CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Giustizia,
   rilevato che in primo luogo e in maniera generale, l'approccio normativo del governo improntato alla presentazione di continui decreti-legge, costituiti da disposizioni derogatorie, generiche o oscuramente formulate (questo in esame è il settimo intervento per l'azienda Ilva di proprietà dei Riva) appare uno strumento scarsamente idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e durevoli per la grave situazione di Taranto, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, e, segnatamente in relazione agli artt. 2 comma 6 e 7 e 3 commi 1 e 1 bis nel merito delle singole disposizioni;
   osservato che – quanto al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, che con riferimento alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati è di fondamentale importanza rilevare che la giurisprudenza costituzionale ha precisato come, dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti. La stessa Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia può dettare regole particolari, che in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità solo a condizione che norme siffatte trovino puntuale fondamento nella Costituzione o in altre leggi costituzionali e che sia, comunque, assicurato il ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Tuttavia, il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti legibus soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;
   Sottolineato, inoltre, che la disposizione in esame, si pone anche in contrasto con il principio della riserva di giurisdizione. Sembra, infatti, vincolare il giudice ad una valutazione conforme rispetto alle disposizioni del Piano di cui al decreto in oggetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime.
  Detta esclusione appare del tutto irragionevole e incoerente con l'impianto normativo, in quanto nessuna esclusione è disposta per le condotte omissive o dolose, nonché per l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico. Ciò anche in considerazione del Pag. 98fatto che l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa in capo al commissario straordinario e ai non meglio precisati «soggetti da questo funzionalmente delegati» non sembra applicarsi ad altri ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti nella attuazione al piano ambientale, con la conseguenza di rendere doppiamente incerto l'ambito applicativo della clausola in oggetto.
  Inoltre, la limitazione di responsabilità penale di cui si tratta si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria.
  La progressiva limitazione degli spazi di tutela delle parti offese e dei creditori, la riduzione degli ambiti di responsabilità degli amministratori, pur in presenza di procedimenti penali, l'analisi dei precedenti decreti che si sono succeduti per il caso ILVA di Taranto ed il quadro normativo sopra descritto, imporrebbero una netta ed urgente inversione di tendenza, anzitutto con l'abbandono dei modelli di esenzione da responsabilità per comportamenti futuri che si configura come licenza di impunità.
  Si valuti, poi, che, come modificata la normativa in oggetto la liquidazione di cui all'articolo 3 comma 5 finisce con l'avere carattere definitivo, non assoggettabile ad azione revocatoria e produce come effetto la preclusione di ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILP, oggi ILVA s.p.a., antecedentemente al 16 marzo 1995.
  Infine va anche notato che una siffatta esclusione di responsabilità si innesta su una già nutrita serie di leggi, quasi tutte nell'ambito della decretazione d'urgenza, che incidono, con riferimento a situazioni di crisi di impresa, sulla responsabilità degli amministratori. Va anzitutto rammentato il primo c.d. decreto Alitalia del 2008 (decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134), in cui una clausola di esclusione della responsabilità operava per il pregresso e non si poneva quale salvacondotto futuro per azioni ancora da intraprendere. In quel provvedimento veniva peraltro tenuta ferma la responsabilità penale e quella amministrativo-contabile, venendo trasferita alla persona giuridica la responsabilità civilistica. Nel caso di specie, tuttavia, l'esimente non viene limitata a quella prevista dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile ed è anzi espressamente estesa al campo penale. Peraltro, costituendo il decreto legislativo n. 231 del 2001 la trasposizione interna della normativa comunitaria in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, il modello delineato dall'articolo 2, comma 6, non appare in linea con l'ordinamento comunitario e quindi – per la parte di interesse – con gli articoli 10, 24 e 25 della Costituzione. In ordine alla espressa osservazione della Commissione Giustizia volta a non includere nell'esonero di responsabilità dell'organo commissariale le circostanze indicate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 6 del decreto 231, la stessa non è stata accolta dal Governo respingendo un emendamento in tal senso in sede di discussione al Senato.
