CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2015
378.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04600 Petrini: Iniziative per il superamento del limite all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo il superamento del limite di 700.000 relativo ai crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  In particolare, gli Onorevoli propongono di raddoppiare detto limite e chiedono di quantificare il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La questione è stata già stata analizzata in sede di discussione di analoga interrogazione a risposta immediata n. 5-03943, presentata dagli stessi Onorevoli interroganti nella seduta di mercoledì 5 novembre 2014 di questa Commissione.
  In proposito, è possibile ribadire quanto già affermato dal Sottosegretario di Stato delegato, nella risposta al documento di sindacato ispettivo.
  L'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno 2014, ha aumentato a 700.000 euro il tetto di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.
  Tale limite, pertanto, la cui ratio risiede nella garanzia di equilibri di finanza pubblica, non può essere modificato, né tantomeno abrogato in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate.
  Nondimeno, considerate le recenti novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, volte al ampliare il campo di applicazione del regime di inversione contabile in tema di IVA, sono allo studio del Governo iniziative volte a verificare la possibilità di elevare il limite di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali e contributivi.
  In merito alla proposta di raddoppiare il limite di compensazione mediante F24 dei crediti fiscali e contributivi portandolo a 1,4 milioni di euro, il Dipartimento delle finanze ha quantificato gli oneri per il bilancio dello Stato come indicato nella tabella che di seguito si riporta.

2015 2016 2017 2018
-3.128 - 950 -625 0

Importi in milioni di euro

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ALLEGATO 2

5-04601 Barbanti: Misure per evitare rischi di alterazioni dei valori di mercato conseguenti alle norme approvate dal Governo in materia di disciplina delle banche popolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine al rispetto della normativa market abuse ed in particolare di quella concernente le vendite allo scoperto, in relazione alle indiscrezioni trapelate sull'imminente approvazione da parte del Governo di un provvedimento normativo di riforma delle banche popolari quotate.
  Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che le banche popolari che presumibilmente ricadono nell'ambito dell'annunciata riforma saranno quelle ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), (Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare Etruria e Lazio, Banca Popolare Milano, Banca Popolare Sondrio, Banco Popolare, Credito Valtellinese e Ubi Banca) a cui si aggiungerebbero tre banche popolari non quotate: la Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Popolare di Bari.
  La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha monitorato con particolare attenzione l'andamento del comparto bancario e delle banche popolari con riferimento sia al periodo antecedente all'annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri della riforma del credito cooperativo sia al periodo successivo. Sono state condotte analisi in relazione alle operazioni su titoli azionari effettuate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e fuori mercato, sia in relazione agli strumenti finanziari derivati aventi come sottostanti le medesime azioni.
  Le analisi effettuate hanno rilevato la presenza di intermediari aderenti ai mercati con posizioni premianti (articolate in acquisti antecedenti al 16 gennaio eventualmente accompagnati da vendite nella settimana successiva; in un solo caso tali acquisti hanno rappresentato la diminuzione di una posizione netta corta preesistente, mentre nella maggior parte dei casi essi appaiono – prima facie – costituire l'assunzione di posizioni lunghe).
  Le stesse analisi hanno determinato l'avvio di una serie di richieste di dati e notizie a intermediari sia italiani sia esteri. Ad esito della ricezione di tali elementi saranno effettuati ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per ipotesi di abuso di informazioni privilegiate.
  Con specifico riferimento ai provvedimenti di vendite alla scoperto, è opportuno evidenziare che il Regolamento UE n. 236/2012 detta un quadro normativo uniforme nell'Unione per quanto concerne le vendite allo scoperto, inclusi i poteri esercitabili dalle autorità di vigilanza.
  In particolare, il Regolamento permette l'effettuazione di vendite allo scoperto purché le stesse siano assistite dal prestito titoli o da altre misure equivalenti. Laddove le posizioni nette corte detenute dagli investitori siano pari o superiori allo 0,2 per cento del capitale sociale, esse vanno altresì comunicate all'autorità di vigilanza.
  Sul punto, si evidenzia che, prima dell'annuncio della riforma delle banche popolari, non si sono ravvisati movimenti significativi nelle posizioni nette corte sui titoli delle banche popolari, né sono stati Pag. 34riscontrati altri elementi che abbiano fatto emergere punti di attenzione sull'attività di vendita allo scoperto, con l'unica eccezione sopra menzionata, in relazione alla quale sono in corso i dovuti approfondimenti.
  Il Regolamento UE n. 236/2012 prevede inoltre che le vendite allo scoperto possano essere vietate dalle autorità competenti solo al ricorrere di specifiche circostanze eccezionali, in particolare in occasione di una diminuzione del prezzo del titolo pari, per i principali titoli del listino, ad almeno il 10 per cento, Tale circostanza non si è mai verificata nel corso del mese di gennaio 2015 per i titoli emessi da banche popolari, e, quindi non è stato possibile adottare alcun divieto alle vendite allo scoperto su tali azioni.
  È opportuno precisare che, quando si sono verificate le condizioni previste dal citato Regolamento, la Consob ha fatto spesso ricorso ai poteri previsti da tale normativa comunitaria, vietando, ad esempio, le vendite allo scoperto su azioni Saipem (delibera n. 19098 del 12 gennaio 2015) o le posizioni nette corte su azioni Banca MPS e Banca Carige (delibera n. 19053 del 28 ottobre 2014) e quindi se ne ravvisino le condizioni, la stessa Autorità interverrà anche in questo caso.

