CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (C. 3059 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per le elezioni dei nuovi consigli regionali previste per l'anno 2015 il termine stabilito dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato alla domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
1. 5. Invernizzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Per il solo anno 2015 le elezioni dei Consigli regionali di cui al comma 1 possono avere luogo nella domenica compresa nei sei giorni successivi al termine di cui al medesimo comma».
1. 1. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. L'elezione dei nuovi Consigli, fatto salvo il termine di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, può avere luogo non oltre i sessantasei giorni successivi al termine del quinquennio esclusivamente nei casi in cui sia indispensabile ad adempiere al disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
1. 2. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori»;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, nel caso in cui l'elezione dei nuovi Consigli regionali ha luogo nei termini di cui al comma 1, il trattamento economico dei consiglieri regionali non è corrisposto a far data dal termine del quinquennio».
1. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 dopo la parola: ulteriori aggiungere le seguenti: nei soli casi in cui sia indispensabile ai fini dello svolgimento in unica data unitamente ad altre consultazioni elettorali, come previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1. 4. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

Pag. 9

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

  All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più referendum di cui all'articolo 123 della Costituzione, le cui modalità di svolgimento coincidano con quelle previste dalla disciplina elettorale, la convocazione degli elettori avviene su richiesta della regione o delle regioni interessate per tutti i referendum nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo.».
1. 01. Invernizzi.
(Inammissibile)

Pag. 10

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci e abb., recante «Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide»;
   considerato che la Commissione in sede referente ha accolto il rilievo formulato nella premessa del parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nella seduta dell'11 marzo scorso;
   considerato, altresì, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, nonché «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del medesimo articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.