CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
ALLEGATO

ALLEGATO

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.

TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DEL RELATORE

  Nel formulare la mia proposta, ritengo utile soffermarmi sulle precisazioni fornite da Renato Farina nel corso della sua audizione.
  In primo luogo, egli ha ribadito che i contenuti del libro derivano dalle dichiarazioni rese dal Presidente Cossiga e che tale circostanza troverà conferma nelle registrazioni delle conversazioni, prodotte in Appello. Ciò può assumere rilievo per il giudizio, il cui thema decidendum ruota sulla natura diffamatoria delle dichiarazioni riportate nel libro e sulla esimente del diritto di cronaca.
  Secondo la difesa di Farina si tratta di affermazioni che, in quanto interamente attribuibili a Cossiga, sono dotate di un intrinseco interesse pubblico alla loro divulgazione. La difesa di Mancuso osserva invece che «Farina ne aggrava il senso, aggiungendo delle frasi, interpolandole».
  La questione costituisce oggetto della esclusiva cognizione del giudice.
  La Giunta non è competente infatti a valutare se siano o meno fedelmente riprodotte le parole di Cossiga, né se le opinioni di quest'ultimo siano sindacabili o meno, atteso che la prerogativa parlamentare può essere invocata solo da chi ne sia titolare e non da chi riporta frasi di altri. Così almeno secondo l'orientamento prevalente, che rileva come una diversa interpretazione estenderebbe l'immunità a soggetti estranei all'esercizio delle funzioni che costituiscono il fondamento della prerogativa stessa, determinando una sorta di «immunità da contagio» (Cass. pen. V sez., sentenza del 5.03.2010 n. 13198).
  Nella medesima audizione, Renato Farina ha tuttavia inteso rivendicare la sua esclusiva responsabilità per quanto riportato nel libro, di cui è unico autore, e ciò legittima la sua richiesta di apprezzare l'insindacabilità delle sue opinioni.
  In questa prospettiva, occorre dunque valutare l'eventuale sussistenza del loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentare.
  Sul punto, gli atti processuali acquisiti dalla Giunta, portano ad una prima considerazione. Pur essendo stata pur ritualmente avanzata nella comparsa di costituzione e risposta, mai è stata trattata in quella sede l'eccezione di insindacabilità.
  Non lo ha fatto il giudice, che pure aveva il dovere di esprimersi sul punto – ma la questione è stata esaustivamente affrontata dal presidente La Russa – ma nemmeno la parte interessata, in nessun momento processuale, ha prospettato la sussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse e specifici momenti di attività parlamentare tale da supportare l'eccezione di insindacabilità.
  Invero, nel corso dell'audizione, Renato Farina ha richiamato una sua specifica iniziativa parlamentare: la proposta di legge, di cui è primo firmatario, presentata il 16 maggio 2011, dal titolo «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia» (A.C. n. 4359).
  A suo dire, tale iniziativa legislativa si muove in stretta connessione tematica con l'oggetto dei passaggi del libro contestati, volendo in realtà far luce sulla gestione dei Pag. 7collaboratori di giustizia in termini di denaro corrisposto, vantaggi offerti ed altro ancora.
  Le parti del libro controverse, infatti, riguarderebbero proprio le modalità di acquisizione di confidenze rese da un mafioso divenuto collaboratore di giustizia, tale Giuseppe Pellegriti.
  Si adombra, quindi che la gestione di quest'ultimo – da parte del pubblico ministero Libero Mancuso – sia avvenuta con azioni non pienamente trasparenti: l'affiancamento in cella con una persona di sua fiducia che potesse riferirgli le confidenze; la mancata condivisione delle informazioni con altri organi giudiziari, il possibile uso strumentale delle dichiarazioni del pentito, anche in ragione delle ripercussioni sui rapporti con le vicende politiche del tempo, quale, in particolare, l'omicidio di Piersanti Mattarella e la ricerca dei mandanti di quell'azione criminosa.
  Tali argomenti, ad avviso di Renato Farina, sarebbero strettamente legati alle finalità della proposta di legge citata esplicitate nella relazione illustrativa.
  In essa si evidenzia l'esigenza di far luce sulla non corretta gestione dei cosiddetti «pentiti» e sul conseguentemente inquinamento di indagini e di processi vertenti sui rapporti tra mafia e politica ad opera di magistrati cui verrebbe permesso di fondare strumentali teoremi accusatori su dichiarazioni di pentiti compiacenti.
  Da ultimo, la relazione rileva che l'iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con l'analogo disegno di legge (atto Senato n. 1848) della medesima legislatura, firmato anche dal Presidente emerito Francesco Cossiga.
  La questione di merito che si pone all'attenzione della Giunta consiste nel verificare se sia ravvisabile un nesso funzionale tra le opinioni espresse nel libro dal parlamentare e la citata proposta di legge, di cui è primo firmatario.
  Vale la pena ricordare la restrittiva interpretazione della Corte costituzionale – ormai consolidata ancorché non pienamente condivisa dalle Assemblee parlamentari – ribadita nella recentissima sentenza n. 221 dell'8 luglio 2014.
  «Le dichiarazioni rese (come nel caso in esame) extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, Cost., a condizione che esse siano legate da un nesso funzionale con l'esercizio di funzioni parlamentari.
  A tal fine, questa Corte ha ancora di recente ribadito che è «necessario il concorso di due requisiti:

   a) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna [...], tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima;
   b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate [...], non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero “contesto politico” entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi [...], né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento [...], né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale» (da ultimo, sentenza n. 55 del 2014)».

  Nel caso di specie il legame temporale tra le due azioni è plausibile: la pubblicazione del libro, databile al 13 luglio 2011, segue di poco la presentazione della citata proposta di legge.
  Quanto al secondo requisito – ovvero la sostanziale corrispondenza di significato - ritengo però che sia difficilmente ravvisabile nel caso di specie.
  La costante giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene che la prerogativa della insindacabilità non sia invocabile quando tra l'atto tipico e l'opinione espressa vi sia solo un generico collegamento tematico ovvero quando la corrispondenza contenutistica sia parziale.Pag. 8
  Al riguardo, si richiamano le più recenti sentenze n. 55 e 221 del 2014, ma anche le pronunce n. 82 del 2011 e 313 del 2013: «Il nesso che deve, dunque, sussistere tra “la dichiarazione divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo ’funzionale’ che le deve, appunto, correlare”».
  Non sembra quindi possibile ritenere che alle dichiarazioni dell'onorevole rese con il mezzo del libro stampato, per quanto in ipotesi contestuali alla presentazione della proposta di legge, possa riconoscersi quella finalità «divulgativa di attività tipica del parlamentare» che per il giudice delle leggi (sentenza n. 222 del 2014) ne consentirebbe la collocazione nell'alveo dell'insindacabilità.
  La proposta è pertanto di deliberare nel senso che alle opinioni espresse dall'onorevole Renato Farina non si applichi la prerogativa dell'insindacabilità parlamentare.