CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2014
330.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03979 Toninelli e Cozzolino: Sull'attribuzione dell'incarico di capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto di sindacato ispettivo si forniscono di seguito i seguenti elementi:
   si premette che il DAGL è stato istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha specificato le funzioni della struttura dipartimentale, nel cui ambito sono confluite altrettante strutture di livello dirigenziale generale, ivi compresa quella afferente l'Ufficio di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (rectius ora «Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo»). Contestualmente, infatti, l'articolo 12 del medesimo decreto legislativo ha abrogato l'articolo 23, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
  Tale organizzazione dipartimentale, a partire del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000, primo provvedimento di adeguamento dell'organizzazione delle strutture della Presidenza dei Consiglio dei ministri alle disposizioni dei citato decreto legislativo n. 303 del 1999, e fino al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012, recante l'attuale organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rimasta pressoché immutata, così come sostanzialmente invariati sono rimasti i compiti affidati a ciascuno degli Uffici di cui si compone il Dipartimento in questione.
  Relativamente alla nomina del Capo del DAGL, così come previsto per tutti i capi dei dipartimenti e degli uffici autonomi della Presidenza del Consiglio, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 18 e 28 della legge n. 400 del 1988 che individuano le categorie di personale tra le quali il Presidente del Consiglio sceglie i soggetti cui affidare i suddetti incarichi, che assumono una particolare valenza e caratterizzazione nell'ambito del rapporto istituzionale con il Governo in carica, essendo la durata del medesimo incarico fissata per legge fino al giuramento del nuovo Governo.
  In particolare, trattasi di magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati, professori universitari di ruolo ovvero persone, pur non appartenenti ai ruoli della Pubblica Amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiamo svolto attività in organismi, enti o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale, scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro.
  Dal curriculum professionale e formativo dell'avvocato Manzione, pubblicato, ai sensi di quando previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, sul sito internet del Governo – Sezione amministrazione trasparente; personale; dirigenti; curriculum – risulta all'evidenza che l'interessata è laureata in giurisprudenza ed è in possesso di una qualificata specializzazione postuniversitaria in quanto abilitata Pag. 12alla professione forense e all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nonché cultrice della materia presso l'Università di Pisa e ricercatrice presso il CNR e magistrato onorario per oltre un decennio.
  Inoltre, in merito alle esperienze professionali, è altresì confermato che l'avvocato Manzione, oltre all'incarico di comandante della polizia municipale, è stata titolare di diversi qualificanti incarichi dirigenziali di livello apicale, tra cui, non da ultimo, quello di direttore generale presso il comune di Firenze.
  Pertanto, l'incarico di Capo del DAGL, conferito all'avvocato Manzione è pienamente conforme al descritto quadro giuridico di riferimento, rispettando sia i requisiti oggettivi che soggettivi richiesti dalle specifiche disposizioni di legge.
