CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

   Prima delle osservazioni premettere la seguente condizione: provveda il Governo a stabilire un innalzamento progressivo della misura percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, laddove si sostituisce l'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, pari a 2,5 punti percentuali per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in luogo della mera facoltà prevista dall'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto, per le medesime annualità.
1. Carbone, Marco Di Maio.

  Prima delle osservazioni premettere la seguente condizione: provveda il Governo ad aumentare al 15 per cento la misura percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, laddove si sostituisce l'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,.
2. Carbone, Marco Di Maio.

  Inserire le seguenti premesse:
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;
   premesso che:

   l'articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
    b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
    c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale;
   lo schema del decreto attua la delega introducendo una riforma strutturale del sistema di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei e sui fiammiferi; si evidenziano in breve le modifiche che con esso si intende apportare:
    1) con riguardo alla tassazione delle sigarette, lo schema modifica la struttura dell'accisa; in particolare, si innalzano le aliquote dell'accisa globale (al 58,7 per cento) e della componente specifica introducendo un nuovo ed unico parametro di calcolo del relativo valore: il prezzo medio ponderato (PMP) in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC – Most Popular Price Class); con la modifica che si intende introdurre, dunque, sia la componente specifica che quella ad Pag. 50valorem dell'accisa delle sigarette andranno determinate con riferimento al PMP-sigarette.
  Inoltre, la percentuale per il calcolo della componente specifica viene innalzata dall'attuale livello del 7,5 per cento al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.
  Viene introdotto, poi, un onere fiscale minimo pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, da applicarsi a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e ad valorem, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. L'obiettivo dichiarato e perseguito con tali misure sarebbe quello di ridurre l'accessibilità del tabacco nonché garantire l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate;
    2) per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, introducendo un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg);
   si prevede e si tassa la nuova categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione», definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, fissando una accisa in misura fissa per unità di prodotto, pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013.
  Inoltre, analoga imposizione fiscale viene introdotta per i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cd. «sigarette elettroniche»;
    3) quanto alla produzione di fiammiferi, invece, si prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dell'imposta di fabbricazione, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita;
    4) in tema di contrastato ai fenomeni di elusione, si rinvia ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia delle finanze per l'adozione di disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;
   sempre nel decreto, si prevede che le maggiori entrate prodotte dalle modifiche al sistema di imposizione dei tabacchi e succedanei dovranno confluire in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale;
   numerose sono le riserve che emergono dall'analisi dello schema di decreto legislativo. In particolare, si segnalano le seguenti criticità:
    a) quanto alla riforma del sistema di tassazione delle sigarette, essa non trova alcun margine di condivisione in quanto non idonea al perseguimento tanto dell'obiettivo dichiarato di ridurre i consumi di sigarette quanto quello di garantire una stabilità di gettito nonché nuove entrate;
   innanzitutto, non si comprende come si possa allo stesso tempo perseguire due finalità (tutela della salute e stabilità ed incremento di gettito) in evidente conflitto; è agevole osservare, infatti, che l'efficace perseguimento di uno dei due obiettivi programmati esclude al contempo la realizzazione dell'altro: se si stabilizzano o addirittura si aumentano le entrate «da fumo» non può ritenersi concretamente attuato lo scopo di ridurre il consumo di sigarette e suoi derivati, tutelando la salute Pag. 51dei cittadini. Delle due l'una. E la seconda, tutela della salute, va senz'altro preferita quale bene costituzionalmente protetto;
   a parte ciò, le misure che si prevedono di per sé rischiano di generare effetti distorsivi del mercato, minando la concorrenza tra le imprese, nonché effetti pratici, in termini di gettito e di consumi, radicalmente opposti a quelli sperati;
   come si evince dalla Relazione tecnica, infatti, l'introduzione di un onere fiscale minimo (accisa + Iva) pari a 170 euro/Kg, uguale per tutti i prezzi, il calcolo dell'elemento proporzionale sul WM, l'aumento della componente specifica dal 7,5 per cento al 10 per cento della fiscalità complessiva gravante sul WM e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa dal 58,5 per cento al 58,7 per cento, portano nel complesso ad un inasprimento della fiscalità, più pronunciato sulle marche di sigarette di prezzo molto basso e basso. Infatti, poiché l'aliquota IVA è fissa, l'accisa subirebbe un aumento regressivo, quindi più marcato sui prezzi particolarmente bassi;
