CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2014
334.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02035 Pes: Su talune questioni concernenti i titolari di assegni di ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in discussione ha per oggetto la validità del periodo di aspettativa dei titolari di assegni di ricerca ai fini del riconoscimento del servizio, della progressione di carriera nonché del trattamento di previdenza e quiescenza. L'Onorevole interrogante chiede quali iniziative intenda intraprendere il MIUR per evitare interpretazioni difformi in merito da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato.
  Va premesso che la problematica evidenziata coinvolge l'operato di alcune diramazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, è utile individuare la cornice normativa relativa ai titolari di assegno di ricerca e dei frequentanti i corsi di dottorato di ricerca, e ciò anche al fine di valutare la possibilità di equiparare il trattamento normativo dei secondi ai primi, come richiesto nel testo dell'interrogazione.
  Con riferimento ai corsi di dottorato, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso [...]».
  L'ultimo comma del succitato articolo 2, sempre con riferimento ai corsi di dottorato, stabilisce che «il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza».
  Il Ministero, inoltre, ha emanato alcune Circolari ministeriali in materia di dottorato di ricerca.
  La Circolare ministeriale n. 120 del 2002 fa riferimento espresso, tra l'altro, agli assegnisti di ricerca, specificando esplicitamente che gli stessi costituiscono un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa, ai sensi dell'allora vigente articolo 51, comma 6 della legge n. 449 del 1997, norma successivamente abrogata dalla legge n. 240 del 2010, la quale, come precedentemente accennato, ha introdotto «la compatibilità con le esigenze dell'amministrazione» quale requisito per il collocamento in congedo straordinario del dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato.
  La medesima Circolare, inoltre, ha evidenziato alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa primaria; tra questi, segnalo, quello secondo cui il periodo di congedo straordinario per i docenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma della legge n. 476 del 1984.
  Con la successiva Circolare ministeriale n. 15 del 2011, sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di fruizione del congedo straordinario per coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, a seguito dell'emanazione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
  In merito alla normativa primaria sugli assegni di ricerca, ritengo utile fare cenno Pag. 83all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 che rappresenta, in tale materia, la disciplina di riferimento.
  In particolare, l'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo ha sancito il collocamento «d'ufficio» in aspettativa senza assegni del titolare dell'assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, a differenza del succitato comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997 che prevedeva la mera «possibilità» del collocamento in aspettativa.
  Per quanto riguarda gli effetti del collocamento in aspettativa del dipendente pubblico titolare dell'assegno di ricerca sul riconoscimento del servizio prestato, la normativa primaria mostra, effettivamente, una manifesta lacuna.
  Pertanto, al fine di colmare tale vuoto normativo, fonte di possibili interpretazioni antinomiche, sarebbe opportuno un intervento del legislatore.
  Comunque, nello specifico, come emerge dalla nota prot. n. 4058 del 12 maggio 2011, è possibile ritenere che la fattispecie in esame, ovvero quella di assegnista di ricerca, possa essere ricompresa nel campo di applicazione dell'articolo 453, comma 9, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (cosiddetto Testo Unico in materia di istruzione), il quale stabilisce testualmente che «possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476»; disposto che, come già accennato, sancisce il riconoscimento, al dipendente pubblico in congedo per dottorato di ricerca, del servizio, della progressione di carriera nonché del trattamento di previdenza e quiescenza.
  Di conseguenza, coerentemente a siffatta interpretazione, ne deriva che anche i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno di ricerca dovrebbero ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, dunque, pienamente concorde con quanto auspicato dall'Onorevole interrogante in merito all'omogeneo riconoscimento, su tutto il territorio italiano, del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del riconoscimento del servizio, della progressione di carriera, nonché del trattamento di quiescenza e previdenza.
  Pertanto, al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, il trattamento degli assegnisti di ricerca ai suddetti fini e quindi l'operato in materia delle Ragionerie territoriali dello Stato deputate alla liquidazione delle somme ad essi spettanti, sono state avviate, e sono attualmente in corso, interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 2

5-03595 Simone Valente: Su talune questioni concernenti la Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.).

