, il presidente dell'ANCI e i sindaci dei territori maggiormente interessati, al fine di individuare e condividere nuove proposte operative.
  Desidero infine ricordare che, il Governo ha già intrapreso anche iniziative finalizzate a far fronte all'esponenziale aumento delle istanze di protezione internazionale, disponendo il raddoppio sia Pag. 67delle Commissioni che delle relative sezioni, portandone il numero complessivo da 20 a 40.
  In tale ambito, sono state istituite anche la commissione territoriale di Verona, competente a conoscere le domande presentate nel Trentino-Alto Adige e nelle province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, e la sezione di Padova, con competenza per le province di Padova, Venezia e Rovigo. La competenza della commissione di Gorizia, pertanto, rimane limitata alle sole domande presentate in Friuli-Venezia Giulia.

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ALLEGATO 3

Legge quadro missioni internazionali (Testo unificato C. 45 Cirielli e abbinate).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abbinate, recante «Legge quadro missioni internazionali»;
   considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali», «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) ed l) della Costituzione;
   evidenziato che l'articolo 01 definisce l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame facendo riferimento, da un lato, alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (comma 1), dall'altro all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (comma 2);
   sottolineato che l'articolo 1 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio (e l'eventuale proroga) del personale alle missioni internazionali, prevedendo una delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali da adottare previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità;
   rilevato che il medesimo articolo 1 prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente le discutono e con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione;
   osservato, al riguardo, che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al significato dell'espressione «invio di personale e assetti civili» recata dal comma 2 dell'articolo 01, anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 1 non esplicita le conseguenze della mancata adozione da parte delle Camere dei richiamati atti di indirizzo finalizzati ad autorizzare la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e che deve, peraltro, ritenersi che in tal caso le missioni Pag. 69non possano intendersi tacitamente autorizzate;
   considerato che l'articolo 14 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicazione della nuova disciplina anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1;
   evidenziato, al riguardo, che l'articolo 01, nel prevedere l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilisce che lo stesso riguarda anche personale e assetti civili;
   osservato che l'articolo 21 modifica l'articolo 744 del Codice della navigazione al fine di equiparare gli aeromobili impiegati nelle operazioni di supporto della pace agli aeromobili di Stato senza, tuttavia, citare in modo completo il relativo riferimento normativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 01, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare maggiormente l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'espressione «invio di personale e assetti civili e militari» anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 14 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 21, citando espressamente il Regio decreto n. 327 del 1942.