CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2014
360.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli.

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   b) il comma 2 è soppresso;.
2. 18. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le seguenti parole: Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo.
2. 1. Marzano.

  Alla lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: delle prove in fine aggiungere: fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari della Corte di Cassazione decisi ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
2. 11. Molteni, Caparini.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «provvedimento giudiziario» sono inserite le seguenti: «pronunciato in ultima istanza»);
   b) il comma 2 è abrogato;
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
   «3. Costituiscono colpa grave:
   a) la violazione manifesta del diritto;
   b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
   c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
   d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona anche da parte del giudice non di ultima istanza, fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
   e) la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.
  3-bis. Al fine di determinare se vi sia stata violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera a), sono valutati anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, oggetto di interpretazione. Al fine di determinare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tenere conto, in particolare, dell'eventuale inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, terza comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.
2. 15. Chiarelli.

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  All'articolo 2, lettera c), il comma 3, è sostituito dal seguente:
  3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
   a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
   b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
   c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
   d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
   e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.

  3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.
2. 9. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti parole:
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Costituiscono colpa grave:
   a) la violazione manifesta dei diritto nazionale o dell'Unione europea;
   b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
   c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
   d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale anche da parte del giudice non di ultima istanza, fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
   e) la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.

  3-bis. Al fine di determinare se vi sia stata violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera a), sono valutati anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, oggetto di interpretazione. Al fine di determinare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tenere conto, in particolare, dell'eventuale inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.
2. 30. Parisi, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
   Costituiscono colpa grave:
    a) la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea determinata da negligenza inescusabile;Pag. 26
    b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenze di inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
    d) la falsificazione del fatto o l'alterazione delle prove determinate da negligenza inescusabile;
    e) l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
2. 2. Marzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire la parola: «Costituisce» con la parola: «Costituiscono»;
   b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ovvero il non aver tenuta conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione».
2. 14. Colletti.

  Al comma 1, capoverso, articolo 2, lettera c), sostituire le parole: La violazione manifesta dalla regge nonché del diritto dell'Unione europea con le seguenti: la violazione manifesta della legge, la violazione manifesta del diritto dell'Unione europea,.
2. 7. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: La violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea con le parole: la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea determinata da negligenza inescusabile.
2. 3. Marzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo le parole: dell'Unione europea, il è inserita la seguente: manifesto.
2. 12. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, le parole: il travisamento del fatto o delle prove, ovvero sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 7, dopo le parole: ovvero il travisamento del fatto o delle prove sono soppresse.
2. 13. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 3, sopprimere le parole: il travisamento del fatto o delle prove.
2. 16. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: il travisamento del fatto o delle prove con le parole: la falsificazione del fatto o l'alterazione delle prove determinate da negligenza inescusabile.
2. 4. Marzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento con le parole: l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento.
2. 5. Marzano.

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  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento con le parole: la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un tutto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
2. 6. Marzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 3, sostituire le parole: oppure senza motivazione con le seguenti: ovvero senza motivazione o con motivazione apparente ovvero con motivazione in oggettivo contrasto con gli elementi acquisiti al procedimento.
2. 19. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere le seguenti parole: ovvero la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.
2. 17. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.
2. 20. Chiarelli.

  All'articolo 2, alla lettera c), capoverso comma 3, in fine aggiungere: ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. 10. Molteni, Caparini.

  All'articolo 2, lettera e), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: inosservanza aggiungere: , della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nell'interpretazione della legge.
2. 8. Molteni, Caparini.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 2.
3. 1. Marzano.

  Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: tre con la parola: quattro.
3. 30. Parisi, Centemero.

  Al comma 3, capoverso articolo 4, alle lettere a) e b), la parola: tre è sostituita con la parola: quattro.
3. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
3. 31. Parisi, Centemero.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con le seguenti: l'articolo 7, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – (Azione di rivalsa). – Lo Stato, entro un anno dal risarcimento, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato».
4. 30. Parisi, Centemero.

  Al comma 1, capoverso articolo 7, comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le seguenti: un anno;
  e conseguentemente le parole «sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.
4. 6. Molteni, Caparini.

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  Al comma 1, capoverso articolo 7, comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le seguenti: un anno.
4. 5. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sostituire le parole da: ovvero nei casi in cui fino alle parole: o negligenza inescusabile con le seguenti: ovvero nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, ovvero quando il danno ingiusto è stato determinato da dolo.
4. 7. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, sostituire le parole: il travisamento del fatto o delle prove con le seguenti: la falsificazione del fatto o l'alterazione delle prove.
4. 2. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole: per travisamento del fatto o delle prove con le seguenti: per falsificazione del fatto o alterazione delle prove.
4. 1. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere le seguenti parole: sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

  Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: in cui la con le seguenti: di, e le parole: ovvero il con le seguenti: ovvero di.
4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, le parole: In nessun caso sono soppresse.
4. 4. Molteni, Caparini.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente: All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».
5. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.
5. 4. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: in misura superiore ad un sostituire le parole: terzo con le seguenti: quinto.
5. 2. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
al primo periodo, la parola: «una» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   b) all'ultimo periodo, la parola: «terzo», è sostituita dalla seguente: «quinto».
5. 3. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

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ART. 6.

  All'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: superiore al terzo dello stipendio è aggiunta la frase: ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto.
6. 1. Molteni, Caparini.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati instaurati dopo la sua entrata in vigore.
7. 02. Parisi, Centemero.

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ALLEGATO 2

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-quater Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che il disegno di legge in esame reca un'autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania;
   ritenuto che, accanto all'intervento delle Forze armate, sia opportuno valorizzare le risorse di uomini e mezzi del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri nonché del Corpo Forestale dello Stato, al fine di creare una sinergia operativa che conferisca maggiore efficacia all'intervento normativo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE