CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2015
408.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04696 Zanin: Sull'immissione di prodotti derivanti da canapa industriale certificata e tracciata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si osserva preliminarmente che la tematica riguardante i limiti di principio attivo di THC contenuto nella canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, in applicazione dei regolamenti comunitari in vigore, investe in via prioritaria i profili di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Si ricorda inoltre che la normativa vigente limita la coltivazione della canapa per uso industriale all'utilizzo di varietà che abbiano la caratteristica di un THC non superiore allo 0,2 per cento.
  In merito all'utilizzo delle piante di canapa coltivate ad uso alimentare, anche il Ministero della salute concorda con gli onorevoli interroganti sulla necessità di procedere alla regolamentazione dei limiti massimi di THC presenti negli alimenti che utilizzano talune parti della specie vegetale Cannabis.
  A tale fine, gli uffici tecnici del Ministero della salute stanno valutando, insieme agli esperti dell'Istituto superiore di sanità, i vari aspetti dell'applicazione del parere espresso il 16 luglio 2008 dallo stesso Istituto circa il tenore di THC negli alimenti in cui sia presente la canapa.
  Colgo l'occasione che mi viene offerta oggi, per assicurare che intendo seguire con la debita attenzione il prosieguo delle attività in corso d'opera.
  Nel merito del secondo quesito posto, e segnatamente sulla opportunità di garantire una disciplina normativa organica in ordine ai prodotti derivati dalla canapa industriale, comunico, anche a seguito di una interlocuzione formale con il Ministero delle politiche agricole, la condivisione, da parte dei Ministeri interessati in ragione delle competenze, di tale esigenza.
  Pertanto, il Governo seguirà con la dovuta attenzione le iniziative che anche il Parlamento vorrà avviare a riguardo.
  Da ultimo, preciso che il già citato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato che, in attesa di una auspicata regolamentazione di rango primario, ha svolto un proficuo confronto con la filiera interessata alla materia i cui esiti, in prospettiva, potrebbero essere recepiti nella normativa secondaria, previo naturalmente il concerto tra i Ministeri competenti.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04671 Gagnarli: Sulla revisione delle procedure relative al progetto di distribuzione della frutta nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Programma «Frutta nelle scuole», secondo quanto emerso dai monitoraggi svolti dagli organismi preposti, ha messo in evidenza che:
   gli alunni delle scuole primarie coinvolti nel programma hanno consumato almeno una porzione di frutta in più al giorno;
   le relative famiglie hanno recepito il messaggio educativo connesso al Programma e modificato le abitudini alimentari con un consumo più assiduo e variato di frutta stagionale;
   il numero delle scuole primarie che aderiscono all'iniziativa è in crescente aumento (ciò, a dimostrazione del notevole grado di flessibilità e di adattamento alle esigenze, anche logistiche, connesse alla distribuzione e al porzionamento in loco delle frutta).

  Il Programma di quest'anno, accanto alla distribuzione di frutta e verdura di qualità ai bambini in sostituzione della merenda di metà mattinata, prevede specifici interventi didattici finalizzati al maggiore recepimento del concetto di sana alimentazione, oltre che attività di formazione degli insegnanti e di informazione dei genitori.
  Chiarito quanto sopra, desidero precisare che la normativa europea alla base del Programma «Frutta nelle scuole» contempla, tra le parti attive, solo gli Istituti scolastici che vi aderiscono, gli alunni e le relative famiglie, senza prevedere il coinvolgimento delle autorità comunali, neppure a mero titolo informativo.
  Del resto, occorre tener presente che il servizio di ristorazione scolastica comunale è fornito solo in alcune grandi città e, qualora fornito, il Programma «Frutta nelle scuole» si affianca meramente ad esso, senza sovrapporsi o duplicarsi neppure in minima parte.