   in pratica, gli effetti che deriverebbero dalla riforma del sistema di tassazione graverebbero, in termini di maggior prelievo, soprattutto sui piccoli produttori che, pertanto, verrebbero costretti ad un aumento dei prezzi al fine di ripristinare un adeguato margine di guadagno. Tutto ciò provocherebbe, dunque, un riallineamento verso l'alto dei prezzi delle sigarette, a vantaggio delle categorie di sigarette di fascia alta: per quest'ultime, infatti, la percentuale di incidenza del maggior prelievo sarebbe pari a 0,02 euro/pacchetto a fronte degli 0,20 euro/pacchetto previsti per le sigarette rientrati nella categoria meno richiesta;
   inoltre, le misure adottate non garantirebbero affatto il maggior gettito previsto (peraltro di soli 291 milioni circa); lo studio condotto dalla CASMEF – LUISS Guido Carli, commissionato dalla British American Tobacco Italia e illustrato alla Camera nel corso del seminario tenutosi lo scorso 22 settembre, rappresenta come l'innalzamento della tassazione minima possa avere effetti perversi sulla domanda e sul gettito determinando una compressione dei prezzi verso l'alto; in pratica, l'aumento della componente specifica ridurrebbe il gettito ricavabile dalla vendita delle sigarette di fascia alta; dall'altro, considerato l'aumento di prezzo che si avrebbe le sigarette di fascia bassa, si spingerebbero i consumatori di tale segmento verso il mercato illecito, allo stato non efficacemente contrastato, e con ulteriore aggravamento del rischio per la salute pubblica. In somma, la riforma del sistema di tassazione dei tabacchi così come strutturata nello schema di decreto in esame rischia di non produrre alcun effetto sia sul piano del gettito sia, ed è ciò che preoccupa, sul piano della tutela della salute;
   dubbi sulla scarsa incisività della riforma sono state espresse dalla quasi totalità dei soggetti uditi nel corso delle audizioni svoltesi alla Camera;
    b) quanto invece alle nuove forme di tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche si esprime parere favorevole, non costituendo alternative al consumo di sigarette idonee a ridurre significativamente i rischi per la salute, come accertato dagli studi medico scientifici: tuttavia, si rappresenta la necessità di prevedere espressamente l'estensione anche a tali tipologie di prodotti dell'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;
   al riguardo, infatti, si segnalano le osservazioni contenute nella relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, predisposta in occasione della sesta sezione della Conferenza dei paesi membri della Convenzione per la lotta contro il tabagismo tenutasi a Mosca lo scorso 13-18 ottobre. In particolare, l'Agenzia dell'ONU evidenzia come ricerche scientifiche rivelerebbero la pericolosità delle e-cigs per la salute delle persone e in Pag. 52particolare per lo sviluppo cerebrale di soggetti più a rischio come i minori e le donne in età procreativa. Inoltre, mette in guardia contro i rischi derivanti dal fumo passivo nonché gli effetti negativi delle e-cigarette tra cui la dipendenza da nicotina, effetti irritanti per occhi, naso e gola, rischi per gli stati di gravidanza per via dell'adozione di sostanze tossiche;
   di conseguenza, la stessa Agenzia ha auspicato l'adozione di misure restrittive che riducano al minimo il contenuto di sostanze tossiche e vietino la vendita di miscele profumate e aromatizzate;
    c) quanto infine all'impiego delle maggiori entrate previste (da confluire in un apposito fondo volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale), in disparte la genericità dell'impiego, sarebbe stata sicuramente più opportuna la destinazione delle maggiori risorse ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo o, ancor di più, ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;
   sostituire le osservazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
    a) sulla tassazione delle sigarette, al fine di introdurre concrete misure volte a disincentivare il consumo di sigarette e derivati, valuti il Governo l'opportunità di:
     1) aumentare il prelievo fiscale sia incidendo sulla componente specifica dell'accisa sia aumentando la componente ad valorem, evitando l'effetto distorsivo sui prezzi a favore delle sigarette della fascia più richiesta e garantendo, dunque, un'equa distribuzione del carico fiscale; ciò al fine di spingere verso l'alto il livello dei prezzi delle sigarette, disincentivandone il consumo;
     2) rafforzare al contempo le misure di contrasto al contrabbando di sigarette; a tal fine, introdurre di un congruo termine per l'adozione del regolamento ministeriale per l'attuazione della Direttiva 20l4/40/UE, poiché prevedere un aumento delle sanzioni penali e amministrative vigenti;
     3) compatibilmente con i vincoli europei in tema di libero commercio e tutela della concorrenza, introdurre nuove forme di prelievo tra cui la previsione di un contributo di solidarietà in misura fissa, da pone a carico dei produttori di sigarette e derivati, calcolato sulle quantità di prodotto immesse in commercio e da destinare a copertura della spese sanitarie nazionali connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;
    b) sulla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche, valuti il Governo l'opportunità di: estendere a tali tipologie di prodotti l'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;
    c) sull'impiego delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassazione su tabacchi e derivati, valuti il Governo l'opportunità di destinare le maggiori entrate ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo nonché ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati.
3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Pisano.