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ALLEGATO 3

5-04603 Paglia: Regime IRPEF applicabile agli emolumenti corrisposti in un anno d'imposta diverso da quello a cui si riferiscono.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo che vengano fornite all'INPS precise istruzioni in merito al regime di tassazione di emolumenti di qualsiasi entità corrisposti dall'ente in un anno d'imposta differente da quello cui si riferiscono.
  In particolare, l'Onorevole segnala che l'INPS, in qualità di sostituto di imposta, avrebbe applicato il regime di tassazione separata, in luogo di quello ordinario, alle indennità di mobilità in deroga percepite da un contribuente nel mese di gennaio 2014, quale saldo per l'anno 2013, e nel mese di gennaio 2015, quali competenze dei mesi di gennaio e febbraio 2014. A parere dell'Onorevole interrogante, nel caso specifico INPS avrebbe dovuto applicare, invece, la tassazione ordinaria, non sussistendo i presupposti per la tassazione separata in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e ad alcune circolari dell'Amministrazione finanziaria.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In linea generale, le indennità di mobilità costituiscono prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR e sono tassate in base alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del TUIR.
  Data la progressività delle aliquote dell'IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione del criterio di cassa per redditi percepiti in ritardo rispetto alla loro maturazione, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR stabilisce che sono soggetti: al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
  Ciò premesso, si fa presente che l'Amministrazione finanziaria in più occasioni ha emanato circolari e risoluzioni per dare indicazioni sui criteri di applicazione della tassazione separata.
  Come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 23 del 5 febbraio 1997, le situazioni che assumono rilevanza ai fini di delimitare la nozione di «emolumenti arretrati» possono essere di due tipi:
   1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi;
   2. quelle consistenti in «altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti», che ricorrono ogni qualvolta «oggettive situazioni di fatto» impediscano il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

