CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2015
381.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.».
3. 10. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso ART. 613-bis sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:
  Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, o in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
   Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
1. 11. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, il capoverso ART. 613-ter è sostituito dal seguente:
  «ART. 613-bis. (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
1. 27. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

  1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il reato di cui all'articolo 613-bis».
1. 01. (nuova formulazione) Ferranti.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in Pag. 30cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.».
3. 10. Il Governo.