CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2015
405.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO SEL

  La XIII Commissione,
   esaminato l'AC 2915, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di revisione del sistema fiscale»,
   premesso che:
    il provvedimento interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i nuovi criteri applicativi ed estendendo ulteriormente l'ambito delle esenzioni;
    la sua emanazione, anche sollecitata dalla ferma iniziativa di numerosi parlamentari, è finalizzata a superare tutte quelle criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, e successivamente impugnato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) presso il TAR del Lazio, che ne ha disposto la sospensiva degli effetti;
    si tratta pertanto di un provvedimento necessario perché emanato per dare risoluzione ad un clamoroso errore contenuto nel suddetto decreto ministeriale che individuava i terreni beneficiari dell'esenzione sulla base del criterio altimetrico, parametro che da solo non è in grado d'individuare quelle zone svantaggiate del Paese che invece dovrebbero essere sostenute da una normativa fiscale perequativa e di tener conto delle peculiarità territoriali dei terreni e delle relative redditività;
    si tratta, parimente, di un provvedimento urgente perché, intervenendo sulla disciplina di un'imposta che garantisce agli enti locali l'autonomia finanziaria, è teso a far recuperare con tempestività ai Comuni da quei proprietari non più esentati, l'equivalente della quota loro sottratta attraverso quel perverso meccanismo con il quale il Ministero delle Finanze, con il suddetto decreto, aveva già autonomamente ridotto i trasferimenti di un importo ritenuto pari al gettito presunto e calcolato secondo criteri poco oggettivi e certi;
    di contro, molto c’è ancora da fare sul versante dell'equità dell'imposta. In questo senso il provvedimento non da risposte sufficienti ed atte a superare tutti quegli elementi di iniquità che ancora sono presenti nella tassazione dei terreni, a partire dalla soppressione definitiva dell'imposta, al fine di evitare un'ulteriore appesantimento fiscale sul comparto agricolo e agroalimentare, già precedentemente penalizzato dalla riduzione delle aliquote agevolative in materia di accise sul gasolio, dal taglio dei fondi per il piano irriguo nazionale e dalla soppressione e ridimensionamento di enti di ricerca agricoli, che determinerebbe gravissime ripercussioni sul piano produttivo e occupazionale per l'intera filiera;Pag. 152
    il futuro del nostro Paese è legato allo sviluppo del territorio ed al rafforzamento dell'agricoltura: il comparto agricolo, ancora importante in termini di PIL, è capace di dare risposte sociali ed economiche sia in termini occupazionali che di qualità della vita, per questo la politica deve riconoscerle il giusto valore. Valorizzare il territorio e potenziare le aree rurali diventa pertanto strategico per promuovere lo sviluppo dell'intero Paese;
    le aziende agricole italiane, che oggi da sole si trovano a dover affrontare le enormi difficoltà di mercato, saranno chiamate, soprattutto quando si spegneranno i riflettori su EXPO 2015, ad affermarsi sia su quello locale che internazionale. Occorre pertanto adottare tutte le misure economiche e fiscali, che tengano conto della specificità del comparto agricolo a partire dall'abrogazione di quelle che lo penalizzano, dando così un forte impulso alle imprese che vi operano e mettendole in grado di realizzare il loro progetto imprenditoriale;
    il governo, che, con l'Expo 2015 sta facendo dell'agroalimentare il suo punto di forza politico, da una parte continua a sbandierare slogan a favore del ritorno dei giovani in agricoltura, considerata uno dei volani in grado di fare uscire il Paese dalla crisi e dall'altra vessa gli agricoltori mantenendo la tassazione sul terreno, cioè lo strumento per produrre, a prescindere da quanto lo stesso abbia reso in termini economici o se sia stato vittima di calamità ed eventi atmosferici, come grandinate e alluvioni, o altri eventi incontrollabili, come la diffusione sulle piantagioni di gravi patologie;
    oggi l'unica definitiva soluzione per salvare il mondo dell'agricoltura già particolarmente provato da una tassazione insostenibile e da un mercato che vede l'assalto di forti competitor stranieri, capaci di imporre sempre più i propri prodotti sui banchi della distribuzione italiana ed europea, è rappresentata dall'esentare dal pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli, coltivati e non, a cui aggiungere e cioè quelli destinati a pascolo, bosco e selvicoltura, prato permanente, ad aree di interesse ecologico e tutti quelli danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. Ma di tutto questo nel provvedimento non vi è traccia;
    da tempo è inoltre atteso un provvedimento che, riconoscendo l'importanza della ricomposizione fondiaria, aggiorni gli estimi catastali che rappresentano la base essenziale di una valutazione per poter superare le disparità oggi presenti tra terreni simili e contigui, ma soggetti a tassazione differenziata;
   infine, il provvedimento non doveva essere affidato all'esame esclusivo della Commissione Finanze, ma avrebbe dovuto essere assegnato anche alla Commissione Agricoltura in grado di valutare più compiutamente gli effetti di un intervento fiscale sul settore di sua competenza;
   esprime

