CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 12.

  Al comma 4, capoverso 9-bis, sostituire le parole da: il differimento a tali casi con le seguenti: In tal caso.
*12. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, capoverso 9-bis, sostituire le parole da: il differimento a tali casi con le seguenti: In tal caso.
*12. 2. Chiarelli.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 1. Ferranti.

  Sopprimerlo.
*16. 2. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Sopprimerlo.
*16. 3. Ermini.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   condiviso l'obiettivo del provvedimento di stabilire una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;
   ritenuto che, come stabilito dall'articolo 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che vi è l'esigenza di una disciplina particolare in ragione della condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati;
   rilevato che opportunamente si prevede il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, stabilendo che questo può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;
   condivisa, sulla base dell'attuale assetto dell'organizzazione giurisdizionale, la scelta di attribuire al tribunale per i minorenni la competenza in caso di espulsione di un minore straniero, prevedendo che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti «un rischio di danni irreparabili per il minore»;
   rilevato che nella procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, si prevede – dopo una prima fase in cui il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato ove possibile dalle organizzazioni specializzate, un colloquio, in cui il minore è assistito da un mediatore culturale e dopo una seconda fase che viene effettuata in caso di dubbio sull'età dichiarata da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali – che nel caso in cui continuino a permanere dubbi in merito all'età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami socio-sanitari;
   considerato che appare opportuno concentrare la competenza di disporre ulteriori accertamenti in capo ad un unico organo giudiziario ed, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche in considerazione del fatto che il provvedimento di attribuzione adottato dell'età all'esito del procedimento di identificazione del minore può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni;
   osservato che l'articolo 9 sposta la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente;Pag. 30
   condiviso l'articolo 8 laddove prevede che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;
   ritenuto opportuno prevedere, così come previsto dall’ articolo 18, a favore del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;
   rilevato che l'autorizzazione, di cui all'articolo 22, agli enti ed alle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa, rappresenta un ulteriore strumento volto a rafforzare la posizione del minore nel processo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   la Commissione di merito valuti l'opportunità, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 31-bis», comma 4, di limitare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la competenza a disporre esami socio-sanitari nel caso in cui, nella procedura di identificazione del minore, continuino a permanere dubbi in merito all'età, escludendo, quindi, la competenza concorrente del giudice tutelare.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   visto il parere del Consiglio di Stato;
   visto il parere del Consiglio nazionale forense;
  rilevato che:
   l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;
   appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista al massimo in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;
   l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera b) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato una sanzione disciplinare interdittiva o almeno la sanzione della sospensione;
   l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 201, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;
   in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere Pag. 32il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
   la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;
   all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario che le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio»;
   l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;
   appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;
   l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
   per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, che le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio»;
   al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;