  Nella medesima circolare, a titolo esemplificativo, sono state considerate «oggettive situazioni di fatto» – che legittimano l'applicazione della tassazione separata – la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni derivante da una accertata situazione di dissesto finanziario Pag. 36e i ritardi amministrativi nella concessione e nel pagamento del trattamento di cassa integrazione guadagni.
  Con risoluzione n. 90/E del 2002 è stata ritenuta una causa non dipendente dalla volontà delle parti, che giustifica l'applicazione del regime di tassazione separata, qualora il pagamento avvenga dopo il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche l'insufficienza degli stanziamenti.
  È stata, invece, confermata la tassazione ordinaria quando la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi «fisiologica» rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
  In relazione alle cause fisiologiche che giustificano la corresponsione di somme in un periodo di imposta successivo, la risoluzione n. 379/E del 2002 ha chiarito che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo a quello in cui gli obiettivi sono raggiunti, sono soggetti a tassazione ordinaria, in quanto il ritardo è correlato alla stessa natura degli emolumenti.
  Con risoluzione n. 377/E del 2008, l'Agenzia delle entrate ha, altresì, precisato che il ritardo deve ritenersi fisiologico – escludendosi il regime di tassazione separata – nel caso in cui l'erogazione nel periodo di imposta successivo sia dovuto alla complessità dell'iter burocratico di pagamento, se i tempi di erogazione sono conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti di imposta rientranti nella prassi comune.
  Al fine di una corretta applicazione di tali criteri, l'Agenzia sottolinea che occorre esaminare di volta in volta la concreta situazione del contribuente interessato.
  Nell'interrogazione, al riguardo, è fornita l'indicazione solamente del pagamento di somme nei mesi di gennaio 2014 e gennaio 2015, riferite rispettivamente agli anni 2013 e 2014, mancando ogni informazione in merito al provvedimento di concessione delle indennità di mobilità, agli anni cui tali indennità si riferiscono, alle date in cui sono state liquidate e pagate tutte le indennità. Inoltre, non sono riportati i dati anagrafici del contribuente interessato e ciò ha precluso la possibilità di effettuare indagini istruttorie presso l'INPS e, conseguentemente, di dare indicazioni puntuali sulla questione rappresentata.

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ALLEGATO 4

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

   La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto – legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   rilevato come il decreto – legge n. 192 rechi una serie di misure correttive di previsioni rientranti nei settori di competenza della Commissione Finanze che appaiono opportune per far fronte a esigenze emerse in alcuni ambiti normativi, in particolare per quanto riguarda la funzionalità dell'amministrazione finanziaria e l'applicabilità di taluni regimi tributari;
   evidenziato, in tale contesto, come il provvedimento possa costituire lo strumento per dare soluzione anche ad altre problematiche inerenti ai profili di competenza della VI Commissione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti temporali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare la decorrenza, attualmente prevista a partire dal 2015 dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2014, di applicazione dell'imposta municipale secondaria, in considerazione del fatto che non è stato ancora emanato il relativo regolamento governativo il quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, deve definire la disciplina generale dell'imposta;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare una correzione alla disciplina sulla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990, nel senso di stabilire che l'esclusione del raddoppio dei termini ivi contenuta si applica anche alle violazioni delle norme in materia di monitoraggio degli investimenti attività finanziarie detenute all'estero di cui all'articolo 12, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nel medesimo articolo 5-quater, comma 4, al fine di armonizzare, per tutte le istanze di collaborazione volontaria, la disciplina relativa alla scadenza dei termini di accertamento e contestazione delle sanzioni in materia;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, per le persone fisiche esercenti arti o professioni, l'applicabilità in via opzionale dei previgenti regimi tributari di favore cosiddetti dei «minimi» di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge n. 244 del 2007, abrogati dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) nel quadro della definizione del nuovo regime agevolato dei «minimi»;Pag. 38
   d) valutino le Commissioni di merito, al fine di assicurare che la struttura organizzativa delle Agenzie fiscali risponda sempre meglio alle esigenze di funzionalità delle stesse, l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 192, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2015 e non solo fino al 30 giugno 2015, come previsto dall'attuale formulazione del comma, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nonché di prevedere che le agenzie fiscali possano ridurre sino al 30 per cento l'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, stabilendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi che dovranno essere disciplinati dalle medesime agenzie fiscali;
   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disciplina IVA del cosiddetto «split payment» (di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), introdotta dal comma 629 della legge di stabilità 2015, in base alla quale l'IVA dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dello Stato e di enti pubblici è in ogni caso versata all'erario direttamente dai medesimi soggetti pubblici, nel senso di prevedere l'esclusione da tale regime anche per i corrispettivi di prestazioni di servizi corrisposti dagli enti pubblici ai consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati, titolari di contratti di servizio di trasporto locale stipulati con enti pubblici, in considerazione del fatto che l'applicazione della citata disciplina ai predetti consorzi avrebbe effetti paradossali e pregiudizievoli per i consorzi medesimi, i quali sarebbero tenuti a emettere fatture agli enti pubblici senza incassare l'IVA relativa, mentre dovrebbero ripartire tra i soggetti loro consorziati il corrispettivo fatturato all'ente pubblico comprensivo dell'IVA stessa, trovandosi in tal modo a dover anticipare ai consorziati somme maggiori di quelle incassate, e che potrebbero recuperare solo successivamente, in sede di rimborso;
   f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto – legge una previsione di proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 del termine, previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto – legge n. 91 del 2014, fino al quale le deliberazioni di modifica dello statuto assunte da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 91 del 2014, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato, sono assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