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito degli elementi forniti dal CONI si premette che nell'ambito delle attività di vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali (FSM), il CONI nella sua qualità di ente vigilante sulle Federazioni, ha già risposto ad una richiesta di informazioni da parte della Procura Generale per il Lazio della Corte dei Conti con nota del 22 settembre 2014, a conferma dei compiti ad esso affidati dall'ordinamento vigente.
  In particolare, i principi ai quali devono uniformarsi le FSN in ordine alla eventuale costituzione di società di capitali, cui affidare compiti ed attività di supporto e strumentali ai fini istituzionali federali sono stati definiti dal Coni in data 25 febbraio 2008.
  In sostanza, ferma restando la legittimità delle Federazioni di costituire società di capitali, è ritenuto necessario che gli statuti delle stesse prevedano che le azioni o le quote di capitale siano interamente possedute dalla Federazione costituente.
  Inoltre, le attività delle società di capitali devono essere esclusivamente di supporto e strumentali ai fini istituzionali della Federazione, prevedere l'assenza di fini di lucro e l'obbligo di reinvestire gli utili nelle attività della Federazione. Le società non possono costituire veicolo strumentale per il trasferimento di personale, neppure a titolo temporaneo.
  In merito alle singole questioni poste dall'onorevole Interrogante, si espone quanto segue.
   1) La FIBS ha costituito nel 2005 la società di capitali, denominata FIBS ACADEMY. L'atto costitutivo è stato registrato dal notaio dal notaio Giovanni Alcaro in Roma, repertorio nr. 86403, in data 1o aprile 2005. La Federazione ha fornito a suo tempo al CONI tutta la documentazione necessaria per valutare la rispondenza ai requisiti formulati dal CONI stesso.
  La FIBS ACADEMY è una Srl, il cui capitale sociale, ammontante ad Euro 25.000, interamente versato, è «assunto e sottoscritto dalla FIBS», ed è specificatamente indicato che le quote non sono trasferibili. Gli utili conseguiti dalla srl nei diversi anni sono sempre stati reinvestiti nelle attività federali.
  Nell'atto costitutivo è previsto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della srl, sia sempre indicato nel Presidente Federale della FIBS, mentre gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sono scelti dal socio fondatore (FIBS). Fino ad oggi i Consiglieri d'Amministrazione che si sono susseguiti hanno ricoperto sempre anche la carica di Consigliere Federale.
  La principale attività realizzata in questi anni dalla FIBS ACADEMY prevede l'attuazione del contratto di servizio stipulato annualmente con la FIBS. Questo si esplicita in maggior misura, nel sostenimento dei costi per il soggiorno degli atleti nonché per tutte le altre necessità volte alla realizzazione delle attività presso il CPO CONI di Tirrenia, (individuato come sede dell'Accademia Nazionale di Baseball e Softball), per il sostenimento dei costi per le riprese televisive richieste dalla Federazione, per la gestione del sistema di visualizzazione delle partite online, definito play by play, per la gestione del sito web federale.
  La FIBS ACADEMY provvede altresì, in via coordinata ma indipendente dalla FIBS, Pag. 85per conto dell'Organizzazione professionistica USA – Major League Baseball all'organizzazione del Torneo delle Accademie europee e all’«Elite Camp», beneficiando di un contributo economico. Tale somma rappresenta una fonte aggiuntiva di finanziamento che integra il contributo CONI annualmente ricevuto dalla FIBS, consentendo di ridurre il contratto di servizio a parità di offerta, ovvero ulteriori investimenti a favore dell'Accademia stessa.
  Le attività descritte sono esclusivamente attività strumentali e di supporto alla realizzazione delle finalità istituzionali della Federazione e non possono esse stesse essere considerate «istituzionali».
  Il Bilancio d'esercizio della FIBS ACADEMY viene approvato ogni anno dall'assemblea e trasmesso al CONI in allegato al Bilancio d'esercizio della Federazione.
   2) In merito al personale impiegato, la FIBS ACADEMY non ha mai riportato nella propria documentazione presentata alla FIBS e quindi, trasmessa al CONI, alcuna indicazione riguardo collaborazioni temporanee che potessero costituire strumento per il trasferimento di personale alla FIBS. Nelle note integrative, viene sempre ribadito con chiarezza che la società non ha dipendenti. Riguardo la signora Marinella Mojoli si precisa che si tratta di una dipendente della CONI Servizi spa, in servizio presso la FIBS, secondo gli accordi sindacali definiti dalla CONI Servizi stessa.
