CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2014
329.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (C. 2577 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 2577 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri»;
   preso atto dei contenuti dell'articolo 5, che attribuiscono alle istituzioni finanziarie italiane, all'apertura di conti finanziari, obblighi di due diligence e di raccolta di informazioni non solo nei confronti di cittadini statunitensi ovunque residenti, ma anche nei confronti di tutti gli altri cittadini fiscalmente non residenti in Italia, ivi compresi, dunque, i clienti di Paesi dell'Unione europea;
   rilevato in proposito che tale aggravio informativo appare potenzialmente oneroso per gli intermediari e le istituzioni finanziarie italiane e rischia di ripercuotersi sulle condizioni praticate ai cittadini non residenti fiscalmente in Italia, con possibili effetti di disparità di trattamento e di discriminazione tra clienti italiani e clienti residenti in altri Paesi, anche dell'Unione europea;
   visti inoltre i contenuti dell'articolo 6 che prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle informazioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito ad assicurare che, nell'attuazione dell'Accordo – con particolare riferimento alla disciplina di cui all'articolo 6 che prevede la possibilità di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera – sia garantito il rispetto della normativa europea di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone Pag. 116fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

  e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica in esame determinano un aggravio di oneri per le istituzioni finanziarie italiane e, in caso affermativo, di introdurre disposizioni volte a garantire la parità di trattamento tra i cittadini italiani e gli altri cittadini europei.