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ALLEGATO 5

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto – legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   rilevato come il decreto – legge n. 192 rechi una serie di misure correttive di previsioni rientranti nei settori di competenza della Commissione Finanze che appaiono opportune per far fronte a esigenze emerse in alcuni ambiti normativi, in particolare per quanto riguarda la funzionalità dell'amministrazione finanziaria e l'applicabilità di taluni regimi tributari;
   evidenziato, in tale contesto, come il provvedimento possa costituire lo strumento per dare soluzione anche ad altre problematiche inerenti ai profili di competenza della VI Commissione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti temporali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare la decorrenza, attualmente prevista a partire dal 2015 dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2014, di applicazione dell'imposta municipale secondaria, in considerazione del fatto che non è stato ancora emanato il relativo regolamento governativo il quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, deve definire la disciplina generale dell'imposta;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare una correzione alla disciplina sulla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5-quater, comma 4, del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di stabilire che l'esclusione del raddoppio dei termini ivi contenuta si applica anche alle violazioni delle norme in materia di monitoraggio degli investimenti attività finanziarie detenute all'estero di cui all'articolo 12, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nel medesimo articolo 5-quater, comma 4, al fine di armonizzare, per tutte le istanze di collaborazione volontaria, la disciplina relativa alla scadenza dei termini di accertamento e contestazione delle sanzioni in materia;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, per le persone fisiche esercenti arti o professioni, l'applicabilità in via opzionale dei previgenti regimi tributari di favore cosiddetti dei «minimi» di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge n. 244 del 2007, abrogati dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) nel quadro della definizione del nuovo regime agevolato dei «minimi»;Pag. 40
   d) valutino le Commissioni di merito, al fine di assicurare che la struttura organizzativa delle Agenzie fiscali risponda sempre meglio alle esigenze di funzionalità delle stesse, l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 192, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2015 e non solo fino al 30 giugno 2015, come previsto dall'attuale formulazione del comma, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nonché di prevedere che le agenzie fiscali possano ridurre sino al 30 per cento l'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, stabilendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi che dovranno essere disciplinati dalle medesime agenzie fiscali;
   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disciplina IVA del cosiddetto «split payment» (di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), introdotta dal comma 629 della legge di stabilità 2015, in base alla quale l'IVA dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dello Stato e di enti pubblici è in ogni caso versata all'erario direttamente dai medesimi soggetti pubblici, nel senso di prevedere l'esclusione da tale regime anche per i corrispettivi di prestazioni di servizi corrisposti dagli enti pubblici ai consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati, titolari di contratti di servizio di trasporto locale stipulati con enti pubblici, in considerazione del fatto che l'applicazione della citata disciplina ai predetti consorzi avrebbe effetti paradossali e pregiudizievoli per i consorzi medesimi, i quali sarebbero tenuti a emettere fatture agli enti pubblici senza incassare l'IVA relativa, mentre dovrebbero ripartire tra i soggetti loro consorziati il corrispettivo fatturato all'ente pubblico comprensivo dell'IVA stessa, trovandosi in tal modo a dover anticipare ai consorziati somme maggiori di quelle incassate, e che potrebbero recuperare solo successivamente, in sede di rimborso;
   f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto – legge una previsione di proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 del termine, previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto – legge n. 91 del 2014, fino al quale le deliberazioni di modifica dello statuto assunte da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 91 del 2014, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato, sono assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;
