CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (Atto n. 136).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I e II,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   rilevato che il predetto schema di decreto legislativo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 6 delle legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), reca l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
   considerato che la cooperazione tra le forze di polizia dell'Unione è essenziale per poter contrastare il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, appare necessario dare attuazione quanto prima alla decisione quadro 2006/960/GAI, al fine di consentire di reimpostare la cooperazione di polizia utilizzando i canali di comunicazione esistenti con l'introduzione di una procedura unica e di termini stringenti per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea;
   rilevato che lo schema, già dal titolo, utilizza il termine intelligence che, nonostante le precisazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera g) e 2, comma 3, potrebbe creare confusioni ed ambiguità, in quanto l'attività di intelligence, in ambito europeo, ricade sotto l'operato delle Forze di polizia, mentre in ambito nazionale designa un'attività a cui è preposto esclusivamente, ai sensi della legge n. 124 del 2007, il sistema di informazione per la sicurezza composto, in particolare, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), nonché il Reparto informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa;
   ritenuto pertanto opportuno, per evitare qualsiasi ambiguità, non utilizzare il termine intelligence in senso difforme a quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007;
   sottolineato che attraverso lo scambio di informazioni non possono essere derogati i principi che regolano l'acquisizione delle prove nel processo penale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
il Governo valuti l'opportunità di una più attenta considerazione sull'utilizzo, laddove esso ricorra nel testo, del termine intelligence.