  Il medesimo incarico, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole interpellante circa l'ipotetica pronuncia della Corte dei conti in ordine all'assenza dei requisiti per la nomina da parte dell'avvocato Manzione, è stato regolarmente ammesso al visto dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio il 15 aprile 2014, e alla registrazione della stessa Corte dei conti in data 30 aprile 2014.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015,
   osservato che l'articolo 24, del disegno di stabilità dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per complessivi 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge;
   rilevato che l'articolo 25, commi da 1 a 4, del disegno di legge di stabilità reca disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale e che gli stanziamenti previsti, per il 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che ammontano a 2.744,97 milioni di euro, diminuiscono di circa 94 milioni di euro rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio per il 2014;
   evidenziato che, nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) le risorse relative al programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità, nel cui ambito si colloca il capitolo 2108, con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 pari a 28,82 milioni di euro sono ridotte in misura pari a 8,3 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 3,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015;
   evidenziato che la disposizione dell'articolo 17, comma 9, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie, sembrerebbe non congrua rispetto ai principi di cui agli articoli 117 e 33 della Costituzione così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;
   rilevato che l'articolo 17, comma 13, incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
   evidenziato che l'articolo 17, comma 14, istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), che viene contestualmente soppresso, e che il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015;
   considerato che l'articolo 19, prevedendo una riduzione dei trasferimenti per lo sviluppo di progetti di Zona franca urbana, già oggetto di concertazione con le Regioni, andrebbe valutato alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e Regioni;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 21, commi da 1 a 3, detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego;
   evidenziato, al riguardo, che il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018;
   evidenziato, altresì, che l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche Pag. 15per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
   ricordato che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010 e che le Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013) avevano posto una condizione in cui si chiedeva al Governo di tenere conto del fatto che «le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere una tantum e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione»;
   rilevato che l'articolo 21, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato;
   sottolineato, in particolare, che la disposizione proroga le misure di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, come definite dall'articolo 24 della legge n. 488 del 1998, con cui è stato stabilito, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico ivi richiamato, che per il triennio 2011-2013 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale;
   ricordato che il sopra citato articolo 24 della legge n. 488 del 1998 fa riferimento agli stipendi, all'indennità integrativa speciale e agli assegni fissi e continuativi «dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica»;
   considerato, al riguardo, che andrebbe chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, che sembra escludere talune categorie di personale non contrattualizzato quali, ad esempio, il personale della Banca d'Italia, Consob e altre istituzioni similari;
   evidenziato che l'articolo 21, comma 14, autorizza, dal 1o gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore;
   osservato, in proposito, che tale disposizione sottrae impropriamente una materia rilevante dalla sede della contrattazione, recando un contenuto che parrebbe di natura ordinamentale;
   rilevata la necessità di verificare la sostenibilità delle misure per il contenimento della spesa degli enti territoriali, in considerazione dell'impatto che le stesse possono avere sulla capacità degli enti stessi di assolvere le funzioni loro assegnate ed erogare servizi ai cittadini;
   considerata, altresì, l'opportunità, con riferimento all'articolo 35, comma 13, di valutare la ragionevolezza di prevedere uguali criteri per le riduzioni di spesa di città metropolitane e province, in considerazione del fatto che alle città metropolitane sono attribuite funzioni di rilievo molto maggiore rispetto alle province;Pag. 16
   osservato, inoltre, che, l'articolo 43, al comma 1, n. 1), stabilisce l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei con la finalità di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
   fatto presente, al riguardo, che secondo la lettera della disposizione in esame, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni;
   rilevata, in proposito, l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto disposto dal comma 90, dell'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, del quale è espressamente previsto che «restino ferme» le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell'altro caso, alle province,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 21, comma 1, si valuti la congruità dell'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato anche alla luce della condizione posta dalle Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013);
   b) all'articolo 21, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione degli effetti della norma anche alle categorie di personale non contrattualizzato non ricomprese nell'ambito soggettivo di applicazione della predetta disposizione;
   c) all'articolo 35, comma 13, si valuti la ragionevolezza di prevedere uguali criteri per le riduzioni di spesa di città metropolitane e province, in considerazione del fatto che la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha attribuito alle città metropolitane funzioni di rilievo maggiore rispetto alle province e trasmette gli emendamenti approvati.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015;
   osservato che l'articolo 24, del disegno di stabilità dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per complessivi 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge;
   rilevato che l'articolo 25, commi da 1 a 4, del disegno di legge di stabilità reca disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale e che gli stanziamenti previsti, per il 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che ammontano a 2.744,97 milioni di euro, diminuiscono di circa 94 milioni di euro rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio per il 2014;
   evidenziato che, nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) le risorse relative al programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità, nel cui ambito si colloca il capitolo 2108, con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 pari a 28,82 milioni di euro, sono ridotte in misura pari a 8,3 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 3,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di rivedere la riduzione operata con riferimento agli stanziamenti relativi al programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità.