CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 35. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria). – 1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la sospensione del processo per un tempo non superiore a 180 giorni.
  3. Le parti, nei limiti di cui all'articolo 809, comma 1, codice di procedura civile, nominano gli arbitri ai sensi dell'articolo 810, comma 1, codice di procedura civile. In mancanza della nomina ai sensi dell'articolo 810, comma 1, la parte che ha fatto l'invito può procedere ai sensi dell'articolo 810, comma 2, codice di procedura civile oppure rivolgersi al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello dove pende la controversia.
  4. Quando il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale e in ogni caso entro il termine di cui al comma 2, il processo, a cura della parte più diligente, deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione, il processo si estingue a norma degli articoli 307 e 338 codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile ai sensi degli articoli dall'827 all'831 codice di procedura civile. Ove il lodo abbia deciso un processo pendente innanzi alla Corte di Appello l'impugnazione deve essere presentata presso la medesima Corte di Appello e assegnata alla sezione presso cui pende il giudizio originario.
  5. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.
  6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
1. 25. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 sostituire le parole: dinanzi al tribunale o in grado di appello pendenti con le seguenti parole: pendenti in primo grado dinanzi al tribunale oppure in unico grado.

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  Conseguentemente:
   al comma 1, dopo le parole: nelle quali la causa non è stata assunta in decisione aggiungere le seguenti: e non sono state pronunciate sentente parziali su domande e non definitive su questioni, anche ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile;
   al comma 3, dopo le parole: e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza aggiungere il seguente periodo: Il lodo è impugnabile ai sensi del Capo V del Titolo Vili del Libro IV del codice di procedura civile; l'impugnazione per nullità è sempre ammessa anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e la Corte d'appello, se accoglie l'impugnazione, decide la controversia nel merito;
   sopprimere il comma 4.
1. 29. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
* 1. 36. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
* 1. 27. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: istanza congiunta inserire le parole: o aderendo alla proposta del Giudice.
1. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 28. Sisto.

  Al comma 1, sopprimere dalle parole: Tale facoltà è consentita fino alla fine del comma.
1. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 50.000 con le parole: 100.000.
1. 2. Molteni.

  Al comma 1, dopo le parole: o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, aggiungere le seguenti parole: di valore non inferiore a 50.000 euro.
1. 26. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 ultimo periodo, dopo le parole: dissenso scritto, aggiungere le seguente: motivato.
1. 127. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:
  1-bis. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono ad adottare con circolare la disposizione per l'applicazione delle disposizioni del comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito.
1. 3. Molteni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone, a cura della parte più diligente, la trasmissione di copia del fascicolo d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, nei limiti di cui all'articolo 809, Pag. 98comma 1, codice di procedura civile, sono individuati, concordemente dalle parti o, in caso di mancato accordo su uno o più arbitri, dal presidente del Consiglio dell'ordine tra magistrati in pensione, professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. La dichiarazione di disponibilità non è necessaria per gli arbitri nominati grettamente dalle parti.

  Conseguentemente:
   al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La Corte di Appello adita ai sensi dell'articolo 828 codice di procedura civile decide ai sensi dell'articolo 830 codice di procedura civile. Se la Corte di Appello decide ai sensi dell'articolo 830, comma 2, del codice di procedura civile non è necessaria la riassunzione del giudizio di cui al presente comma.;
   al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.
1. 126. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina del collegio arbitrale o, qualora le parti lo decidano concordemente, di un arbitro unico.
  L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza.

  Conseguentemente:
   al comma 5, primo periodo, le parole: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti:, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini ai collegi professionali, nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e;
   al comma 5-bis, inserire in fine il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale.
1. 16. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni Pag. 99condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
1. 15. Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nomina del collegio arbitrale con le seguenti: nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile.
* 1. 6. Molteni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nomina del collegio arbitrale, con le seguenti: nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile.
* 1. 136. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo la parola: nomina inserire le seguenti: dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure.
** 1. 7. Molteni.

  Al comma 2, dopo la parola: nomina, inserire le seguenti: dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure.
** 1. 37. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina, inserire le seguenti: dell'arbitro unico ovvero.
1. 38. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire le parole: del collegio arbitrale con le seguenti: dell'arbitro.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: Gli arbitri sono individuati con le seguenti: l'arbitro è individuato;
   b) al comma 3, sostituire le parole: agli arbitri, con le seguenti: all'arbitro.
1. 5. Molteni.

  Al comma 2, nell'intero comma, le parole: ad euro 100.000, sono sostituite dalle seguenti: ad euro 50.000.
1. 40. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: 100.000, con la seguente: 50.000.
1. 128. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico.
1. 39. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico.
1. 41. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Gli arbitri sono individuati con le parole: L'arbitro se non è individuato.
1. 4. Molteni.

Pag. 100

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: concordemente dalle parti o con le parole: concordemente dalle parti è designato.
1. 8. Molteni.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: concordemente dalle parti o inserire le seguenti:, in mancanza di accordo,.
1. 42. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, le parole: avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine, sono sostituite con le seguenti: avvocati iscritti da almeno tre anni nell'albo dell'ordine.
1. 236. Di Lello.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine circondariale inserire le seguenti: ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,.
1. 43. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione con le seguenti: tra gli avvocati iscritti, indicati dalle parti,.
1. 30. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: negli ultimi cinque anni.
1. 129. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni con le seguenti: negli ultimi dieci anni.
1. 31. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2, dopo la parola: cinque aggiungere le seguenti: e non più di trentacinque.
1. 138. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: circondariale.
1. 140. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: per una intera consiliatura con le seguenti: per due consiliature.
1. 32. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Sopprimere il comma 4.
1. 9. Molteni.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro centoventi giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni.
1. 226. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: centoventi e sessanta rispettivamente con: novanta e trenta.
1. 17. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4 sostituire le parole: deve essere riassunto entro il termine perentorio Pag. 101dei successivi sessanta giorni con le seguenti: deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.
1. 34. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. è aggiunta la frase: è in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito dei lodo sia prorogato di ulteriori sessanta giorni.
1. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 4 sostituire le parole: prorogato di ulteriori trenta giorni con le seguenti: prorogato di ulteriori sessanta giorni.
1. 33. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 5, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
1. 141. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 5 sostituire le parole: possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri con le seguenti: sono formate apposite tabelle per la definizione dei compensi degli arbitri ridotti alla metà.
1. 135. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costrizione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 11. Molteni, Caparini.

  Al comma 5-bis, sopprimere le parole: le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché.
1. 142. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:
  5-ter. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.
  5-quater. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-ter, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
1. 44. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

Pag. 102

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
  5-ter. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  5-quater. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.
  5-quinquies. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.
  5-sexies. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.
  5-septies. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.
  5-octies. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.

  Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015.
1. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun amo, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica Pag. 103all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore, della produzione netta ai fini dall'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
1. 01. Bonafede, Agostinelli, Turco, Businarolo, Colletti, Sarti, Ferraresi.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 8. Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte.

  Conseguentemente:
   alla rubrica del Capo II, dell'articolo 2, nonché al comma 5, sostituire le parole:
da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;
   all'articolo 6, nella rubrica, nonché al comma 5, lettere a), b) e c), sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte.
2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 dopo le parole: da uno o più avvocati inserire le seguenti: o da uno o più commercialisti.

  Conseguentemente:
   al comma 5 dopo le parole:
di uno o più avvocati inserire le seguenti: o di uno o più commercialisti;
   al comma 6 dopo le parole: Gli avvocati inserire le seguenti: o i commercialisti e alla rubrica dopo le parole: da uno o più avvocati inserire le seguenti: o da uno o più commercialisti).
2. 7. Pagano.

  Al comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero all'Avvocatura dello Stato.
2. 10. Sisto.

  Al comma 2 sostituire le parole: non superiore a tre mesi, con le seguenti: non superiore a cinque.
2. 38. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Pag. 104

  Al comma 2, lettera a), le parole: tre mesi sono sostituite con le parole: quattro mesi.
2. 1. Molteni.

  Al comma 2 sostituire le parole: prorogabile per ulteriori trenta giorni con le seguenti: prorogabile per ulteriori sessanta giorni.
2. 19. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2, alla lettera b) eliminare, in fine, le parole: o vertenti in materia di lavoro.
*2. 5. Bazoli.

  Al comma 2, alla lettera b) eliminare, in fine, le parole: o vertenti in materia di lavoro.
*2. 9. Sisto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
2. 11. Chiarelli.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta.
2. 2. Molteni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Alla rubrica del CAPO II aggiungere infine le seguenti parole:
  O DA UNO O PIÙ COMMERCIALISTI).
2. 6. Pagano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 27. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sopprimerlo.
*3. 12. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, sopprimere le parole:
nei casi di cui al comma 1;
   sopprimere i commi 6 e 7.
3. 28. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Molteni.

  Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:
  Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento dei danno da Pag. 105circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis dei decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
*3. 3. D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere i primi due periodi e sostituirli col seguente:
  Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie in materia di risarcimento dei danno da circolazione di veicoli e natanti e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis dei decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
*3. 10. Chiarelli, Marotta, Abrignani.

  Al comma 1, dopo le parole: circolazione di veicoli e natanti, aggiungere le seguenti: ovvero una controversia nelle materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,.
3. 17. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: convenzione di negoziazione assistita aggiungere le seguenti: o di mediazione;
   dopo le parole: esperimento del procedimento di negoziazione assistita aggiungere le parole: o di mediazione.

  Conseguentemente, sostituire le parole: è condizione di procedibilità con le seguenti: sono condizione di procedibilità.
3. 16. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,.
3. 18. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: centomila.
3. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
3. 20. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. 9. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.
3. 2. Molteni.

Pag. 106

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La condizione di procedibilità è ottemperata qualora, in via alternativa, si sia esperito il procedimento di negoziazione assistita ovvero uno dei procedimenti di cui agli articolo 1 e 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
3. 21. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
3. 11. Sisto.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.

  Conseguentemente, il secondo periodo è soppresso.
3. 4. Pagano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime.
3. 22. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
3. 8. Molteni.

  Al comma 6, sostituire le parole: all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione con le seguenti: la parte che ne abbia diritto è ammesso.
3. 13. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: all'avvocato aggiungere le seguenti: o al Commercialista incaricato;.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'Avvocato o al Commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'Avvocato o il Commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
3. 5. Pagano.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente Pag. 107all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
3. 23. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02.
3. 24. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il relativo compenso è liquidato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
3. 25. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 7.
*3. 14. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Sopprimere il comma 7.
*3. 26. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'avvocato aggiungere le seguenti: o del commercialista;.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: dagli avvocati designati con le seguenti: dagli avvocati o dai commercialisti designati.
4. 2. Pagano.

  Al comma 3 dopo le parole: avvocati designati inserire le parole: in tal caso le parti sono dispensate dall'obbligo di conciliazione se legislativamente previsto.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente comma 4: ugualmente la parte che ha proposto la convenzione di negoziazione assistita, qualora l'invio non sia seguito da risposta trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto o sia seguito da rifiuto immotivato, è dispensata dall'obbligo di conciliazione se legislativamente previsto.
4. 3. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3, è in fine aggiunto il seguente comma:
  4. Prima della proposizione di una domanda giudiziale, se una delle parti ha invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ed a tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.
4. 1. Molteni.

Pag. 108

  Dopo l'articolo 4, inserire l'articolo 4-bis:

Art. 4-bis.
(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta».

  2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato».

  3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile».
4. 01. Molteni.

ART. 5.

  Al primo comma sostituire le parole: L'accordo che compone la controversia con le parole: L'accordo, comunque raggiunto, che compone una controversia avente ad oggetto diritti disponibili.

  Sostituire il quarto comma con il seguente: Costituisce illecito deontologico per l'avvocato che abbia partecipato alla redazione di un accordo difendere, nell'eventuale giudizio di impugnazione, la parte che impugni l'accordo stesso.

Pag. 109

  Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: a seguito della convenzione.
5. 10. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli avvocati aggiungere le seguenti: o dai commercialisti.

  Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: Gli avvocati aggiungere le seguenti: o i commercialisti.
5. 4. Pagano.

  Al comma 1 dopo le parole: ipoteca giudiziale inserire le seguenti parole: ai sensi e per gli effetti degli articoli 474 e 475 cpc.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. L'accordo di cui al comma precedente è esente da imposta di registro.;
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Gli avvocati attestano altresì la conformità delle copie all'originale sottoscritto ed appongono, salva l'ipotesi di cui al comma 3, la formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c. anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.;
   al comma 3, dopo le parole: a ciò autorizzato inserire le seguenti: o dagli avvocati che le assistono.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli accordi di negoziazione per importi non superiore ad euro 50.000,00 non sono soggetti a pagamento dell'imposta di registro; per quelli di importo superiore si applica l'imposta di registro nella misura del 50 per cento della tassa fissa e sono esenti dall'imposta di bollo qualsiasi sia il loro importo.
5. 17. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
5. 30. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: alle norme imperative e.
5. 11. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e all'ordine pubblico.
5. 12. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: integralmente trascritto inserire le seguenti: a pena di nullità,.
5. 5. Sisto.

  Al comma 2-bis aggiungere infine le parole: ovvero allegato in copia dichiarata conforme all'originale.
5. 13. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. L'accordo di cui al comma 1, non è soggetto alla registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. 16. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 3, dopo le parole: deve essere autenticata inserire la parola: anche.
5. 7. Sisto, Chiarelli.

Pag. 110

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di, euro duecentomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

  Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
  «Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
5. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di'euro centomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

  Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
  «Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
5. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro cinquantamila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente».

  Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
  «Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
5. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nei caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro trentamila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente».

  Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
  «Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
5. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

Pag. 111

  Al comma 4, inserire in fine le seguenti parole:, salva la sussistenza di vizi della volontà o fatti illeciti.
5. 8. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4, inserire in fine le seguenti parole:, salva la sussistenza di induzione in errore, violenza o comunque fatti illeciti.
5. 9. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4-bis, dopo le parole: integralmente trascritto inserire le seguenti:, a pena di nullità,.
5. 6. Sisto.

  Al comma 4-bis aggiungere in fine le parole: «ovvero allegato in copia dichiarata conforme all'originale».
5. 14. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 5, inserire l'articolo 5-bis:

Art. 5-bis.
(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione).

  1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: «codice civile» la seguente frase: «Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dai comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata all'eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile.».
5. 01. Molteni.

  Dopo l'articolo 5, inserire l'articolo 5-ter:

Art. 5-ter.
(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa).

  1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.
  2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto. Pag. 112
  3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
5. 02. Molteni.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 10. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*6. 6. Pagano.

  Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: «tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale», sono sostituite dalle seguenti; «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
  2. Al numero 2 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  3. All'articolo 4 comma 5 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: «entro novanta giorni dal deposito del ricorso», sono sostituite dalle seguenti: «entro settanta giorni dal deposito del ricorso».
  4 All'articolo 4 comma 16 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole; «sentiti i coniugi» aggiungere le parole: «in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
  6, All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le parole: «entro settanta giorni».
  7 All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole; «nel giorno da lui stabilito», con le seguenti: «entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
  8 All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 3 numero 2 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della legge».
  9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera b) dopo le parole: «31 maggio 1995, numero 218», aggiungere: «nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale Pag. 113previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-bis) della legge e i decreti di omologa della separazione consensuale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
6. 11. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: un avvocato aggiungere le seguenti: o un commercialista;.

  Conseguentemente,
   al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:
L'avvocato della parte è obbligato con le seguenti: L'Avvocato o il Commercialista sono obbligati»;
   al comma 4 dopo le parole: All'avvocato aggiungere le seguenti: o al Commercialista;
   al comma 5, lettere a), b) e c), dove ricorrono le parole: da uno o più avvocati aggiungere le seguenti: o da uno o più commercialisti.;
   e alla rubrica dopo le parole: da uno o più avvocati inserire le seguenti: o da uno o più commercialisti.
6. 7. Pagano.

  Sopprimete il comma 2.
6. 23. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
6. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo ed al secondo periodale parole: «procuratore della Repubblica presso il Tribunale e» sono sostituite con le seguenti: «Presidente dei Tribunale»;
   b) al terzo periodo, le parole: «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che,» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Tribunale»;
   c) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'accordo».
6. 13. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Non si può procedere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al comma 1 in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
6. 12. Chiarelli.

  Al comma 2 sopprimere il primo capoverso.
6. 15. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2 dopo le parole: ovvero economicamente non autosufficienti aggiungere le seguenti: purché di età inferiore agli anni 25.
6. 14. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Pag. 114

  Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, con le seguenti: «al presidente del tribunale competente, il quale, richiesti tutti i necessari chiarimenti utili a ritenere».

  Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».
6. 1. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente con le seguenti: al presidente del tribunale competente.

  Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.».
6. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2 sopprimere le parole: fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e.
6. 116. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo le parole: e le hanno informate aggiungere le seguenti; dei rispettivi diritti e obblighi,.
6. 9. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3 sostituire le parole: L'avvocato della parte è obbligato con le seguenti: Le parti trasmettono.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
6. 117. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: trasmettere, inserire le seguenti: anche mediante posta elettronica certificata.
6. 113. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: trasmettere, inserire le seguenti: anche mediante notificazione.
6. 114. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: venti giorni.
6. 115. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, è in fine aggiunto il seguente periodo:
  L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili dei matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificandone la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa.
6. 3. Molteni.

Pag. 115

  Sopprimere il comma 4.
6. 18. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La violazione della prescrizione di cui al comma 3 comporta per l'avvocato la sospensione dalla professione per dieci giorni.
6. 21. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La violazione della prescrizione di cui al comma 3 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.
6. 20. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 4, dopo le parole: all'avvocato che viola, inserire le seguenti parole: senza giustificato motivo.
6. 80. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.
6. 16. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le parole: da euro 300 a euro 1000.
6. 22. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 5.000.
6. 19. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 4, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 5000 a euro 50.000.
*6. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 5000 a euro 50.000.
*6. 110. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza.
6. 8. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione acquista data dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile.
6. 17. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato al Tribunale per l'omologazione. Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo sentito il parere del P.M. Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modificazioni dell'accordo raggiunto. Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori Pag. 116di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale potrà rifiutare l'omologazione.
6. 24. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita).

  1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari.
6. 02. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente:

Art. 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).

  1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati».
* 6. 020. Bazoli.

  Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente:

Art. 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).

  1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».
*6. 01. Sisto.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo le parole: non possono essere utilizzate nel giudizio aggiungere le seguenti: tra le stesse parti.
9. 1. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione di 1 credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.Pag. 117
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
  5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate Fondi di bilancio».
9. 02. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate anti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 103, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio».
9. 01. Molteni.

Pag. 118

ART. 10.

  Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali).

  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti, al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

  2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle reazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
10. 2. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1 dopo le parole: da uno o più avvocati aggiungere le seguenti: «o da uno o più commercialisti.
10. 1. Pagano.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
   a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
   b) astensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, Pag. 119hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
   c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
   d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;
   e) la facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
   f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
   g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e siti, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
   h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
   i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
   l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

  2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per espressione del relativo parere.
10. 01. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali).

  a) 1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente: Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
10. 02. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 11.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al consiglio Pag. 120dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia.
11. 1. Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: con cadenza annuale con le seguenti: ogni nove mesi.
11. 2. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: cadenza semestrale.
11. 3. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti).

  1. All'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» aggiungere le seguenti: «il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge».
11. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 12.

  Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

Art. 12.

  1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini le forme e le modalità per il procedimento di separazione personale dei coniugi prevedendo:
   a) allo scopo di semplificare la procedura che tende alla separazione personale dei coniugi e in particolare alla semplice omologazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi alleggerendo da un lato la magistratura di adempimenti e procedimenti ritenuti non necessari e dall'altro il cittadino da oneri che possono essere superati senza che questo comporti rischio di pregiudizio per gli stessi o per la loro prole;
   b) che la decisione in merito alla separazione personale dei coniugi sia di competenza del giudice collegiale nel caso vi siano figli minorenni e del giudice monocratico in assenza di figli ovvero ove vi siano solo figli maggiorenni anche quando la maggiore età sia raggiunta nel corso del procedimento;
   c) una procedura semplificata in caso di separazione consensuale, in aggiunta a quello di cui all'articolo 711, che preveda in particolare che le parti non debbano comparire innanzi al Presidente del Tribunale per l'omologazione delle condizioni;
   d) che nella procedura di cui al punto c) in assenza di figli, l'omologa sia pronunziata in camera di consiglio a seguito di controllo formale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un avvocato per parte e di controllo sostanziale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, ovvero in caso di assistenza tecnica.
12. 23. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

Pag. 121

  Sopprimerlo.
**12. 150. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sopprimerlo.
**12. 9. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
**12. 2. Molteni.