PARERE CONTRARIO

«Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia».

Pag. 153

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;
   premesso che
    il provvedimento in esame interviene sui criteri di esenzione del versamento dell'Imposta Municipale Unica sui terreni agricoli montani e parzialmente montani, richiamando, come criteri per l'esenzione, non più i parametri altimetrici di cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2014, la cui disciplina è stata sospesa con deliberazione del Tar del Lazio, bensì la classificazione in comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani elaborata da ISTAT;
    la disciplina in parola dispone, all'articolo 1, comma 1, l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2015 per:
   a) i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei comuni totalmente montani;
   b) i terreni agricoli, anche incolti, ubicati nei comuni parzialmente montani solo se posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola, ovvero posseduti da soggetti con tali qualifiche e condotti (in comodato o in affitto) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti anche essi iscritti nella previdenza agricola;
   c) i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusucapibile, che restano esenti anche per l'anno 2014;
    sono inoltre stabilite, grazie ad una modifica introdotta in sede di esame al Senato, l'esenzione, anche per l'anno 2014, per i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui alla legge n. 448 del 2001 e una detrazione di 200 euro dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni ricompresi nelle aree definite «collina svantaggiata» di cui all'allegato 0A;
    al fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni introdotte, vengono abrogate alcune agevolazioni in materia di IRAP applicabili ai produttori agricoli;
   considerato che:
    il provvedimento in titolo, pur essendo sicuramente migliorativo rispetto al DM del 28 novembre 2014 – in quanto con la nuova disciplina introdotta il numero di comuni esenti da IMU sui terreni agricoli sale da 1498 a 3546 per quanto riguarda i totalmente montani mentre arriva a 655 il numero dei comuni parzialmente montani esenti – interviene in un ambito estremamente complesso quale è quello della fiscalità agricola confermando comunque un aggravio di imposizione proprio mentre il carico fiscale per il settore agricolo sta assumendo livelli insostenibili;Pag. 154
    da tempo il comparto primario attende una revisione complessiva della fiscalità patrimoniale agricola; una revisione che tenga conto delle difficoltà legate alla conduzione dei terreni, non soltanto totalmente montani, posto che non sempre, e non in maniera assoluta, la collocazione territoriale montana configura degli svantaggi e che consideri le specificità del comparto agricolo nazionale, una delle eccellenze più significative del made in Italy;
    attualmente le rendite catastali non corrispondono più alla reale redditività dei terreni ed è quindi necessario procedere, al fine di un'imposizione fiscale equa e sostenibile, ad un aggiornamento del catasto agricolo che tenga conto dell'evoluzione e della trasformazione del settore primario degli ultimi decenni;
    tra le criticità più evidenti della normativa introdotta si segnala, inoltre, la disparità di trattamento tra territori contigui ed affini per caratteristiche morfologiche ed economiche oltre che la mancata valutazione della redditività delle colture, soprattutto quelle tipiche, del rischio idrogeologico, della dimensione delle aziende agricole e di altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza per rimodulare i criteri di individuazione dei terreni in esenzione e di quelli invece soggetti all'imposta appare in evidente violazione del dettato costituzionale oltre che non opportuno dal punto di vista meramente politico; il criterio classificatorio individuato dall'ISTAT, ancorché aggiornato nel tempo, risale infatti ad oltre venti anni fa ed è pertanto indispensabile una revisione complessiva del territorio al fine di sviluppare statistiche che rappresentino al meglio l'evoluzione delle condizioni sociali ed economiche delle zone montane e collinari;

