CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 ottobre 2014
325.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2681 Governo, approvato dal Senato, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;
   preso atto che gli articoli 6 e 12 introducono, rispettivamente, una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto alla prima;
   rilevato che l'articolo 6 disciplina sia il procedimento in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti sia quello in presenza degli stessi, senza specificare cosa si intenda per portatore di handicap grave;
   evidenziato che, diversamente, all'articolo 12 si chiarisce che per portatore di handicap grave ci si riferisce alle situazioni indicate dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e che, pertanto, si è in presenza di handicap «grave» quando si renda «necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una definizione di handicap grave, analogamente a quanto previsto all'articolo 12.