  Sopprimerlo.
**12. 5. Pagano.

  La parola: facoltativa, ove ricorra è soppressa.
*12. 1. Molteni.

  Al primo e al terzo comma eliminare la parola: facoltativa.
*12. 7. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 e al comma 3, sopprimere la seguente parola: facoltativa.
*12. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola facoltativa con la seguente: obbligatoria.
*12. 4. Bazoli.

  Al comma 1, le parole: facoltativa di sono sostituite dalle seguenti: di almeno.

  Conseguentemente, al camma 3, le parole: facoltativa di sono sostituite dalle seguenti: di almeno.
12. 22. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: ovvero, fino alla fine del comma.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo medesimo;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;
   c) alla lettera c), sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima.;
   al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo;
   a)
sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».
12. 10. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 dopo le parole: economicamente non autosufficienti aggiungere le seguenti: purché di età inferiore agli anni 25.
12. 15. Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Pag. 122

  A comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo.
12. 11. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3 sostituire le parole: con l'assistenza facoltativa di un avvocato con le seguenti: con l'assistenza facoltativa di almeno un avvocato.
12. 16. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo le parole: L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale sono aggiunte le seguenti: mobiliare e immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e di mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario.
12. 8. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione.
12. 12. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente.
12. 13. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 6 sostituire le parole: ricevuto dall’ con le seguenti: ricevuto dal sindaco, quale.
12. 18. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 6 sostituire le parole: in misura superiore all'imposta fissa di bollo con le seguenti: in misura superiore ai tre quarti dell'imposta fissa di bollo.
12. 21. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 6 sostituire le parole: in misura superiore all'imposta con le seguenti: in misura superiore alla metà dell'imposta.
12. 19. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 6 dopo le parole: in misura superiore all'imposta fissa di bollo aggiungere le seguenti: , ridotta di un terzo,.
12. 20. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 7 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’ con le seguenti: a decorrere dall’.
12. 17. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 12, inserire l'articolo 12-bis.

Art. 12-bis.
(Negoziazione assistita incentivi fiscali).

  1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso Pag. 123della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.
  2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
  «Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
12. 010. Molteni.

  Dopo il Capo II inserire il seguente:

Capo II-bis.
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1-bis, sono soppressi i seguenti periodi: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione»;
   b) all'articolo 8:
    al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: «Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento»;
    al comma 4-bis, dopo le parole: «mancata partecipazione» sono inserite le seguenti: «o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione»;
   c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione ai sensi»;
   d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «ordini professionali», inserire le seguenti: «nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;
   e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: «01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche».

Art. 11-ter.
(Tentativo di conciliazione).

  1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un Pag. 124avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».
12. 05. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  «L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa delle quali da atto in apposito processo verbale.
  L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».
12. 02. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi).

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo a avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione, ovvero dalla data certificata l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
  2. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».
  3. M'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero alla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero alla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è sempre comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere Pag. 125separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di scioglimento o di Cassazione degli effetti civili del matrimonio proposte dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.»
12. 01. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
  13. All'articolo 13 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, il comma 3-bis è soppresso.
13. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nel caso di assoluta novità della questione trattata o.
13. 4. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la parola: assoluta.
13. 10. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la parola: dirimenti aggiungere le seguenti: ovvero quando il diritto azionato è legittimamente dubbio.
13. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 92, aggiungere il seguente comma:
  Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
13. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 dopo le parole: può compensare aggiungere le seguenti: parzialmente, salvo il caso di soccombenza reciproca per le quali può compensare integralmente,.
13. 8. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 dopo le parole: può compensare aggiungere le seguenti: solo parzialmente salvo che sussistano altri gravi motivi.
13. 7. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 dopo le parole: può compensare aggiungere le seguenti: anche parzialmente.
13. 6. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Pag. 126

  Al comma 1 dopo le parole: può compensare aggiungere le seguenti: parzialmente.
13. 5. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’ con le seguenti: a decorrere dall’.
13. 9. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Memorie e richieste istruttorie).

  1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Se richiesto, il giudice concede alle parti:
    1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    2) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria»;
   b) il settimo comma è sostituito dal seguente:
  «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi».
13. 03. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Termini per comparire).

  1. All'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo camma, le parole: «di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquanta giorni e non superiori a settanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e non minori di novanta giorni e non superiori a centodieci giorni se si trova all'estero»;
   b) il terzo comma è abrogato.
13. 02. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Tentativo di conciliazione).

  1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».
13. 01. Mazziotti Di Celso.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – (Norme relative al consulente d'ufficio). – 1. All'articolo 192 del codice di procedura civile, alla fine del primo Pag. 127comma è aggiunto il seguente periodo: «e con l'avvertimento che è causa di astensione o ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a stesse riferibili. Di tali circostanze deve darne conoscenza alle parti e al giudice entro tre giorni prima dell'udienza di comparizione a mezzo Pec e con dichiarazione depositata in cancelleria.».
  2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto alla fine il seguente capoverso: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento.».
  3. Alla fine dell'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunta la seguente frase: «Entro 30 giorni da tale udienza e non prima di sette giorni il consulente deve dare inizio alle indagini.».
  4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del secondo comma è inserita la seguente frase: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, tranne che per speciali difficoltà dell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto depositato in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita in cancelleria u supplemento di relazione che sia resa necessaria dalle osservazioni delle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria da atto alle parti di ogni avvenuto deposito il giorno stesso in cui è stato effettuato.

  I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati dal Giudice, per una sola volta, su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze; in questo caso nell'ordinanza con cui fissa i nuovi termini, non superiori alla metà dei termini già concessi, il Giudice dispone che il compenso per la consulenza sia ridotto obbligatoriamente nella misura di un terzo dell'importo complessivamente determinato che non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di nel processo. In caso di mancato deposito della consulenza nonostante la proroga il indice dispone la revoca dell'incarico al consulente con la restituzione alle parti dell'eventuale qualsiasi anticipo; con lo stesso provvedimento nomina un nuovo consulente. Se non ritiene di provvedere alla revoca, concede un ulteriore proroga nel qual caso riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo come sopra determinato.».
14. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire il primo comma con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda a norma dell'articolo 702-ter, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta e previo invito alle parti ad effettuare, a pena di decadenza, nella tessa udienza, le attività di cui al 5o comma dell'articolo 183 e ad indicare, sempre a pena di decadenza nella stessa udienza, i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, fissa una nuova udienza ente e perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e per produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».
14. 3. Chiarelli.

Pag. 128

  Al comma 1 sostituire le parole: nella stessa udienza con le seguenti: nel termine perentorio di trenta giorni.
14. 9. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 sostituire le parole: nella stessa udienza con le seguenti: nel termine perentorio di venti giorni.
14. 8. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 sostituire le parole: nella stessa udienza con le seguenti: nel termine perentorio di quindici giorni.
14. 10. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a sessanta giorni.
14. 7. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a quaranta giorni.
14. 5. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a trenta giorni.
14. 4. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al primo comma, nel testo dell'articolo 183-bis introdotto dal decreto sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non inferiore a venti giorni prima dell'udienza.
14. 1. Bazoli.

  Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a venti giorni.
14. 6. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno con le seguenti: a decorrere dal sessantesimo giorno.
14. 11. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno con le seguenti: a decorrere dal quarantesimo giorno.
14. 12. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 14, inserire l'articolo 14-bis:

Art. 14-bis.

  L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

(Competenza del giudice di pace)

  1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
  2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno per fatto o di cui agli articoli 2043 e ss. del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad Pag. 129esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
  3. È competente qualunque ne sia il valore:
   1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
   2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;
   3) per le cause in materia di contratti del consumatore;
   4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
   5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
   6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.
14. 01. Molteni.

  Dopo l'articolo 14, inserire l'articolo 14-ter:

Art. 14-ter.
(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

  1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono soppresse.
  2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».
  3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.
14. 02. Molteni.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Dichiarazioni rese al difensore)

  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 251-bis è aggiunto il seguente:
  257-ter. – (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
  Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.
  Il giudice valuta le dichiarazioni di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.
14. 06. Sisto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15.
(Dichiarazioni rese al difensore)

  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:
  257-ter. – (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai Pag. 130fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
  Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.
14. 05. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile.
14. 04. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Precisazione delle conclusioni).

  1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «davanti a lui le conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio,».
14. 03. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 15.
(incentivi all'utilizzo del rito sommario di cognizione).

  1.Il ricorso ai procedimenti di cui al Capo III-bis, articolo 702-bis e seguenti, nonché all'articolo 696-bis c.p.c., comporta per la parte che attiva il procedimento un credito d'imposta commisurato alle spese di giudizio sostenute non inferiore al 50 per cento delle stesse.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascun procedimento in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini del e imposte sui redditi, né del valore, della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Pag. 131
  4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
14. 07. Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14 inserire i seguenti:

Art. 14-bis.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 183-bis c.p.c. inserire il seguente:
  comma 1-bis: Entro dieci giorni dall'emissione o dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 1, ciascuna parte può proporre reclamo al collegio avverso la stessa depositando il reclamo nella cancelleria del giudice che lo ha emesso. La cancelleria immediatamente invia telematicamente alle altre parti costituite copia del reclamo. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cancelleria le altre parti possono depositare telematicamente una memoria scritta. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria scritta di cui al periodo precedente il collegio provvede sul reclamo; nel frattempo i termini di cui al comma I restano sospesi fino alla comunicazione alle parti della decisione del reclamo;.

  Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.
14. 013. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, al primo comma le parole: «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta».
14. 08. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 i commi da 47 a 68 sono abrogati.
14. 09. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
14. 010. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è soppresso.
14. 011. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 283 del codice di procedura civile, al secondo comma le parole: «Se l'istanza prevista dal comma che precede Pag. 132è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.» sono soppresse.
14. 012. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 15.

  Al comma 1 sostituire le parole: dichiarazioni di terzi con le seguenti: dichiarazioni scritte provenienti da terzi.
15. 4. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 dopo le parole: dichiarazioni di terzi aggiungere le seguenti: scritte di pugno e sottoscritte dall'estensore.
15. 2. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1 dopo le parole: dichiarazioni di terzi aggiungere le seguenti: sottoscritte dall'estensore.
15. 3. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso articolo 251-ter, primo periodo, dopo le parole: previa identificazione, è aggiunta la parola: anche.
15. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 1 sostituire le parole: ne attesta l'autenticità con le seguenti: ne attesta l'autografia della sottoscrizione.
15. 1. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

ART. 16.

  Sostituire il primo comma con il seguente:
  Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sostituire le parole: «dal 1o agosto al 15 settembre» con le seguenti: «dal 10 agosto al 31 agosto».
16. 2. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° al 31 agosto con le seguenti: dal 6 agosto al 6 settembre.
16. 4. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 agosto aggiungere le seguenti: e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
16. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, in fine aggiungere la seguente frase: Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale.
16. 1. Molteni.

  Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. Le misure organizzative di cui al comma 4 devono essere tali da assicurare il godimento effettivo dei periodi feriali di cui al comma 1 e 2. A tal fine, durante il periodo feriale di cui al comma 2 sono sospesi i termini per il deposito dei provvedimenti e i 10 giorni precedenti e successivi all'inizio e alla fine del periodo feriale di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente al deposito di comparse difensive e provvedimenti giurisdizionali, Pag. 133ferma restando la fissazione di udienze per le attività previste dagli articoli 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
  4-ter. Ai fini del computo dei termini previsti per legge per il deposito di provvedimenti giurisdizionali nonché ai fini della determinazione delle ferie non si tiene conto dei giorni di sabato e domenica.
16. 3. Dambruoso.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

  All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
  1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.
  1-quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-ter non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni.
16. 01. Molteni.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
* 17. 2. D'Alia.

  Sopprimerlo.
* 17. 3. Chiarelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1284 del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente comma: «Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale, dell'istanza di mediazione nonché dell'istanza di negoziazione assistita, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
17. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 1284 codice civile, è sostituito dal seguente: Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, oltre alla sorte capi tale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
17. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, le parole: è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono sostituite dalle seguenti: è pari al 3 per cento in ragione dell'anno.
17. 4. Chiarelli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: rispetto ai procedimenti iniziati.
17. 5. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Pag. 134

  Al comma 2, sostituire la parola: iniziati con la seguente: anche pendenti, nonché le parole: a decorrere dal con le seguenti: alla data del.
17. 6. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2 sopprimere la parola: trentesimo.
17. 7. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 481 dei codice di procedura civile, sostituire le parole: «non è iniziata l'esecuzione» con le seguenti: «non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».
17. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sono depositate oltre il termine di quindici giorni con le seguenti: sono depositate oltre il termine di trenta giorni.
* 18. 9. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 18. 20. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sono depositate oltre il termine di quindici giorni con le seguenti: sono depositate oltre il termine di venti giorni.
18. 8. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  All'articolo 18, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 518, le parole: quindici giorni sono sostituite con le parole: trenta giorni.
18. 2. Molteni, Caparini.