PARERE CONTRARIO

«L'Abbate, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Parentela».

Pag. 155

ALLEGATO 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FI-PdL

  La XIII Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, approvato dal Senato (C. 2915);
   considerato che il provvedimento, si è reso necessario a seguito delle sollecitazioni provenienti dal Parlamento e dal settore agricolo, al fine di una ridefinizione dei criteri di esenzione in materia di IMU sui terreni agricoli che tuttavia, permangono incerti e confusi e non rendono sufficiente chiarezza in ordine ai parametri da applicare nella corresponsione del medesimo tributo;
   valutato, che la decisione da parte della presidenza della Camera di non prevedere l'esame del testo in sede referente anche per la presente Commissione Agricoltura, rappresenta una scelta errata ed incoerente, considerato che la medesima Commissione è la prima che dovrebbe valutare gli effetti di un intervento fiscale sul settore di sua competenza e conoscere inoltre anche con maggiore contezza, il numero di terreni coinvolti e le quantità delle risorse finanziarie necessarie;
   preso atto che i nuovi criteri di esenzione previsti all'articolo 1, commi da 1 a 6, sebbene preferibili rispetto al precedente criterio di altimetria del centro comunale, presentano non pochi problemi di criticità, nei riguardi di numerosissime regioni, in quanto i terreni agricoli, pur non collocandosi in zone montane o semi-montane, incontrano difficoltà interpretative ed anche produttive, tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;
   considerato che le modalità di aggiornamento periodico e di manutenzione della classificazione dei comuni che sono state adottate dall'ISTAT (comune «totalmente montano», «parzialmente montano», «non montano») non sono state aggiornate, in quanto le disposizioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2015 sono determinate sulla base dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 (successivamente abrogato dall'articolo 29 della legge n. 142 del 1990) e pertanto, tale ritardo determinerà confusione per i contribuenti obbligati al pagamento dell'imposta, in quanto molti versamenti sotto la soglia minima già avvenuti lo scorso 10 febbraio, in realtà non avrebbero dovuto essere eseguiti;
   valutato che anche nell'ambito delle disposizioni finanziarie previste dal provvedimento, le misure indicate all'articolo 2 comma 1, che abrogano alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP in precedenza applicabili ai produttori agricoli, rappresentano oltre che una immotivata penalizzazione al comparto, una scelta negativa Pag. 156per effetti economici che le imprese agricole nazionali subiranno;
   considerato che il contenuto del suindicato decreto-legge risulta profondamente errato, in quanto non solo non conferma in via definitiva l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, in coerenza con le precedenti iniziative legislative presentate dal Gruppo di Forza Italia, ma rappresenta un provvedimento iniquo e vessatorio, che graverà pesantemente sugli assetti economici dell'agricoltura italiana,

PARERE CONTRARIO.

«Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo».

