CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1. 101.

  Sostituire le parole: può esser sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta redatta o autenticata, con le seguenti: deve esser resa dalla madre con dichiarazione autenticata.
0. 1. 101. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Bordo, Nicchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «dall'ufficiale dello stato civile» aggiungere le seguenti: «o dal notaio»;
   2) dopo le parole: «L'ufficiale dello stato civile» aggiungere le seguenti: «o il notaio».
0. 1. 101. 4. Santerini, Marazziti, Piepoli.

  Dopo le parole: del luogo di nascita del figlio, aggiungere il seguente periodo: La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 101. 1. Rossomando.

  All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.
1. 101. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 102.

  Sostituire la parola: preferibilmente, con la seguente: necessariamente.

  Conseguentemente, al primo periodo della lettera d), sopprimere la parola anche.
0. 1. 102. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Bordo, Costantino, Nicchi.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, inserire la seguente: preferibilmente.
1. 102. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1. 103.

  Aggiungere alla fine le seguenti parole: e inserire le seguenti: «con lettera raccomandata».

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  Conseguentemente, alla fine del comma 7-bis) inserire il seguente periodo: in mancanza di risposta alla raccomandata, o in caso di risposta negativa, l'istanza è rigettata.
0. 1. 103. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Bordo, Costantino, Nicchi.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.
1. 103. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 104.

  All'emendamento 1.104, sostituire le parole: una sola volta, con le seguenti: più volte.
0. 1. 104. 3. Bossa.

  All'emendamento 1.104, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: per un massimo di tre volte con un intervallo non inferiore a cinque anni.
0. 1. 104. 5. Bonafede, Agostinelli.

  Sostituire le parole: può essere presentata, una sola volta con le seguenti: può essere ripresentata non prima di un periodo di cinque anni.
0. 1. 104. 4. Cesaro.

  Alla lettera d) capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: può essere presentata, una sola volta con le seguenti: può essere presentata, per ogni quinquennio una sola volta,.
0. 1. 104. 2. Sarro.

  Alla lettera d) capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata con le seguenti: può essere presentata, una sola volta,.
1. 104. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 105.

  Dopo le parole: che assicurano la massima riservatezza, aggiungere le seguenti: ed il massimo rispetto della dignità della madre.
0. 1. 105. 3. Santerini, Marazziti, Piepoli.

  Aggiungere infine le seguenti parole: Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del presente procedimento.
0. 1. 105. 4. Santerini, Marazziti, Piepoli.

  Aggiungere dopo le parole: il tribunale per i minorenni le seguenti: nello stabilire le modalità di contatto e di interpello,.
0. 1. 105. 1. Cesaro.

  Sostituire le parole: tiene conto, in particolare, con le seguenti: deve tener conto, inderogabilmente.
0. 1. 105. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
1. 105. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1. 03.

  Dopo le parole: Tribunale per i minorenni sostituire le parole: da «intenda Pag. 19mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis della legge 4 maggio 1983. n. 184.» con le seguenti: abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica novembre 2000. n. 396.
0. 1. 03. 1. Rossomando.

  Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1-bis.
0. 1. 03. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

  All'emendamento 1.03, aggiungere infine: fintanto che non è istituito il registro di cui al periodo successivo.
  Ai fini del presente articolo, con decreto del Ministro della Giustizia, il emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituito un Registro nazionale per la raccolta dei dati attinenti alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, nonché eventuali malattie di carattere ereditario.
  Laddove possibile, in detto registro dovranno essere inseriti anche i dati, di cui al precedente comma, relativi alle madri che vengano contattate dai servizi sociali, con la procedura di cui sopra, per verificare che continui a sussistere la volontà di mantenere l'anonimato.
  Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.
0. 1. 03. 6. Agostinelli, Bonafede.

  Dopo le parole: informativa di cui al primo periodo aggiungere il seguente periodo: La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 1. 03. 2. Rossomando.

  All'emendamento 1.03, aggiungere infine il seguente periodo: Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.
0. 1. 03. 5. Agostinelli, Bonafede.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della stessa.
0. 1. 03. 4. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000. n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.
1. 03. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «Può essere» a «nominata».
*1. 20. (nuova formulazione) Rossomando.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «Può essere» a «nominata».
*1. 25. (nuova formulazione) Santerini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o successorio» inserire le seguenti: da parte dell'adottato.
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza».
1. 26. (nuova formulazione) Agostinelli.

Subemendamento all'emendamento del relatore 1. 101

  Sostituire le parole «può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione redatta o autenticata» con le seguenti: «deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata».
0. 1. 101. 2. Daniele Farina.

  All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.».
1. 101. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, inserire la seguente: preferibilmente.
1. 102. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.
1. 103. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata con le seguenti: può essere presentata, una sola volta,.
1. 104. Il Relatore.

Pag. 21

Subemendamento all'emendamento del relatore 1. 105.

  Dopo le parole: «che assicurano la massima riservatezza» aggiungere le seguenti: «ed il massimo rispetto della dignità della madre».
0. 1. 105. 3. Santerini.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
1. 105. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».
1. 48. Bonafede.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184».
1. 01. (nuova formulazione) Ferranti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».
*1. 03. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, Pag. 22della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».
*1. 04. (ex 1.56) Marzano.