CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04581 Amoddio: Sulla posizione nella graduatoria di istituto di taluni docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso scuole pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione posta dagli Onorevoli interroganti riguarda il mancato riconoscimento della cosiddetta «continuità didattica», ovverosia del punteggio aggiuntivo assegnato per ogni anno di servizio prestato nello stesso istituto, senza interruzione, ai fini della graduatoria d'istituto, ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso una scuola pubblica, che siano titolari di assegni di ricerca presso università.
  In particolare, viene denunciata una disparità di trattamento tra i docenti dottorandi/assegnisti di ricerca e altre categorie (ad esempio i docenti che usufruiscono di distacchi sindacali) alle quali, invece, viene riconosciuta tale continuità didattica utile per il posizionamento nelle graduatorie d'istituto.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative intenda adottare il Ministro per porre rimedio alla lamentata disparità di trattamento riservata ai docenti dottorandi/assegnisti.
  Corre l'obbligo precisare, preliminarmente, che la continuità didattica dei docenti fa parte delle materie oggetto della contrattazione sindacale del personale della scuola.
  In particolare, è opportuno ricordare che la vigente disciplina di riferimento della tematica in argomento è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto nel mese di febbraio scorso, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2015-2016.
  Tale contratto ha ottenuto la certificazione positiva del competente organo di controllo (Ufficio centrale del bilancio presso il MIUR) per quanto concerne sia la relazione illustrativa, ai fini della conformità dell'accordo alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, sia per ciò che riguarda la relazione tecnica, ai fini della compatibilità economico-finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  Il suddetto CCNI ha, inoltre, ottenuto, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, il preliminare parere favorevole alla sottoscrizione definitiva sulla base dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.
  Oltre a ciò, occorre evidenziare che tale accordo prevede nell'Allegato D (Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi), tabella A (Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo), parte I (Anzianità di servizio), lettera C, l'attribuzione di un punteggio per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per Pag. 77i docenti di religione cattolica, in aggiunta a quello previsto dalla medesima tabella (lettere A, A1, B, B1, B2, B3).
  Nello specifico, le note 5 e 5-bis alla suddetta tabella, oltre ad indicare i termini, le modalità e le finalità per le quali tale punteggio può essere riconosciuto, specifica anche i casi in cui tale punteggio, legato alla continuità didattica, è attribuito, tra i quali si possono annoverare: l'assenza per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ad esempio congedo di maternità, congedo di paternità), per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, per il servizio prestato nelle scuole militari, l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea, la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità.
  Alla luce di quanto esposto, è evidente che nel novero dei casi contemplati dalle disposizioni contrattuali attualmente vigenti non rientra quello del docente impegnato in attività legate alla fruizione di una borsa di studio, di un dottorato di ricerca o di un assegno di ricerca.
  In occasione del prossimo CCNI, si potranno riesaminare, unitamente alle organizzazioni sindacali, le fattispecie meritevoli di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo alla continuità didattica, tenendo conto anche di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

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ALLEGATO 2

5-04872 Terzoni: Sulla tutela del monastero degli Zoccolanti di Corridonia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Terzoni, unitamente ad altri Onorevoli Colleghi, richiede notizie in merito all'avvenuta installazione di un'antenna di telefonia in una zona di interesse paesaggistico.
  A tale proposito riferisco che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, come risulta dagli atti d'archivio, si espresse negativamente (nel dicembre del 2009 e nel gennaio del 2010) sull'installazione dell'antenna, poiché la località prescelta (zona ex Zoccolanti) rientra in un'area sottoposta a tutela, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  A seguito del ricorso della Telecom e del Comune, con richiesta di rimessione al Consiglio dei Ministri per addivenire ad una decisione circa il progetto in questione, la Soprintendenza, convocata nella seduta del 30 novembre del 2010, svoltasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, veniva invitata a valutare, in un ulteriore incontro con l'Amministrazione Comunale, finalizzato al superamento dei pareri negativi precedentemente rilasciati, la possibilità di eventuali modifiche progettuali, fermo restando il vincolo formale sull'area.
  Nella riunione tenutasi, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Ancona il 6 dicembre del 2010, il Comune di Corridonia e la Soprintendenza concordarono un intervento il più possibile compatibile con le caratteristiche del luogo, nel rispetto delle prescrizioni inerenti l'inserimento della struttura, l'altezza della antenna e le conseguenti mitigazioni nel contesto paesaggistico limitrofo.
  Il Comune trasmise quindi alla Soprintendenza il nuovo progetto corredato da una nuova richiesta di parere; in quella sede la stessa Soprintendenza chiese che fosse tecnicamente limitata l'altezza della struttura.
  A tale proposito la Soprintendenza riferisce che il raggiungimento ottimale di tale obiettivo, si sarebbe potuto raggiungere solo procedendo a uno sbancamento e all'interramento degli impianti tecnici, con l'impiego di materiali cementizi difficilmente removibili.
  L'intervento sarebbe risultato, in tal modo, ben più compromissivo e invasivo e si ritenne quindi opportuno autorizzare il posizionamento dell'antenna nelle vicinanze dell'ex Convento degli Zoccolanti, date le condizioni di inaccessibilità e di degrado in cui versa la struttura.
  Ad avviso della competente Soprintendenza, la struttura radio-ricettiva non ha interferito né con la situazione botanico-vegetazionale dell'area interessata, priva di essenze botaniche di pregio, né con l'ex complesso monastico.
  Tuttavia, in previsione di un eventuale restauro e recupero dello stesso, si potrà prendere in considerazione la possibilità o l'opportunità di trasferire l'antenna, verso un altro sito, con un reale ripristino ante-operam della zona, attualmente occupata dalla recinzione, dagli impianti tecnici e dall'antenna stessa ma libera da opere interrate.