   3) Con riferimento all'Accademia del baseball e del softball di Tirrenia, costituita nel 2004, essa è nata dalla specifica volontà della FIBS di creare un centro di preparazione di eccellenza per i migliori talenti italiani. Per realizzare questo progetto la FIBS ha operato in sinergia con la Coni Servizi spa, utilizzando la struttura esistente presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.
  A questo fine la FIBS ha messo a disposizione dell'Accademia uno staff di tecnici, preparatori e medici di alto livello. Questo ha consentito, nell'arco del decennio appena trascorso, di creare un forte patrimonio atletico italiano che ha permesso di conseguire per due anni consecutivi il titolo europeo, posizionando la Federazione tra le prime dodici del mondo, oltre ovviamente ad innalzare il livello del campionato nazionale.
   4) Circa l'indennità di preparazione occorre precisare che gli atleti residenti sono seguiti da Squadre professionistiche straniere, le quali possono firmare contratti di diritto privato direttamente con gli atleti, senza alcun passaggio presso la FIBS ACADEMY o la FIBS. In tal caso l'atleta non è più automaticamente a disposizione della Federazione né per il campionato né per la nazionale, se non per decisione unilaterale della squadra professionistica straniera che ha ingaggiato l'atleta. Pertanto, è stato ritenuto necessario individuare una indennità di preparazione come parziale ristoro del consistente investimento economico fatto dalla FIBS (con tecnici, preparatori atletici e medici/paramedici eccetera). Tale quota è oggi pari al 7 per cento dell'importo del primo contratto a favore della Federazione (e che permette l'ammissione di altri atleti italiani in Accademia), e al 3 per cento a favore del club italiano di appartenenza.
  Tale indennità, considerata pienamente legittima sia dal legislatore italiano, ai sensi della legge n. 91/81 sul professionismo sportivo, sia dalla normativa comunitaria che in più decisioni ne ha confermato la piena conformità alle norme dei Trattati europei, è richiesta solamente quando l'atleta firma per organizzazioni straniere e non riguarda i rapporti con le squadre italiane.
  L'indennità non ha pertanto carattere speculativo, quando invece ma è un mero riconoscimento dei costi di preparazione che sono molto maggiori e a totale carico della Federazione.
   5) La costituzione della società TEAMMATE è consentita dallo Statuto della FIBS ACADEMY, che prevede la possibilità, ove ritenuto necessario, di assumere «partecipazioni in altre società di capitali aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio». L'attività della TEAMMATE rappresenta una fonte alternativa Pag. 86di commercializzazione di materiale tecnico/sportivo e di attrezzature per la pratica del baseball e del softball da offrire a tutto il movimento nazionale, arrivando in alcuni casi a garantire importanti economie di scala, come nel caso di acquisto delle palle ufficiali dei campionati nazionali.
  La costituzione della TEAMMATE, in cui la FIBS ACADEMY detiene una partecipazione maggioritaria, ha permesso di attuare una politica di contenimento dei prezzi del materiale tecnico a favore delle società affiliate, che hanno avuto l'opportunità di ridurre i propri costi di gestione.
  Inoltre, l'eventuale dividendo, che fino ad oggi non è stato assegnato proprio per la politica di contenimento e riduzione dei costi a favore delle società sportive, potrebbe rappresentare una ulteriore fonte di finanziamento per la FIBS ACADEMY e potrebbe in tal modo prevedere ulteriori investimenti per la struttura stessa, ovvero garantire a parità di servizio offerto, minori costi per la FIBS, liberando in tal modo risorse per l'attività federale.
   6) Il riferimento all'esclusione del baseball e del softball dai Giochi Olimpici non ha attinenza con l'organizzazione della struttura della FIBS che è volta alla crescita tecnica del movimento e soprattutto dei propri migliori atleti, che comunque partecipano a campionati e manifestazioni di livello europeo e mondiale.