   g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la riammissione al beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo dei contribuenti decaduti dalla predetta rateazione per omesso pagamento delle rate, in considerazione del fatto che il perdurante, grave stato di crisi economica ha in molti casi impedito il rispetto dei termini del piano di rateizzazione concesso.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129);
   evidenziato come lo schema di decreto legislativo completi il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale del cosiddetto «pacchetto IVA» recato dalla direttiva 2008/8/CE;
   rilevato come le modifiche apportate dallo schema di decreto per il recepimento della direttiva 2008/8/CE intendano tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi, intervenendo conseguentemente sulla disciplina relativa all'individuazione del Paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, affermando il principio generale secondo cui il luogo di imposizione IVA per tutte le prestazioni di servizi è il luogo in cui avviene il consumo effettivo;
   segnalato in particolare come le previsioni dell'articolo 1 dello schema di decreto comportino che per tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato;
   evidenziato come tale modifica realizzi pienamente uno dei principi fondamentali dell'IVA, secondo cui, in quanto tassa sui consumi, il gettito dell'imposta dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati, eliminando in tal modo il vantaggio competitivo di cui godono, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori, rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri;
   sottolineato inoltre come lo schema di decreto legislativo istituisca, per i fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, due nuovi regimi speciali dell'IVA del «mini sportello unico» (MOSS), cui possono accedere, rispettivamente, i soggetti passivi che prestano tali tipologie di servizi, domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e i soggetti passivi, che prestano le stesse tipologie di servizi, stabiliti in Italia;
   rilevato come tali regimi del «mini sportello unico» (MOSS) abbiano una forte valenza di semplificazione degli adempimenti che i predetti soggetti devono svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia a uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana;
   rilevato come il nuovo articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto, preveda che il regime speciale di Pag. 42liquidazione e certificazione dell'IVA (MOSS) di cui al nuovo articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto a sua volta dall'articolo 2 dello schema, può essere applicato anche dai soggetti passivi IVA italiani che non hanno stabilito la residenza all'estero e che sono identificati in Italia ai fini IVA, ma solamente per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati membri dell'UE;
   evidenziato come tale ultima limitazione del regime speciale MOSS alle sole operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati UE determini tuttavia, per i predetti soggetti passivi italiani, alcune conseguenze negative, in primo luogo in quanto essi devono tenere obbligatoriamente due sistemi per la liquidazione dell'IVA dovuta, applicando il sistema MOSS per le cessioni di prodotti rilevanti in altri Stati membri e mantenendo invece la contabilità IVA ordinaria per le cessioni fatte a consumatori italiani; in secondo luogo in quanto, per le cessioni di prodotti effettuate a consumatori italiani, i medesimi soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura, con indicazione del codice fiscale del cessionario, anche se si tratta di vendite di valore pari a pochi centesimi di euro (a esempio nel caso di vendite di app, brani musicali, software, filmati), nonché anche nel caso di acquisti effettuati con moneta elettronica tracciata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni, considerate dallo schema di decreto, effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani;
   b) valuti il Governo l'opportunità di consentire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in via opzionale, alle imprese residenti in Italia di estendere l'applicabilità del regime speciale MOSS di cui all'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, permettendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.