Pag. 157

ALLEGATO 4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO LNA

  La XIII Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915);
   premesso che:
    i parametri attualmente in vigore si rifanno ad elenchi ISTAT che sono stati dichiarati dallo stesso Istituto non più aggiornati e, quindi, non adeguati a valutare l'effettiva natura e posizione del terreno su cui deve basarsi la tassazione IMU. Infatti l'elenco elaborato dall'ISTAT è stato stilato sulla base di una qualifica di «montanità» che risale alla Legge n.991 del 1952. Poi la Legge n. 142 del 1990 ha di fatto soppresso la Commissione censuaria che era incaricata del periodico aggiornamento della classificazione dei comuni. Di fatto quindi il criterio è stato congelato a tale data incurante delle modificazioni normative intervenute a riguardo dalla legislazione successiva e quindi non corrispondente alla realtà economica attuale;
    come copertura al provvedimento si prevede l'abolizione delle disposizioni fiscali a favore dell'agricoltura, introdotte recentemente, che consentivano ai produttori agricoli che rientrassero nell'ambito di applicazione dell'IRAP alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale impiegati nel periodo di imposta e con almeno 150 giornate lavorative. Misure per un valore di 45 milioni, risorse che verranno quindi a mancare all'agricoltura. Inoltre, si prevede, ancora una volta, che una parte delle coperture necessarie per il presente decreto-legge siano reperite all'interno dei fondi del Ministero dell'agricoltura;
    nel decreto-legge all'esame non è stata prevista l'esenzione per coloro che hanno i terreni in zone colpite da calamità naturali (alluvioni, terremoti, valanghe) o da avversità atmosferiche (gelo, grandine, ghiaccio, siccità, piogge...) e che quindi si trovano a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta. Quando si verifica una calamità, il danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un certo periodo di tempo, visto che può accadere che, a seguito di quella calamità, le colture siano completamente danneggiate per qualche anno;
    inoltre, non vengono esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che intendono affittare i terreni, quindi coloro che non hanno la qualifica professionale. Non esentare i proprietari non professionisti che affittano terreni rischia di far ricadere il costo dell'imposta sul canone di affitto e di conseguenza i giovani che Pag. 158vogliono avviare un'attività agricola e prendere in affitto un terreno rischiano di pagare indirettamente l'imposizione fiscale;
    sarebbe opportuno prevedere l'esenzione dal pagamento per quei comuni che pur ricadenti nelle Province considerate «totalmente montane» secondo le disposizioni della Legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) sono stati classificati dall'elenco ISTAT parzialmente montani;
    l'esenzione che era in vigore fino al periodo di imposta 2013 basata sulla circolare del MEF n. 9 del 1993 indicava come esenti 6.103 comuni, mentre, di fatto, con questo decreto-legge si raggiungono al provincia 5.500 Comuni esenti – tra esenzione totale, esenzione parziale e franchigia – numero ancora inferiore, nonostante le modifiche apportate al Senato;
    occorrerebbe un riesame complessivo della materia dell'imposizione fiscale sui terreni agricoli nel territorio nazionale, prevedendo forme più eque e che siano capaci di differenziare nel migliore dei modi i contesti geografici e le zone montane o semimontane in cui si riscontrano effettive difficoltà produttive e una minore redditività. Meglio sarebbe una più opportuna abolizione definitiva dell'imposta sui terreni agricoli perché questa imposta va a colpire un imprescindibile bene strumentale dell'impresa,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

«Caon».