   in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto Pag. 33della navigazione e dei trasporti; a fronte di una unica specializzazione in ambito penalistico, sono individuate otto aree specialistiche in ambito processual-civilistico; tale elencazione appare incongrua, in quanto vi è una eccessiva suddivisione del diritto civile rispetto al diritto penale nel cui ambito, al contrario, si è omesso di individuare alcune aree specialistiche; appare ingiustificata la previsione della specializzazione in Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, in quanto la prima rappresenta un eventuale ma necessario completamento di tutti gli ambiti specialistici, mentre le procedure concorsuali sono collegate al diritto fallimentare; appare ingiustificata la previsione delle due distinte aree del Diritto dell'Unione europea e del Diritto internazionale, che invece dovrebbero essere ricomprese in un'unica area specialistica;
   tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, aggiungendo alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo;
   appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;
   2) all'articolo 6, comma 2, lettera b) la parola: «definitiva» sia sostituita con le seguenti: «interdittiva o almeno quella della sospensione»;
   3) all'articolo 7, comma 1, la parola «dalle» sia sostituita con la seguente: «presso»;
   4) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   5) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio;
   6) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;
   7) alla Tabella A siano previste le sole aree di specializzazione e, in particolare, siano previste le seguenti aree di specializzazione:
    «1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
    2. Diritto agrario;
    3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
    4. Diritto dell'ambiente;
    5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
    6. Diritto commerciale e della concorrenza;
    7. Diritto societario;Pag. 34
    8. Diritto successorio e delle divisioni;
    9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;
    10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
    11. Diritto bancario e finanziario;
    12. Diritto tributario, fiscale e doganale;
    13. Diritto della navigazione e dei trasporti;
    14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
    15. Diritto comunitario
    16. Diritto internazionale;
    17. Diritto penale;
    18. Diritto amministrativo;
    19. Diritto dell'informatica.»;
   8) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Pag. 35

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo schema di regolamento in titolo;
   considerato che l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la «Nuova disciplina della professione forense» stabilisce che sia riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista con modalità stabilite in apposito regolamento ministeriale, previo parere del CNF, adottato secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'articolo 1 della stessa legge;
   premesso che, secondo il dettato della norma primaria:
   il titolo di specialista può conseguirsi all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione – le cui modalità di svolgimento sono stabilite dallo schema di regolamento in esame – sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
   alternativamente al suddetto percorso formativo, il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni;
   l'attribuzione del titolo di avvocato specialista, conseguito sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale, spetta in via esclusiva al CNF che valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo criteri stabiliti nel presente schema di regolamento; e che, mediante i criteri definiti nel medesimo atto, tale titolo di specialista possa essere revocato esclusivamente dal CNF;
   inoltre, al di fuori del perimetro dell'atto in oggetto, il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale e che gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni;
   posto preliminarmente che lo Schema di Regolamento, che già presenta numerosi elementi di perplessità, inopportunità ed illegittimità, deriva a sua volta da una norma, compresa in particolare all'articolo 9 della «legge forense», che risulta, per la sua impostazione, fortemente discriminatoria nei confronti degli Pag. 36avvocati più giovani in termini sia di conseguimento che di mantenimento del titolo di specialista;
  considerato che:
   la legge consente l'ottenimento del titolo di specialista all'esito di percorsi formativi di durata biennale o per comprovata esperienza professionale, e che solo per tale seconda ipotesi il riconoscimento del titolo è possibile «in uno dei settori di specializzazione», mentre tale limite non sembra esistere per il riconoscimento all'esito di percorsi formativi, laddove invece lo Schema di Regolamento estende il limite di un solo titolo dall'ipotesi speciale del riconoscimento per comprovata esperienza, ad entrambe le ipotesi, prevedendo che non solo la specializzazione debba essere una sola, ma che in caso di richiesta di una ulteriore domanda sia necessario rinunciare al titolo già conseguito;