  All'articolo 18, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 518, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: di effettiva.
18. 1. Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a disposizione del debitore con le seguenti: a disposizione delle parti.
18. 7. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  All'articolo 18, al comma 1, alla lettera b), capoverso articolo 543, dopo le parole: trenta giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.
18. 3. Molteni.

  All'articolo 18, comma 1, la lettera c) è abrogata.
18. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

  All'articolo 18, al comma 1, alla lettera c), capoverso articolo 557, le parole: quindici giorni sono sostituite con le parole: trenta giorni.
* 18. 5. Molteni, Caparini.

Pag. 135

  Al comma 1, lettera c), capoverso: articolo 557, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 18. 21. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  All'articolo 18, al comma 1, alla lettera c), capoverso articolo 557, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.
18. 4. Molteni.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo con le seguenti: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine lo comunica al debitore e all'eventuale terzo a mezzo posta certificata.
18. 13. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine con le seguenti: il creditore entro venti giorni dalla scadenza del termine.
18. 12. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine, con le seguenti: il creditore entro quindici giorni dalla scadenza del termine.
18. 10. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’, con le seguenti: a decorrere dall’.
18. 14. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 4 le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015.
18. 19. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4 le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 15 dicembre 2014.
18. 18. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1o dicembre 2014.
18. 17. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 15 novembre 2014.
18. 16. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Al comma 2, dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 221 le parole: «successivamente al deposito dell'atto con cui si inizia l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario».
18. 15. Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere Pag. 136ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.
  2. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
  3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti.
  4. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».
  5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».
18. 01. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) All'articolo 26 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il terzo debitore è istituto bancario o intermediario mobiliare e finanziario o altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.».
19. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma primo, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
   b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

Art. 59.
(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario).

  L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario;
   b-ter) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario.;
   b-quater) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

Art. 479-bis.
(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione).

  Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-Pag. 137bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamatole ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
  Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.
  Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.
  Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione.
19. 8. Bazoli, Amoddio.

  Al comma 1, lettera c), prima del punto 1), premettere il seguente:
   01. Il secondo comma è sostituito dai seguente: «Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice».
19. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, la lettera d), capoverso articolo 492, è sostituita dalla seguente:

Art. 492-bis.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

  Su istanza del procuratore del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
  Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti Pag. 138di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

  Conseguentemente, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera d-bis):
  Dopo l'articolo 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:
   1) Articolo 155-bis. – (Modalità di accesso alle banche dati) – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

  2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
  4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies.
   2) Articolo 155-ter – (Accesso alle banche dati tramite i gestori) – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le medesime informazioni.
   3) All'articolo 155-quater. – (Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati) – Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.
  Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.
  Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.
   4) Articolo 164-bis. – (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Pag. 139

  Conseguentemente il comma 2 è soppresso.
19. 13. Molteni.

  Al comma 1, alla lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:

Art. 492-bis.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

  Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro 15 giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
  Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.
19. 14. Molteni, Caparini.

  Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, il primo comma è abrogato.
19. 2. Bazoli.

  Al comma 1, lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) nell'alinea sopprimere le parole: «con modalità telematiche»;
   2) sostituire le parole: «con modalità telematiche» con le seguenti: «con ogni modalità anche telematica».
19. 31. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, al secondo comma le parole: Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda, sono sostituite dalle seguenti: L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede.
19. 3. Bazoli.

  Al comma 1, lettera d) al terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta con le seguenti: entro sessanta giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta.
19. 33. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera d), al terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, con le seguenti: entro trenta giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta.
19. 32. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Pag. 140

  Al comma 1, lettera d), al penultimo periodo, sostituire le parole: i beni scelti dal creditore con le seguenti: i beni indicati dal creditore.
19. 34. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera d), all'ultimo periodo, sostituire le parole: i beni scelti dal creditore con le seguenti: i beni indicati dal creditore.
19. 35. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis):
    1) all'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.»;
    2) all'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per I determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria»;
    3) all'articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti»;
    4) le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. 12. Bazoli.

  Al primo comma, aggiungere la seguente lettera:
   d bis) all'articolo 507 è aggiunto il seguente secondo comma: «L'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi degli articoli 552 e 553 è comunicata dalla cancelleria al terzo e, decorsi dieci giorni, acquista efficacia di titolo esecutivo nei suoi confronti».
19. 205. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore con le seguenti: quando il giudice dichiara con proprio provvedimento motivato che è probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore.
19. 36. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera d-ter), al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: fino al momento della consegna del bene all'istituito vendite giudiziarie.
19. 37. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera e), punto 3), dopo le parole: fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore aggiungere le seguenti: nonché il termine per la notifica.
19. 38. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Pag. 141

  Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole: almeno dieci giorni prima della nuova udienza con le seguenti: almeno sette giorni prima della nuova udienza.
19. 39. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole: almeno dieci giorni prima della nuova udienza con le seguenti: almeno tre giorni prima della nuova udienza.
19. 40. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Alla lettera g), aggiungere il seguente:
   3) al terzo comma sostituire le parole: «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore» con le parole: «se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di fissazione di nuova udienza indicata al comma precedente per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
19. 21. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera h-bis) sostituire le parole: almeno dieci giorni prima della nuova udienza con le seguenti: almeno tre giorni prima della nuova udienza.
19. 41. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera h-bis) sopprimere la parola: probabile.
19. 42. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera h-ter) sopprimere la parola: probabile.
19. 43. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera i) dopo le parole: assegnandogli il relativo termine aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a quindici giorni.
19. 44. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera i) dopo le parole: assegnandogli il relativo termine aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a trenta giorni.
19. 45. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera i), secondo periodo dopo le parole: ne dispone lo smaltimento o la distruzione aggiungere le parole: dopo averne dato avviso al debitore.
19. 46. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera i), terzo periodo, dopo le parole: a cura della parte istante o del custode aggiungere le parole: dandone avviso al debitore.
19. 47. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  All'articolo 19 del decreto-legge, al comma primo, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
   i-bis) dopo l'articolo 696-bis è inserito il seguente:
  «Art. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di Pag. 142ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.
  Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118».
   i-ter) all'articolo 769, al primo comma, dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le parole: «o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili».
19. 9. Bazoli, Amoddio.

  Dopo la lettera a) del comma 2 aggiungere la seguente:
   a-bis):

  dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

Art. 160-bis.
(Contenuto della dichiarazione del debitore).

  La dichiarazione del debitore ai sensi del comma quinto dell'articolo 492 è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, non avente natura regolamentare, che definisce anche le istruzioni per la sua compilazione. Il modulo, sottoscritto in ogni suo foglio, deve contenere l'ammonimento della sanzione prevista per il caso di omessa o falsa dichiarazione, l'indicazione delle generalità del debitore o di chi rende la dichiarazione in vece del medesimo, la descrizione dei beni, dei luoghi in cui le cose si trovano, dell'ammontare dei crediti e dei relativi mezzi di prova e garanzie e ogni altro elemento utile ai fini dell'espropriazione.
19. 11. Bazoli, Amoddio.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis:
  2-bis. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:
   a) Art. 542-bis. – (Forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:
    1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;
    2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;
    3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;
    4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

  Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.
   b) Art. 542-ter. – (Custodia e Asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.
  Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.
  In tal caso nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.Pag. 143
  All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.
   c) Art. 542-quater. – (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una misura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.
  Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.
  Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.
  Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.
  Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.
   d) Art. 542-quinquies. – (Assegnazione del veicolo). – Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.
  In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.
  In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.
19. 15. Molteni.

