CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»;
   osservato che i delitti contro l'ambiente, disciplinati dal provvedimento in esame, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;
   considerato, per tale ragione, che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento andrebbe specificato con inequivocabile chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;
   preso atto che nel testo approvato dell'articolo 452-bis il Senato ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta;
   ricordato che il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché in talune disposizioni del codice penale; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'avverbio «abusivamente» «si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti» (cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25-11-2009, n. 8299);
   evidenziata, peraltro, l'opportunità, anche alla luce della particolare rilevanza della nuova fattispecie di inquinamento ambientale introdotta dall'articolo 452-bis del codice penale – in ossequio ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali – di specificare maggiormente se con il termine «abusivamente» s'intenda fare riferimento alla «violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative»;
   evidenziata, riguardo al nuovo secondo comma dell'articolo 452-quinquies, che introduce un reato di pericolo colposo, l'esigenza di verificare se da tale previsione non derivi un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, con violazione del principio di offensività del reato;
   rilevato che le disposizioni relative al reato previsto dal nuovo articolo 452-sexies, relativo al traffico ed abbandono del materiale ad alta radioattività, andrebbero coordinate con l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato parzialmente corrispondente, con sanzioni più miti;
   rilevato che la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-decies è stata modificata dal Senato prevedendo, tra l'altro, che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla Pag. 33messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, fermo restando che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado»,
   evidenziato che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti, alla luce del principio costituzionale di offensività del reato, il nuovo articolo 452-quinquies, secondo comma, del codice penale, che, prevedendo un reato di pericolo colposo, appare suscettibile di determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coordinamento tra il nuovo articolo 452-sexies del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti;
   c) con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-decies, che individua, quale limite temporale, la fase antecedente alla dichiarazione dell'apertura del «dibattimento di primo grado», è opportuno che la Commissione contempli le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»;
   osservato che i delitti contro l'ambiente, disciplinati dal provvedimento in esame, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;
   considerato, per tale ragione, che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento andrebbe specificato con inequivocabile chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;
   preso atto che, con riferimento al testo dell'articolo 452-bis, il Senato ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta;
   ricordato che il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché in talune disposizioni del codice penale; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'avverbio «abusivamente» «si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti» (cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25-11-2009, n. 8299);
   evidenziata, peraltro, l'opportunità, anche alla luce della particolare rilevanza della nuova fattispecie di inquinamento ambientale introdotta dall'articolo 452-bis del codice penale – in ossequio ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali – di specificare maggiormente se con il termine «abusivamente» s'intenda fare riferimento alla «violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative»;
   rilevato che le disposizioni relative al reato previsto dal nuovo articolo 452-sexies, relativo al traffico ed abbandono del materiale ad alta radioattività, andrebbero coordinate con l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato parzialmente corrispondente, con sanzioni più miti;
   rilevato che la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-decies è stata modificata dal Senato prevedendo, tra l'altro, che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, fermo restando che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado»;Pag. 35
   evidenziato che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coordinamento tra il nuovo articolo 452-sexies del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti;
   b) con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-decies, che individua, quale limite temporale, la fase antecedente alla dichiarazione dell'apertura del «dibattimento di primo grado», è opportuno che la Commissione contempli le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.