CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2014
361.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.11 (nuova formulazione) del relatore.

  Sopprimere il primo e il secondo comma dell'articolo 613-bis.

  Conseguentemente sostituire il secondo comma con il seguente:
  «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, intenzionalmente infliggono a una persona sottoposta a limitazioni della libertà personale o comunque ad essi affidata acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o su di una terza persona, o per motivi di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Qualora dai fatti derivi una lesione o la morte si applica l'articolo 586 del codice penale, ma le stabilite negli articoli 589 e 590 del codice penale sono raddoppiate».
0. 1. 11 (nuova formulazione). 17. Iori, Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere la parola: intenzionalmente;
   b) sopprimere le parole: al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero e opinioni politiche o religiose,;
   c) sopprimere le parole: con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio;
   d) sopprimere le parole: Ai fini dell'applicazione del primo e seconda comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti;
   e) in seguito alle parole: è punito con la reclusione da tre a dieci anni. aggiungere le seguenti: Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 27. Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la parola: intenzionalmente.
* 0. 1. 11 (nuova formulazione). 18. Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la parola: intenzionalmente.
* 0. 1. 11 (nuova formulazione). 11. Daniele Farina, Sannicandro.

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  Al comma 1, sostituire le parole: intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero e opinioni politiche o religiose con le parole: infligge intenzionalmente a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 1. Marzano.

  Al comma 1, sostituire la parola: cagiona con la seguente: infligge.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere le seguenti parole: a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 19. Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la seguente parola: acute.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 6. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche o psichiche con le seguenti:, anche con un singolo atto, sofferenza fisica o psichica.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 8. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche o psichiche con le seguenti:, con qualsiasi atto, sofferenza fisica o psichica.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 9. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 613-bis, primo comma, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche o psichiche con le parole: un grave pregiudizio fisico o psichico.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 16. Iori, Bazoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche o psichiche con le seguenti: sofferenza fisica o psichica.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 7. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere le seguenti parole: al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero e opinioni politiche o religiose,.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 20. Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 613-bis, primo comma, sostituire le parole: ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, con le parole: o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 13. Iori, Bazoli.

  Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
* 0. 1. 11 (nuova formulazione). 10. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
* 0. 1. 11 (nuova formulazione). 21. Sarti, Ferraresi.

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  In seguito alle parole: è punito con la reclusione da tre a dieci anni. aggiungere le seguenti: Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 22. Sarti, Ferraresi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.»
0. 1. 11 (nuova formulazione). 2. Marzano.

  Sopprimere le parole: con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.
* 0. 1. 11 (nuova formulazione). 23. Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: con abuso dei poteri, fino alle parole: o al servizio.
* 0. 1. 11 (nuova formulazione). 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire le parole: con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 24. Sarti, Ferraresi.

  Dopo le parole: Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. aggiungere le seguenti: La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 25. Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 613-bis, terzo comma, sostituire la parola: cinque con la parola: tre.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 14. Iori, Bazoli.

  All'articolo 613-bis, secondo comma, sostituire la parola: cinque con la parola: quattro.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 15. Iori, Bazoli.

  Sopprimere le parole: Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 26. Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, eliminare le parole: del primo e.
0. 1. 11 (nuova formulazione). 3. Marzano.

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Emendamento.

  Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:
  Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
  Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  Ai fini dell'applicazione del primo e seconda comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
1. 11 (nuova formulazione). Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesa d'ufficio. Atto n. 123.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    l'articolo 16 della legge n. 247 del 2013 delega il Governo a riordinare la disciplina della difesa d'ufficio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio; abrogazione delle norme vigenti incompatibili;
    l'articolo 3, commi 2 e 3, dello schema di decreto legislativo in oggetto interviene in tema di esonero del difensore d'ufficio, sostituendo i commi 4 e 5 dell'articolo 97 c.p.p.; in particolare, tali disposizioni eliminano il riferimento al giustificato motivo ed esplicitano che l'esonero, con conseguente designazione di un altro difensore d'ufficio, può avvenire solo nei seguenti casi: abbandono della difesa (tale evento, che attualmente comporta la nomina temporanea di un sostituto, diviene presupposto per la revoca della designazione); trasmissione del procedimento ad altra autorità per motivi di competenza territoriale; incompatibilità;
    l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede che il sostituto del difensore d'ufficio deve essere iscritto nell'elenco di cui al nuovo articolo 97, comma 2, cpp;
    l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4 del provvedimento in esame sembrano dunque eccedere i limiti della delega legislativa;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   siano soppressi l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesa d'ufficio. Atto n. 123.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    l'articolo 16 della legge n. 247 del 2013 delega il Governo a riordinare la disciplina della difesa d'ufficio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio; abrogazione delle norme vigenti incompatibili;
    l'articolo 3, commi 2 e 3, dello schema di decreto legislativo in oggetto interviene in tema di esonero del difensore d'ufficio, sostituendo i commi 4 e 5 dell'articolo 97 c.p.p.; in particolare, tali disposizioni eliminano il riferimento al giustificato motivo ed esplicitano che l'esonero, con conseguente designazione di un altro difensore d'ufficio, può avvenire solo nei seguenti casi: abbandono della difesa (tale evento, che attualmente comporta la nomina temporanea di un sostituto, diviene presupposto per la revoca della designazione); trasmissione del procedimento ad altra autorità per motivi di competenza territoriale; incompatibilità;
    l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede che il sostituto del difensore d'ufficio deve essere iscritto nell'elenco di cui al nuovo articolo 97, comma 2, cpp;
    l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4 del provvedimento in esame sembrano dunque eccedere i limiti della delega legislativa;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   siano soppressi l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4;
  e la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di ridurre il periodo quinquennale ivi previsto.