CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2014
320.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
   considerato che nella proposta in esame appaiono centrati gli obiettivi di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, di garantirne la tutela degli stessi, di omogeneizzare le applicazioni delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;
   considerata positivamente la riorganizzazione delle misure di prima accoglienza con particolare riguardo al divieto di respingimento e alla soppressione delle necessità per l'ingresso del visto per le adozioni internazionali (articolo 3);
   considerato favorevolmente il fatto che si riconosce il diritto alle organizzazioni umanitarie, autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le Prefetture, di essere presenti alle procedure di prima assistenza e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 4);
  considerato:
   che è garantito il servizio di prima accoglienza e di accompagnamento in una struttura «destinata ai minori, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera» (articolo 4);
   che è compito del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con i Comuni e le Regioni emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto con l'elenco dei servizi di cui all'articolo 4;
   che l'inserimento dell'articolo 31-bis nel Testo unico sull'immigrazione (articolo 6) introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori ivi compresa l'impugnativa del provvedimento di attribuzione dell'età trasferendola al Tribunale per i minorenni;
   che l'introduzione dell'articolo 31-ter nel Testo unico sulle immigrazioni (articolo 7) prevede la possibilità di un'attivazione immediata delle indagini familiari, introducendo un criterio di preferenza in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento del minore in comunità;
   valutata di particolare rilievo l'istituzione presso il Ministero del lavoro del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati con la conseguente compilazione della cartella sociale del minore straniero non accompagnato ad opera del personale qualificato della struttura di accoglienza e relativa trasmissione ai servizi sociali del comune di Pag. 128destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori (articolo 10);
   considerato che con l'articolo 13 si inseriscono i minori di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge nell'ambito del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2990, n. 39, e che con il comma 3 si istituisce un sistema di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le regioni e con il Governo;
   rilevato altresì che all'articolo 15 viene garantita ai minori stranieri non accompagnati l'immediata iscrizione al Servizio sanitario nazionale in ottemperanza al diritto alla salute, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno;
   considerato infine che all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 (servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza) e dall'articolo 13 (sistema di protezione per richiedenti asilo rifugiati e minori stranieri non accompagnati) si provvede con le risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvata dal Senato.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Art. 2.

  1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

  1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.