  Manca del tutto, ancora una volta in modo manifestamente irragionevole, l'esclusione di ogni scriminante per condotte che provochino eventi contro l'incolumità pubblica o l'integrità fisica delle persone, fatto assai grave se concerne, ad esempio, la sicurezza sul lavoro (un emendamento in tal senso risulta respinto dalle Commissioni referenti) e gravissimo ove si consideri la peculiare storia e la drammatica situazione ambientale e sanitaria dell'area di Taranto.
  Quanto al primo periodo del medesimo comma 6 si sottolinea che esso prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Pag. 99marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dalla legge ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.
  La qualificazione della condotta, con riferimento agli atti di gestione dell'impresa, si basa su una apodittica ed autoreferenziale definizione delle regole del piano medesimo quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavori». Valutazione che non può non essere rimessa, nel concreto, al giudice, diversamente da quanto fa il decreto in esame. Lo stesso riferimento alle condotte «connesse all'attuazione dell'A.I.A.» potrebbe lasciar intendere che l'ambito della non punibilità vada oltre le condotte strettamente richieste dall'attuazione dell'A.I.A. e prescindendo, comunque, dall'effettiva finale attuazione della medesima, specialmente alla luce del riferimento – contenuto nel richiamato comma 5 – al conseguimento di una astratta percentuale delle prescrizioni del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, e, quindi, non già della sua integrale attuazione.
  Quanto al comma 7 dell'articolo 2 esso comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti. Dalla relazione illustrativa emerge semplicisticamente che la ratio di tale disposizione starebbe «nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa attestata dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico». In realtà, questa previsione normativa è potenzialmente molto pericolosa e, unitamente, a quella del precedente comma limita in maniera spropositata la responsabilità del commissario. Tutto questo per una azienda che ormai non apporta un effettivo giovamento al Paese, né in termini di Pil né in termini occupazionali (degli undicimila operai più della metà dei dipendenti dell'Ilva sono messi perennemente in cassa integrazione, con ulteriore dispendio per le casse dello Stato).
  Quanto all'articolo 3 comma 1 e 1 bis bisogna rilevare, ancora, che esso sostituisce, a neppure un anno di distanza dalla sua approvazione, la disciplina generale dell'utilizzabilità delle somme sottoposte a sequestro penale nell'impresa di interesse strategico nazionale soggetta a commissariamento. Con emendamento del Governo stesso da un lato si provvede a far rivivere tale procedura (articolo 11-quinquies Dl 61/2013, come modificato dal DL 91/2014), dall'altro si delinea uno specifico trattamento per l'ILVA, rispetto ad altri stabilimenti di interesse strategico nazionale che potrebbero in futuro essere ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, consentendo solo in tale caso l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria e la costituzione e di un patrimonio separato ai sensi del Codice civile. A prescindere da ogni valutazione sulla compatibilità comunitaria del meccanismo, la scelta in questione – come nel caso degli effetti derivanti dall'ammissione all'amministrazione straordinaria – comporta ricadute diversificate in ordine alla soddisfazione dei crediti, taluni dei quali vengono, ope legis, dichiarati prededucibili.
  Atteso che, molte delle osservazioni in oggetto sono state già presentate dalla commissione giustizia al Senato, ma che tali indicazioni, essenziali ai fini della tenuta sostanziale della legge, non sono Pag. 100state tenute in alcun conto ed, anzi, sono state introdotte disposizioni che, intervenendo su alcuni punti poco chiari, hanno sciolto i dubbi in senso diametralmente opposto a quanto auspicato, e che poi il decreto è stato anche fiduciato in aula, tranciando ogni possibilità di reale confronto
   esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 101

ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto C. 2894 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
    rilevato che l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    ritenuto che la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge;
    rilevato, pertanto, che, secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non sono esenti da responsabilità penale condotte riconducibili a reati, come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, nel caso in cui fossero ritenute dal soggetto che le ha poste in essere finalizzate alla realizzazione del Piano, in quanto ai sensi della disposizione legislativa in esame non possono essere considerate attuazione del Piano;
    rilevato che il comma 7, dell'articolo 2, comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti;
    rilevato che la predetta disposizione è meramente volta ad ampliare i casi in cui l'articolo 217-bis della legge fallimentare già esclude l'applicabilità delle fattispecie penali di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di determinati atti;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE