CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
359.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (C. 2753 Governo, approvato dal Senato)

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   g) per «nazionali» si intende:
  1) qualsiasi persona fisica, residente o non residente, alla quale è stata attribuita la cittadinanza italiana ovvero sia riconosciuta come cittadino del territorio di Taiwan secondo la logge locale applicabile;
  2) le società di cui alla precedente lettera c) che abbiano la sede legale in Italia o nel territorio di Taiwan;
  3) le imprese di cui alla precedente lettera d) esercitate da una persona fisica alla quale e stata attribuita la cittadinanza italiana ovvero sia riconosciuta come cittadino del territorio di Taiwan secondo la legge locale applicabile.
   h) per «nazionalità» di un territorio si intende qualsiasi persona fisica, società o impresa che abbia i requisiti di cui alla precedente lettera g).
3. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Barbanti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

ART. 5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione a condizione che le attività elencate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) non siano di fatto strumentali al conseguimento di ricavi o compensi all'interno dei territori di cui alla presente legge.
5. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.

ART. 7.

  Al comma 3, sopprimere le parole:, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
7. 1. Barbanti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Barbanti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

ART. 27.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In Italia, le procedure di rimborso nonché di verifica della sussistenza dello condizioni richieste per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge sono affidate all'Agenzia delle Entrate e, per i tributi di sua competenza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
27. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Barbanti, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

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ART. 30.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Ai fini della efficacia delle disposizioni della presente legge l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'avvenuta emanazione da parte del territorio di Taiwan di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
  1-bis. L'efficacia della presente legge è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito alla corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte del territorio di Taiwan.
  1-ter. Le presente legge acquista efficacia dalla data di comunicazione alle Camere del parere di cui al precedente periodo:
   a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
   b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.
30. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia fino a: e per prevenire le evasioni fiscali con le seguenti: Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta verifica svolta dalle proprie autorità finanziarie territoriali, per l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla completezza e uniformità delle disposizioni interne, emanate da parte dei reciproci territori, regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
30. 2. Pesco, Alberti, Barbanti, Sibilia, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione fino alla fine del periodo.
30. 3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai DD.MM. 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 e con i Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.
30. 4. Barbanti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

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  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con i Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.
30. 5. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai DD.MM. 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
30. 6. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è in ogni caso subordinata all'adozione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan di norme di contrasto agli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, analoghe alle disposizioni vigenti nel territorio italiano.
30. 7. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è in ogni caso subordinata al riconoscimento del territorio di Taiwan come Stato autonomo e indipendente da parte della comunità internazionale.
30. 8. Pesco, Barbanti, Sibilia, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale con la quale informa le Camere sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del suo stato di attuazione da parte del territorio di Taiwan nonché sulle variazioni di gettito generate.
30. 9. Pesco, Barbanti, Sibilia, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

ART. 31.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante l'aumento di 0,003 punti percentuale dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
31. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.

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  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante la razionalizzare degli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e la riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2015, del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
31. 2. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Barbanti.