   lo Schema di Regolamento, per quanto riguarda le cosiddette Aree di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, Tabella A, non contiene in sé una definizione di «area di specializzazione», né di «ambito di competenza», né il testo consente di poter ricavare in via deduttiva un criterio razionale e logico, dando luogo, stante il rapporto logico presupposto tra associazioni specialistiche ed aree di specializzazione, a: specializzazioni non riconosciute tra le aree (Diritto civile, diritti umani, trust); aree di specializzazione non correlate ad associazioni (Diritto internazionale, Diritto dell'unione europea, Diritto bancario, Diritto dell'ambiente, oltre alle varie sub-aree del Diritto civile, eccetto che per il Diritto di famiglia);
   l'individuazione delle materie in cui è possibile ottenere la specializzazione appare determinata in carenza di un metodo unico e coerente, in quanto la suddivisione in molteplici aree del Diritto civile (diritti delle persone e della famiglia, Diritto della responsabilità civile, diritti reali, condominio e locazioni), non si accompagna ad un analogo metodo in ambito penale, senza chiarire peraltro se altre aree di specializzazione, quali, ad esempio, Diritto dell'ambiente, Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Diritto tributario, Diritto del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, limitino il proprio ambito al solo aspetto sostanziale/civilistico o si estendano anche agli aspetti penali oggettivamente insiti nella complessiva materia, e viceversa, determinando incertezza circa la determinazione delle aree;
   la Tabella A dello Schema di Regolamento individua aree di specializzazione che, nei rispettivi ambiti di competenza, aggregano materie che fra loro hanno poco in comune, trascurando ed omettendo altresì rilevanti aree di specializzazione, rendendo lo Schema di Regolamento, sotto questo profilo, privo di una rigorosa logica uniforme e comprensibile, nonché di un criterio unico ed oggettivo, nella definizione di micro e macro aree;
   lo Schema di Regolamento appare inoltre viziato, agli articoli 6 e 7, da un eccesso di delega in quanto: la legge individua le facoltà di giurisprudenza solo come luoghi in cui sono organizzati i percorsi formativi e non come soggetti ai quali è demandata l'organizzazione di tali percorsi; prevede come unica fattispecie formativa che i corsi di specializzazione siano organizzati dalle Facoltà di giurisprudenza e che lo strumento attuativo sia rappresentato dalle convenzioni che C.N.F. e C.O.A. dovrebbero stipulare con dette facoltà – escludendo a priori il coinvolgimento di altri operatori –; prevede la creazione di inediti Comitati di Gestione, introducendo norme organizzative delle quali non è indicato, né comprensibile, il fine ultimo;
   lo Schema di Regolamento, in tema di organizzazione di corsi formativi volti al conseguimento del titolo, non prevede che debba esservi – almeno per aree geografiche omogenee – l'istituzione di corsi su tutte le aree di specializzazione, stabilendo altresì una limitata quota di possibili fruitori on line dei corsi e che il costo di iscrizione di questi ultimi debbano essere Pag. 37pari a quelli per un corso ordinario, suggerendo così un ingiustificato giudizio di disvalore per la formazione a distanza;
   per quanto attiene la frequenza dei corsi e la sua valutazione, lo Schema di Regolamento, pur richiedendo che l'esito positivo delle prove – come richiesto dalla norma di riferimento – sia valutato da apposita commissione, è carente là ove non completa la previsione dettando i criteri in applicazione dei quali il giudizio delle prove, scritte e orali, e del percorso formativo possa dirsi concluso con «esito positivo»;
   circa il conseguimento del titolo mediante riconoscimento (articolo 8) della comprovata esperienza e per il suo mantenimento (articoli 9 ed 11), laddove lo Schema di Regolamento richiede che l'avvocato dimostri di avere esercitato negli ultimi cinque anni – negli ultimi tre, nel caso del mantenimento del titolo – in modo assiduo, prevalente e continuativo attività in una delle aree di specializzazione; che tale dimostrazione avvenga mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante la trattazione nel quinquennio – negli ultimi tre, nel caso del mantenimento del titolo – di almeno 50 incarichi professionali per anno e che tali incarichi siano fiduciari e rilevanti per quantità e qualità, tale previsione, per l'eccessivamente elevato numero di incarichi richiesti per ogni anno, appare iniquamente tesa a favorire i grandi studi legali e fiduciari;
   appare inoltre immotivato che il predetto eccessivo numero di incarichi richiesti per ogni anno, sia uguale per ogni area di specializzazione senza, differenziare fra aree più vaste e meno vaste, né fra incarichi seriali e non;
