CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2124 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 8.

  Al comma 1 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da cinque a dodici anni.
8. 1. Agostinelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le parole: da otto a venti anni.
8. 2. Agostinelli.

ART. 10.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Al codice penale, CAPO I, Titolo VI, Libro secondo, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:
  «Art. 437-bis.(Traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.
  Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma, deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.».

  Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 437-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;.
10. 10. Il Relatore per la II Commissione.

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  Al comma 1 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da cinque a dodici anni e le parole: da euro 10.000 a euro 30.000 con le parole: da euro 30.000 a euro 80.000.
10. 1. Agostinelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: da tre a sette anni con le parole: da otto a venti anni e le parole: da euro 50.000 a euro 300.000 con le parole: da euro 80.000 a euro 500.000.
10. 2. Agostinelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le parole: da euro 5.000 a euro 20.000.
10. 3. Agostinelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 30.000 con le parole: da euro 8.000 a euro 50.000.
10. 4. Agostinelli.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2124 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso «Art. 433-bis», primo comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».
8. 1. (Nuova formulazione) Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 433-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a venti anni».
8. 2. (Nuova formulazione) Agostinelli.

ART. 10.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Al codice penale, CAPO I, Titolo VI, Libro secondo, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:
  «Art. 437-bis.(Traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.
  Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma, deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.».

  Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 437-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;.
10. 10. Il Relatore per la II Commissione.

Pag. 17

  Al comma 3 sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 15.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 20.000».
10. 3. Agostinelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 30.000» con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 50.000».
10. 4. Agostinelli.