  Dopo il comma secondo, è inserito il seguente:
  2-bis. All'articolo 87, primo comma, del regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola «cancelliere» aggiungere «o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente.
19. 10. Bazoli, Amoddio.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 210. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Il comma 3 è soppresso.
*19. 16. Molteni.

  Il comma 4, è soppresso.
19. 17. Molteni.

  Sopprimere il comma 4, lettera b).
19. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante Pag. 144un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione.
   a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;
   b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del Creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

  In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.
  Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
19. 18. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al quarto comma, lettera b):
   nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
  sopprimere il quarto comma.
19. 5. Bazoli, Amoddio.

  Al quarto comma, lettera b):
   nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
   al quarto comma aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 164-bis disp. att. c.p.c.,».
19. 7. Bazoli, Amoddio.

  Al quarto comma, lettera b):
   nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
   al quarto comma dopo le parole: «creditore procedente» aggiungere le parole: «e del debitore esecutato in solido», sostituire le parole: «nella stessa percentuale di cui al comma precedente» con le parole: «nella percentuale di cui al comma precedente ridotta della metà», sopprimere in fine le parole: «o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede».
19. 6. Bazoli, Amoddio.

  Al quarto comma, lettera b):
   nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre Pag. 1451959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
   al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «con un massimo di euro 10.000,00».
19. 4. Bazoli.

  Al comma 5, secondo periodo, le parole: dell'ufficiale giudiziario sono sostituite con le parole: del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
19. 80. Molteni.

  Dopo il comma 6, in fine, aggiungere il seguente comma:
  7. All'articolo 167, al comma 2, del codice di procedura civile, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.
19. 200. Molteni, Caparini.

ART. 19-bis.

  Sopprimere l'articolo.
19-bis. 1. Grande, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 20.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 9-quater con il seguente:
  9-quater. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale dell'attività svolta.
20. 1. Pagano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 9-quinquies con il seguente:
  9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con cadenza annuale a partire dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto, redige un rapporto riepilogativo dell'attività svolta e lo trasmette ai creditori ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto.
20. 2. Pagano.

  Al comma 1, al capoverso 9-sexies sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
20. 3. Pagano.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

  1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento le disposizioni ai cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.
20. 02. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Pag. 146

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

  1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
20. 03. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione).

  1. Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: «se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'opposizione non è fondata su prova scritta dalla quale emerga la probabile fondatezza dell'opposizione, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile concede».
20. 010. Mazziotti Di Celso.

  Nella rubrica sopprimere le parole da: e deposito a: modalità telematiche.
20. 31. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente:

TITOLO VIII-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile, nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive. L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione.
  Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. Pag. 147
  La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata ovvero quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis. In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, l'azione di classe potrà essere riproposta qualora vi sia un mutamento del titolo posto a fondamento dell'azione.
  In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale.

Art. 840-quater.
(Adesione).

  I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 840-bis che intendono avvalersi degli effetti dell'azione di classe pendente possono aderire a tale azione di classe anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 840-ter e 840-noviesdecies.

Art. 840-quinquies.
(Modalità di adesione).

  L'adesione all'azione di classe si effettua mediante deposito della domanda con sottoscrizione dell'aderente autenticata, unitamente all'eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale.
  Ogni singola adesione può essere effettuata anche con trasmissione mediante posta certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l'azione di classe. L'adesione può essere esperita a decorrere dal momento dell'iscrizione della causa a ruolo, in ogni momento fino al termine perentorio di centoventi giorni assegnato con l'ordinanza di cui all'articolo 840-novies.
  La domanda di adesione deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale davanti al quale l'azione di classe è proposta;
   b) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale aderente;
   c) l'elezione di domicilio presso la cancelleria del tribunale adito ovvero presso lo studio di uno dei procuratori delle parti attrici, con il consenso di questi ultimi;
   d) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni dell'adesione;
   e) l'esplicita indicazione della volontà di aderire all'azione di classe.

  Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

Art. 840-sexies.
(Competenza collegiale).

  Il tribunale tratta, istruisce e decide la causa in composizione collegiale.

Art. 840-septies.
(Reclamo).

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
  In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa.
  Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello è ammesso il ricorso per Cassazione. Il reclamo e il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Pag. 148

Art. 840-octies.
(Regolamentazione delle spese).

  Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte d'appello regolano le spese. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici e sui soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. Nel caso di cui al primo comma, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diverso accordo intercorso con i soggetti che hanno aderito all'azione di classe.

Art. 840-novies.
(Contenuto dell'ordinanza di ammissione).

  Il tribunale, con l'ordinanza che ammette l'azione di classe ovvero con ordinanza successiva nel caso in cui l'azione sia ammessa con provvedimento della corte d'appello, indica le modalità della più opportuna pubblicità, che devono comprendere la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona interessata. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione ne relativo sito internet.
  Con la medesima ordinanza di cui al primo comma, il tribunale:
   a) assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale gli adempimenti pubblicitari devono essere realizzati;
   b) assegna un ulteriore termine di centoventi giorni per la presentazione degli atti di adesione, decorrente dalla data di scadenza del termine di cui alla lettera a);
   c) specifica i criteri in base ai quali i soggetti che decidono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione indicando, ove necessario, la documentazione che deve essere allegata;
   d) si pronuncia sull'ammissibilità delle adesioni già depositate specificando, se necessario, la documentazione che deve essere integrata mediante deposito in cancelleria entro il termine di adesione;
   e) ove ritenuto opportuno, fissa la prestazione di congrua cauzione, a pena di inammissibilità, da parte di soggetti aderenti a garanzia dell'eventuale refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute, con le forme e con i modi ritenuti più idonei.

  L'onere di provvedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle parti attrici; le spese di pubblicità sono a carico delle parti attrici e degli aderenti, in parti uguali e in solido tra loro.

Art. 840-decies.
(Ammissibilità delle nuove adesioni, procedibilità e prosecuzione del giudizio).

  Decorso il termine di centoventi giorni assegnato per le adesioni il tribunale, con apposita ordinanza da emanare entro quarantacinque giorni, decide sull'ammissibilità delle nuove adesioni intervenute anche in considerazione dell'eventuale omessa prestazione delle cauzioni dovute ai sensi dell'articolo 840-duodecies.
  Con l'ordinanza di cui al primo comma il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda nel caso in cui, alla scadenza del termine, non vi siano state adesioni all'azione e risulti costituita una sola parte attrice.
  Il tribunale, qualora non debba procedere ai sensi del secondo comma, assegna alle parti i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, e fissa la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Pag. 149

Art. 840-undecies.
(Esclusione dell'intervento dei terzi).