   si rileva come un eccesso di delega laddove lo Schema in titolo inserisce ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti, oltre tutto fiduciari, con ciò evidentemente disconoscendo la funzione insostituibile e socialmente rilevante non solo delle difese d'ufficio, ma anche di tutti gli incarichi provenienti dallo Stato in settori delicati e fondamentali, come le tutele e le curatele, le amministrazioni di sostegno, gli incarichi nell'ambito delle procedure concorsuali;
   lo Schema di Regolamento appare, altresì, censurabile là ove non pone alcun elemento che induca a determinare in modo oggettivo la qualità degli incarichi, il cui apprezzamento, allo stato, è – di fatto – discrezionale;
   analoghi profili di un eccesso di discrezionalità possono altresì rinvenirsi nella previsione dell'articolo 6, comma 4, dell'atto in titolo in cui si prevede che, in caso di domanda per il conseguimento del titolo di specializzazione fondata sulla comprovata esperienza, l'istante sia sottoposto ad un colloquio da parte del C.N.F. senza individuare criteri di scelta degli esaminatori nelle singole materie specialistiche oggetto di colloquio né elementi oggettivi di valutazione che presiedano a tale colloquio, al quale – peraltro – il C.N.F. può inoltre soprassedere se «appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata»;
   in ragione delle predette considerazioni, lo Schema di Regolamento appare irrazionale ed immotivato, in relazione al numero di incarichi; generico quanto alla previsione di criteri di selezione tra gli incarichi; illogico quanto alla previsione del colloquio, per di più eventuale;
   lo schema di Regolamento appare altresì incongruo nel prevedere come equivalenti, al fine del mantenimento del titolo – articoli 9 e 11 –, la frequenza a 25 ore di formazione con lo svolgimento di 50 nuovi incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità) stabilendo pertanto un'equipollenza tra incarichi ed ore arbitraria in cui l'effettiva esperienza professionale è considerata meno rilevante se paragonata alla frequentazione dei corsi;
   in tema di revoca del titolo di cui all'articolo 12 dello Schema di Regolamento appare eccessivo impedire all'avvocato Pag. 38la richiesta di un nuovo titolo di specialista in altra area, per non aver coltivato, pur mancando di opportunità di esercizio, quello precedentemente e legittimamente conseguito, senza altra condotta deontologicamente illecita;
   rilevato infine che, sotto il profilo della disciplina sulla concorrenza e sul mercato il CNF risulta complessivamente dotato dallo Schema di Regolamento di un'eccessiva concentrazione di funzioni di rilevo laddove, tale organo: valuta e riconosce le associazioni specialistiche; esamina i soggetti richiedenti il riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza;stipula le convenzioni per l'organizzazione dei corsi di forma-zione specialistica; controlla i comitati di gestione; conferisce il titolo di specialista; propone le modifiche della tabella A,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. realizzare una nuova determinazione delle aree di specializzazione ed, eventualmente, degli ambiti di competenza, quali sub-criteri di specificazione delle aree definendone le caratteristiche ed indicando sia una definizione, che un criterio logico univoco di individuazione – andando ad esempio nella direzione di indicare per il Diritto civile, in via simmetrica al sistema adottato con il Diritto penale, l'accorpamento delle attuali materie in un'unica area di specializzazione –;
   2. esplicitare il coordinamento tra le aree di specializzazione e le materie di competenza delle associazioni specialistiche;
   3. ponderare un'adeguata attenzione per i principi di non concentrazione e concorrenza;
   4. rispettando il disposto dell'articolo 9, legge n. 247, sia eliminata l’«unicità del titolo»;
   5. garantire l'organizzazione e fruibilità anche on line dei percorsi formativi su tutte le materie ed in tutto il territorio nazionale;
   6. verificare la possibilità per altri operatori di attivare percorsi specializzanti presso le università, anche al fine di garantire un regime di concorrenza nell'offerta formativa, utile ad una limitazione degli oneri per i partecipanti, ancor più se giovani avvocati, con limitate disponibilità economiche;
   7. intervenire sulla ponderata indicazione dei requisiti per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale eliminando comunque il colloquio d'esame;
   8. individuare diversi ed equilibrati requisiti per il mantenimento del titolo, valorizzando l'effettivo esercizio dell'attività professionale;
   9. stralciare agli articoli 8 e 11, il riferimento «almeno pari a cinquanta per anno» dagli incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità necessari, nel quinquennio precedente, al riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale e, nel triennio precedente, per il mantenimento dello stesso titolo di specialista, ovvero diminuirne ad «almeno dieci per anno» qualora rimanga la frammentazione delle specializzazioni in diritto civile.
Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Businarolo.