CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 dicembre 2014
364.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (C. 2719, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 2719, approvata dal Senato, recante «Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali», che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   rilevato che la proposta di legge non prevede una disciplina transitoria per coloro che siano stati eventualmente condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove norme;

   sottolineato che l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, stabilisce il principio di irretroattività della legge penale e che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affrontato il tema della natura, sostanziale o processuale, delle norme dell'ordinamento penitenziario;

   evidenziato, al riguardo, che la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione di diritto intertemporale relativa a modifiche in peius della disciplina sull'applicazione dei benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), da un lato, dichiarando costituzionalmente illegittimo il citato articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge «abbiano raggiunto un grado di educazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata» (Corte cost. n.  445 del 1997, in tema di semilibertà; Corte cost. n. 137 del 1999, in tema di permesso premio); dall'altro, sottolineando come il principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 25 della Costituzione non sia invocabile quando la disciplina censurata non comporta una modificazione degli elementi costitutivi di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa ma si risolve in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare il «sicuro ravvedimento» del condannato (Corte cost. n. 273 del 2001);
   rilevato, per altro verso, che la Corte costituzionale (Corte cost. n. 257 del 2006) ha ritenuto che «allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento Pag. 12di uno stadio del percorso rieducativo adeguato a un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione (legge n. 251 del 2005), operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e, precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone in contrasto con l'articolo 27, comma 3, della Costituzione in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena»,


  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria per coloro che siano stati eventualmente condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi (C. 2648 Boccia).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2648 Boccia, recante «Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi»;
   sottolineato che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), rientra negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale;
   rilevato che la proposta di legge in esame intende dare soluzione al problema dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille IRPEF, attribuita alla diretta gestione statale, per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti;
   evidenziato che il provvedimento modifica l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica che disciplina, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le modalità di copertura finanziaria delle leggi, recando una norma «interposta», volta a garantire la tutela dell'affidamento giuridico dei cittadini, che dovrebbe costituire parametro della legittimità costituzionale di eventuali norme successive,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti ad esso riferiti)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», nonché gli emendamenti presentati all'Assemblea al predetto disegno di legge (fascicolo 1);
   considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), armonizzazione dei bilanci pubblici, materia spettante alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sul disegno di legge C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», limitatamente alle parti del testo modificate dal Senato;

  esprime inoltre

NULLA OSTA

  sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.