  È escluso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Art. 840-duodecies.
(Sentenza).

  Nel caso in cui la sentenza di condanna abbia a oggetto un risarcimento o restituzioni e non sia possibile, per ragioni di economia processuale ovvero per eccessiva complessità, procedere a una liquidazione individuale, il tribunale stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme e assegna alle parti e agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un accordo sulla liquidazione del danno e delle restituzioni.
  Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli aderenti e dai componenti il collegio, costituisce titolo esecutivo. Qualora sia opportuno a fini di economia processuale, il tribunale può disporre che i soggetti aderenti, anziché sottoscrivere il verbale dell'accordo, possano depositare in cancelleria una dichiarazione da loro sottoscritta e autenticata ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione con posta con certificata a loro intestata, che è allegata al verbale dell'accordo.
  L'accordo può essere raggiunto anche solo tra alcune delle parti attrici o aderenti con alcune delle parti condannate al risarcimento o alle restituzioni. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto ovvero nel caso in cui l'accordo sia stato raggiunto solo tra alcuni dei soggetti coinvolti il tribunale, su istanza di almeno una parte o di un soggetto aderente, liquida le somme dovute a ciascun soggetto, anche prendendo in considerazione la documentazione prodotta da ciascun aderente.

Art. 840-terdecies.
(Esecutività della sentenza).

  La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge, maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

Art. 840-quaterdecies.
(Appello).

  Le parti possono proporre appello nel termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
  Entro tre mesi dalla decorrenza del termine di cui al primo comma senza che sia intervenuta impugnazione, gli aderenti possono costituirsi parti del procedimento e proporre atto d'appello.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Sospensione della provvisoria esecuzione).

  La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle riconosciute difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. In caso di sospensione della provvisoria esecuzione la corte dispone che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore non sia distribuita e sia depositata con i vincoli e nelle forme ritenuti più opportuni.

Art. 840-sexiesdecies.
(Efficacia della sentenza).

  La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

Art. 840-septiesdecies.
(Unicità delibazione di classe).

  Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti Pag. 150dei medesimi soggetti dopo la scadenza del termine ultimo per l'adesione. Quelle proposte entro tale termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; negli altri casi, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

Art. 840-octiesdecies.
(Palmario).

  In caso di rigetto nel merito, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diversa pattuizione. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici unitamente ai soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. In caso di accoglimento della domanda, con pronuncia di sentenza di condanna in favore delle parti attrici, ai difensori di queste ultime, a titolo di compenso premiale, spetta una quota del risarcimento o delle restituzioni da corrispondere con distrazione nei seguenti termini, in considerazione del numero dei componenti la classe e in misura progressiva: a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento; b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento; c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento; d) da 10.001 a 100.000, nella misura del per cento; e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento; f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento: g) oltre 1.000.000, nella misura dallo 0,5 per cento. La misura del compenso dovuto a titolo premiale, individuata su ciascuno scaglione, resta impregiudicata dal raggiungimento dello scaglione successivo; in tale caso, ai fini della determinazione del compenso complessivamente dovuto, si devono sommare gli importi ricavati mediante l'applicazione di ciascuna diversa misura percentuale.
  In caso di pluralità di parti attrici, il compenso di natura premiale di cui al secondo comma è ripartito in misura eguale in favore di ciascun difensore o collegio difensivo.

Art. 840-noviesdecies.
(Pluralità della classe).

  Durante lo svolgimento del procedimento, gli attori, gli aderenti e le parti convenute possono liberamente disporre dei propri diritti rinunciandovi o dando luogo a transazioni. A tale fine, gli aderenti possono depositare presso la cancelleria del tribunale gli accordi transattivi stipulati con le parti convenute che siano da loro sottoscritti con l'autenticazione di un procuratore delle parti attrici ovvero con la trasmissione alla controparte, mediante posta certificata, della comunicazione di accettazione all'accordo che deve essere depositata in cancelleria unitamente all'accordo medesimo.
  Nel caso in cui, a seguito del raggiungimento di accordi transattivi tra solo alcuni dei soggetti partecipanti al procedimento, venga a mancare la condizione della pluralità dei soggetti componenti la classe, di cui all'articolo 840-decies, secondo comma, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda con ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'accordo transattivo. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi arche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la riassunzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.
  Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, non avvenga la riassunzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione; in tale caso, l'azione di classe non può essere nuovamente riproposta sulla base dei medesimi fatti e nei confronti degli stessi Pag. 151soggetti. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti.

Art. 840-vicies.
(Pubblicità per gli aderenti).

  Tutte le comunicazioni di cancelleria destinate agli aderenti si intendono perfezionate trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione mediante affissione in un apposito albo esposto presso la medesima cancelleria e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'aderente, anche dal momento della trasmissione a mezzo pec o telefax.

Art. 840-vicies semel.
(Normativa applicabile).

  Il procedimento speciale regolato dal presente titolo, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle disposizioni di cui del libro secondo, titoli I e III.

Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 3.

  1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è abrogato.

  Conseguentemente, al Capo V, sono inserite infine le seguenti parole: nonché in materia di azione di classe.
20. 01. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 21.

  Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
21. 1. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

ART. 21-bis.

  Sostituire l'articolo 21-bis con il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia).

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
   b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

  2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria dell’ ufficio del giudice di pace di Ostia e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati all'ufficio del giudice di pace di Ostia.Pag. 152
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici dei giudice di pace di Ostia e si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Ostia.
  8. L'ufficio del giudice di pace di Ostia è competente per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia è autorizzata la spesa di euro 158.000 a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente l'allegato 3 è modificato.
21-bis. 3. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopo le parole: del giudice di pace di Ostia e di Barra aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie.
21-bis. 2. Chiarelli.

  Nella rubrica, dopo le parole: del giudice di pace di Barra, aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie.
21-bis. 1. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 21-bis, inserire l'articolo 21-ter:

Art. 21-ter.

  1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21.6.2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata; Pag. 153
   b) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;
   c) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;
   d) Prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
   e) Prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente;

  2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
  3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.
21. 01. Molteni, Caparini.

  Dopo l'articolo 21-bis, inserire l'articolo 21-ter:

Art. 21-ter.

  1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n.148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21.6.2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;
   b) escludere dalla previsione di cui alla lettera «A» solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate;

Pag. 154

  2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
  3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.
21. 02. Molteni.

  Dopo l'articolo 21, inserire l'articolo 21-quater:

Art. 21-quater.

  Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: «non aver compiuto i sessanta anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «aver compiuto i sessanta anni di età».
21. 03. Molteni, Caparini.

ART. 22.

  Sopprimere il comma 2.
22. 1. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.