   7) Le verifiche del CONI circa la coerenza delle caratteristiche della società FIBS Academy e delle attività da questa svolte ai principi definiti dall'Ente, sono state effettuate sulla base dei documenti e delle informazioni trasmesse dalla Federazione al momento della costituzione della società ed, annualmente, al momento della trasmissione dei bilanci d'esercizio sia della Federazione, che della FIBS Academy. Il Bilancio d'esercizio della FIBS Academy è approvato ogni anno dall'assemblea e trasmesso al CONI in allegato al Bilancio d'esercizio della Federazione. Le norme CONI prevedono poi la pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale della federazione, una volta avvenuta l'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale del CONI.
  Dall'analisi dei dati di bilancio della FIBS Academy per l'ultimo triennio è emerso un risultato d'esercizio in sostanziale pareggio (euro 2.000 nel 2013; euro 4.000 nel 2012; euro 3.000 nel 2011). La principale componente del valore della produzione è rappresentata dai trasferimenti della Federazione nell'ambito del corrispettivo del contratto di servizio, per sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale, che rappresentano in media l'85 per cento circa dei totale valore della produzione della FIBS Academy. Tale risultato d'esercizio è stato comunque destinato ad incremento del patrimonio netto della Società e, pertanto, reinvestito nella attività federali.

  La principale attività realizzata in questi anni dalla FIBS Academy risulta essere la gestione sportiva dell'Accademia federale presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (individuato dalla Federazione come sede dell'Accademia Nazionale di Baseball e Softball) e di altre attività correlate, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato annualmente con la Federazione, che negli ultimi 2 anni ha avuto un importo medio di circa euro 500.000.
  Il Governo ritiene, comunque, prioritaria la trasparenza nell'azione amministrativa di tutti gli enti che beneficiano di risorse pubbliche perché è l'unico modo per garantire la riduzione dei costi e nello stesso tempo evitare posizioni di prevalenza e di non corretta gestione. A tale riguardo inviterà il Coni a svolgere periodici controlli sulle federazioni in modo da avere la corretta conoscenza delle spese sostenute suggerendo anche la pubblicazione, laddove è possibile, delle risorse pubbliche ricevute e di come tali risorse sono impegnate ad esempio per manifestazioni sportive, consulenze, procedure per l'acquisto di beni e servizi eccetera.
  Sul tema del riordino della normativa delle società in house si ritiene condivisibile che le stesse siano il più possibile omogenee con le norme europee.

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ALLEGATO 3

5-03590 Chimienti: Sui corsi di formazione dei docenti in esubero per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione ha per oggetto i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, destinate al personale docente in esubero.
  Sulle questioni sollevate dall'atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.
   1) In data 16 aprile 2012 il Ministero dell'istruzione università e ricerca, come sottolineato dall'Onorevole interrogante, ha emanato il decreto del direttore generale n. 7 che istituisce i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero.
  Nello stesso anno, sono state individuate, attraverso appositi bandi, le 18 istituzioni scolastiche alle quali sono stati trasferiti, in un secondo momento, il 50 per cento dei fondi necessari per l'attivazione dei suddetti corsi di riconversione.
  A seguito della nota 10402 del 4 ottobre 2013, il Miur ha cercato di agevolare, per quanto di competenza, l'attivazione dei corsi, attraverso la stipula di una Convenzione, datata 29 ottobre 2013, tra la Direzione per il Personale scolastico e la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione. Con la Convenzione si è convenuto che le Università dichiaratesi disponibili in seno alla Conferenze Universitaria, potranno attivare corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 341 del 1990 e dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno rivolte ai docenti in esubero nelle classi di concorso elencate secondo l'ordine indicato dal decreto del direttore generale n. 7 del 2012.
  La suddetta Convenzione ha l'obiettivo di sensibilizzare ulteriormente le Università sul tema e di attivare operativamente per l'anno accademico 2013-2014 i corsi di formazione per 1.500 docenti in esubero.
  Questo Ministero ha inviato, pertanto, in data 18 marzo 2014, una Nota alla Conferenza con la quale, a fronte dell'analisi dei fabbisogni e alla determinazione dei corsi su base regionale, ha richiesto l'elenco delle Università disponibili. Tale elenco è stato trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali in vista della prossima attivazione dei corsi.