  Riguardo al confezionamento dei prodotti frutticoli distribuiti (che, secondo gli interroganti, produrrebbero una ingente quantità di rifiuti), ricordo che la materia è disciplinata dalle pertinenti direttive sanitarie di igiene e sicurezza degli alimenti. Tengo tuttavia a precisare che, proprio per assicurare il rispetto delle norme precauzionali, di igiene sanitaria e ambientali, nonché il peso della porzione di frutta tagliata o in macedonia da far consumare ai bambini al momento della distribuzione, i prodotti si presentano in singole confezioni di materiale rigorosamente biodegradabile. Gli imballaggi diversi dalle monoporzioni, invece, vengono ritirati dagli stessi distributori per essere riutilizzati.
  Peraltro, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, nella Strategia nazionale di attuazione del Programma «Frutta e verdura nelle scuole», è stato deciso di limitare l'uso di confezioni non riutilizzabili ai soli prodotti deperibili (come ciliegie, fragole, uva, albicocche eccetera) e a quelli porzionati.
  Per quanto concerne, inoltre, la proposta di privilegiare i prodotti frutticoli cosiddetti a «chilometri zero» o a «filiera corta», il bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha elevato di molto tutti i requisiti «qualitativi» del prodotto per cui gli operatori interessati al bando hanno una scarsa Pag. 96convenienza economica ad acquistare su mercati geograficamente lontani, non fosse altro che per i costi di trasferimento e di logistica. Inoltre il bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha elevato di molto tutti i requisiti «qualitativi» del prodotto e previsto molte tipologie e specie da distribuire (sia di frutta che di orticoli).
  Assicuro che, nella nuova Strategia nazionale di attuazione del Regolamento in oggetto, verranno adottati dei criteri qualitativi ulteriormente selettivi dell'offerta e in grado di garantire la varietà e la disponibilità dei prodotti (come richiesto dai Regolamenti europei introduttivi dei Programmi), e verranno introdotte nuove forme sperimentali di coinvolgimento attivo degli istituti scolastici nella scelta dei prodotti così da favorire l'approvvigionamento sui mercati locali.
  Faccio presente, infine, che al Programma «Frutta nelle scuole» va riconosciuto un valore ancora maggiore oggi, alla vigilia di Expo Milano 2015, evento che ci vede impegnati a concentrare la nostra attenzione e i nostri sforzi per fronteggiare le nuove sfide, riconosciute a livello globale, degli sprechi alimentari, dell'agricoltura sostenibile e degli stili di vita sani.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03795 Venittelli: Su iniziative per ampliare gli interventi per lo sviluppo rurale del Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Faccio presente che le scelte relative ai limiti dimensionali cui rapportare gli aiuti, così come le altre scelte di programmazione effettuate nell'ambito del PSR, costituiscono prerogativa specifica dell'Autorità di gestione e non sono soggette a negoziato con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, se non nel caso in cui le stesse dovessero porsi in contrasto con i contenuti dell'Accordo di Partenariato 2014-2020.
  Ciò deriva dal combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 4, e 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 e dall'applicazione che agli stessi è stata data a livello nazionale con l'Accordo di Partenariato sopra citato, nel quale vengono definiti, per ciascun fondo Ue, il livello territoriale di articolazione dei programmi e la ripartizione di responsabilità che ne derivano.
  Nel caso di specie, tuttavia, segnalo che le scelte compiute dalla regione Molise risultano coerenti con quanto statuito dal predetto Accordo ed appaiono, inoltre, pertinenti con l'analisi di contesto contenuta nel PSR Molise e con la valutazione ex ante del programma stesso che rappresentano, alla luce dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013, gli unici strumenti attraverso i quali possono essere individuati i fabbisogni territoriali e le modalità di intervento dei Programmi di sviluppo rurale.
  Rilevo, tra l'altro, che, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, il valutatore ex ante deve essere indipendente dalle Autorità nazionali preposte all'attuazione dei fondi dell'Unione europea e, pertanto, non può essere influenzato da questi ultimi nell'elaborazione del proprio giudizio e delle proprie raccomandazioni.
  Pertanto, alla luce di quanto detto, faccio presente che l'ordinamento non attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali specifiche competenze di indirizzo sulle scelte regionali in merito al superamento del vincolo dimensionale per l'accesso ai benefici della misura di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.