Pag. 159

ALLEGATO 5

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2915, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, come approvato dal Senato;
   preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge interviene nuovamente sui criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, allargando la platea dei beneficiari e prorogando ulteriormente al 10 febbraio 2015 il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il 2014;
   considerato che il decreto ministeriale 28 novembre 2014, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
   preso atto che, su sollecitazione di numerosi parlamentari anche con atti di indirizzo e di controllo, delle associazioni di categoria interessate e dell'ANCI, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 185/2014 per prorogare il termine di versamento dell'IMU;
   considerato che gli atti parlamentari avevano sollecitato, oltre che una proroga del pagamento, anche una revisione dei criteri di esenzione, l'eliminazione dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di esenzione e la valutazione della natura socio economica e della redditività dei terreni;
   rilevato, quindi, che si è di nuovo intervenuti con il provvedimento in esame, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT, ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori, nonché ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT;
   considerato che l'introduzione dell'IMU sui terreni agricoli ha concorso alla copertura finanziaria delle disposizioni del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che ha ripartito tra le diverse categorie produttive e le amministrazioni pubbliche gli oneri derivanti dall'introduzione del bonus da 80 euro attributo ai redditi più bassi e che tale scelta, sostenuta allora all'unanimità, Pag. 160in quanto considerata giusta ed equa, mostra oggi i suoi effetti positivi sulla ripresa dell'occupazione e dell'attività economica del Paese;
   ritenuto, inoltre, che il nuovo sistema di esenzione è complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014, in quanto, con il richiamo all'elenco ISTAT si estende l'esenzione IMU da 1.498 Comuni a 3.546 (considerati totalmente montani), mentre i Comuni parzialmente esenti raggiungono le 655 unità;
   considerato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato hanno ulteriormente esteso l'ambito delle esenzioni previste; in particolare, il comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni definiti di collina svantaggiata ubicati nei circa 1600 comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, dispone una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, portando, così, a 5.500 il numero dei comuni che godono dell'esenzione dall'IMU;
   ritenuto, comunque, necessario considerare, anche a seguito dell'applicazione nel 2014 della normativa in materia di esenzione IMU, l'effettiva condizione dei terreni agricoli, valutando altresì all'interno dello stesso Comune, quali aree agricole siano effettivamente svantaggiate e quali si trovino, al contrario, in una situazione di oggettivo vantaggio;
   considerata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 per la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa in Puglia, che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido delle stesse, con grave rischio di pandemia fitosanitaria, con significativi effetti economici e occupazionali sulle attività agricole, vivaistiche e turistiche, con grave pregiudizio del territorio e del patrimonio paesaggistico di olivi monumentali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
   1) verificare l'applicazione delle esenzioni introdotte dal provvedimento in esame per i terreni svantaggiati, al fine di prevedere, con un successivo provvedimento, una revisione dei criteri di esenzione dall'IMU che si adatti alla reale situazione dei terreni agricoli, in modo da aver riguardo: alle reali condizioni socio-economiche ed agrarie; alle caratteristiche orografiche del suolo; al rischio idrogeologico dei territori ed alla loro redditività, assicurando la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni; alla situazione di quei Comuni con un territorio non uniforme, per i quali occorre differenziare anche nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree, e valutando la possibilità di considerare tra le aree oggetto di esenzione o di significativa franchigia anche le aree SIC e le Aree Protette;
   2) considerare, in ragione d'anno, le differenze tra gettito accertato e riscosso e gettito previsto, al fine di disporre eventuali compensazioni per i Comuni che abbiano provveduto a tutti gli adempimenti connessi alla riscossione del tributo, sulla base della metodologia condivisa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di cui all'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge in esame;
   3) introdurre la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e dei premi assicurativi e la rateizzazione dei pagamenti dopo la sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che abbiano subito grave pregiudizio alla redditività delle aziende a causa dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa sulle piante di olivo in Puglia o Pag. 161a causa di altre gravi fitopatie che stanno compromettendo colture agricole e terreni (tra le quali la Tristezza degli agrumi, la Cinipide del castagno, la Diabrotica, la mosca del ciliegio e la mosca dell'ulivo) per le quali sia intervenuta o intervenga la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne riconosca lo stato di calamità, valutando la disponibilità dell'Associazione Bancaria Italiana a firmare un protocollo d'intesa nel quale siano previsti: finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e premi assicurativi da effettuare dopo la sospensione dei suddetti termini; la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere, e, se del caso, la proroga del contratto di mutuo e delle garanzie per esso prestate. Prevedere altresì le medesime misure e condizioni per i coltivatori e le imprese agricole colpite da gravi eventi atmosferici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
   4) configurare nuovamente, non appena si realizzino le necessarie condizioni, l'estensione al comparto primario delle agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, introdotte dai commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014 ed abrogate dal provvedimento in esame ai fini della copertura finanziaria.