  In questi giorni è in fase di stipula, un atto aggiuntivo alla Convenzione, per ampliare la platea dei destinatari, in modo da riconvertire sul sostegno ulteriori 3.300 docenti in aggiunta ai 1.500 già previsti.
  Anche per questi motivi è evidente l'imminente attivazione dei percorsi di riconversione oggetto dell'interrogazione.
   2) In relazione al secondo quesito dell'Onorevole interrogante, si precisa che le quote da versare agli Atenei per l'erogazione dei corsi di riconversione del personale in esubero sul sostegno sono già state definite all'interno della Convenzione con la Conferenza Nazionale. In particolare, per ogni corsista è stata prevista una quota di euro 485. Detto contributo, finanziato dal MIUR, è destinato esclusivamente alla copertura delle spese relative alla organizzazione dei corsi attivati sulla Pag. 88base della Convenzione stessa. Parte delle somme, come specificato, sono già presenti nelle casse delle istituzioni scolastiche che trasferiranno i fondi alle Università.
   3) Relativamente alla richiesta dell'Onorevole interrogante di aumentare il numero di docenti sovrannumerari ammessi a frequentare i corsi in oggetto, si rappresenta che il Ministero sta adoperandosi per ampliare, come già illustrato precedentemente, la platea dei destinatari con ulteriori 3.300 docenti che è quanto consentito sulla base delle risorse disponibili per questa finalità.

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ALLEGATO 4

5-03340 Fabbri: Sull'accesso al tempo pieno nelle scuole primarie dell'Emilia-Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede di incrementare il numero dei posti di tempo pieno nelle scuole primarie della Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento a quelle dei Comuni di Budrio e Mezzolara.
  Premetto che obiettivo di questo Ministero è potenziare la forma educativa del tempo pieno anche in considerazione del fatto che esso costituisce un utile sostegno ai genitori lavoratori. Non a caso, come emerge dal Rapporto «La buona scuola», ancora oggetto di consultazione pubblica, grazie all'avvio dell'organico funzionale si propone il potenziamento del tempo pieno della scuola primaria.
  Ciò posto, con riferimento alla situazione evidenziata dall'Onorevole interrogante, segnalo che, a seguito di un notevole aumento di alunni registratosi per quest'anno scolastico, il Ministero ha assegnato all'Emilia-Romagna 396 posti in più rispetto all'anno precedente. Ciò vuol dire che, in organico di diritto, si contano 38.850 posti.
  Una volta definiti i contingenti per provincia, gli Uffici di Ambito territoriale hanno provveduto alla ripartizione dei posti complessivamente conferiti ai diversi gradi di scuola fra le istituzioni scolastiche di competenza, prima sulla base dei dati e delle proposte trasmesse dai dirigenti scolastici, poi attraverso conferenze di servizio e/o interlocuzioni individuali. Sempre col coinvolgimento delle Amministrazioni locali e delle Organizzazioni sindacali territoriali.
  Solo per la scuola primaria si registra un aumento di 142 posti.
  Relativamente alla provincia di Bologna, su cui si concentra l'interesse dell'Onorevole interrogante, a livello di scuola primaria, si registrano 38 posti in più. Ciò ha comportato un ampliamento dell'offerta formativa di numerose scuole con la possibilità di estendere l'orario settimanale di lezione proprio per soddisfare le esigenze rilevate dall'onorevole interrogante. Si contano infatti 1112 classi a tempo pieno per quest'anno scolastico, ovvero 13 classi in più del precedente.
  Nello specifico, per quanto concerne l'istituto comprensivo di Budrio, è stata autorizzata una classe in più a tempo pieno nel plesso di Mezzolara, così soddisfacendo le richieste delle famiglie di 16 alunni frequentanti la seconda classe della scuola primaria.
  Inoltre, alla Direzione Didattica di Budrio è stato assegnato un ulteriore posto, ampliando l'offerta formativa della scuola al fine di consentire agli alunni, richiedenti il tempo pieno, di frequentare una delle tre classi prime a tempo pieno nel plesso «Fedora Servetti Donati» di Budrio.