  Nelle premesse, dopo le parole: sottolineata l'esigenza di verificare, introdurre i seguenti capoversi:
   considerato che il mercato delle sigarette elettroniche ha registrato nel 2014 una forte contrazione dovuta, da un lato all'introduzione dell'imposta di consumo, successivamente sospesa dal TAR con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, che ha generato un'incertezza normativa tale da portare ad un crollo dell'offerta con Pag. 53relativa chiusura di moltissimi esercizi commerciali e crollo delle vendite dei cosiddetti e-liquid, in un settore che, in periodo di grave crisi economica, risultava fra i pochi in forte espansione; dall'altro all'incremento delle vendite via internet dall'estero da paesi UE;
   ritenuto che risulta ormai improcrastinabile dare chiarezza sia sugli effetti del prodotto, basate sui molteplici studi scientifici certi ed attendibili a disposizione, sia in merito alla normativa fiscale da applicare alla sigaretta elettronica, tale da definire una tassazione equa e bilanciata che possa dare certezza agli operatori, consentendo, altresì, ulteriori investimenti anche da parte di imprenditori esteri;

  Sostituire le lettere a) e b) delle osservazioni con le seguenti:
   a) con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l'imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se sia necessario rivedere il principio dell'equivalenza tra le sostanze utili al funzionamento delle sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco sulla base del numero delle aspirazioni, in considerazione del fatto che: i) trattasi di modello estremamente complesso e non suffragato da alcuna evidenza scientifica, non esistendo al momento standard scientifico riconosciuto a livello europeo che possa stabilire con esattezza l'equivalenza; ii) equiparando due prodotti tra loro diversi si rischia di provocare ulteriore contenzioso amministrativo che metterebbe a rischio le entrate preventivate; iii) considerare un modello di calcolo dell'imposta basata sull'equivalenza tra un chilogrammo di tabacco e un litro di liquido per sigarette elettroniche, al netto dello sconto del 40 per cento previsto dallo schema di decreto legislativo.
   d) con riferimento all'imposta di consumo sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi se il sistema di autodichiarazione e il rinvio a procedure AAMS non presenti il pericolo di contenziosi di natura amministrativa che mettono a rischio le entrate statali e conseguentemente la continuità delle aziende, in particolare italiane, del settore;

  dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:
   b-bis) con riferimento ai prodotti di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-quater del TUA, verifichi il Governo se lo sconto del 40 per cento – giustificato sulla base della minore tossicità del prodotto – possa essere ulteriormente aumentato, anche in considerazione delle evidenze scientifiche in merito e in considerazione del fatto che le entrate che verrebbero in questo caso garantite, sarebbero altrimenti a rischio con una imposizione eccessiva.
4. Capezzone.

  Inserire la seguente premessa:
  considerata a riduzione del prelievo fiscale previsto per i tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti diversi dal tabacco inalabili senza combustione in misura sensibilmente inferiore rispetto ai tabacchi e agli altri prodotti tradizionali, ma stanca la particolare composizione del prezzo finale di vendita dei medesimi prodotti, il risparmio fiscale ipotizzata sia spalmato sull'intera filiera di distribuzione dei medesimi prodotti, così da potere fornire tangibili segnali di stimolo anche per i tanti soggetti di minori dimensioni economiche presenti nel nostro tessuto economico e coinvolti solo nella fase successiva Pag. 54alla produzione, con una corrispondente rideterminazione dell'aggio dei rivenditori;
   dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:
   b-bis) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: b-bis) all'articolo 39-septies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Per i tabacchi lavorati di cui alle lettere d), e) e-bis) del comma 1 dell'articolo 39-bis, nonché per ogni altro prodotto del tabacco consumabile in assenza di combustione, l'aggio ai rivenditori è maggiorato di due punti percentuali rispetto a quello del comma 1.
5. Alberto Giorgetti.

  Inserire le seguenti premesse:
   la necessità di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica, garanzia di certezza e stabilità delle entrate fiscali ed equilibrio della filiera di produzione e distribuzione dei prodotti oggetto del presente decreto impongono una attenta riflessione su alcune scelte di fondo della legislazione, per evitare soluzioni che possano rivelarsi pericolosamente sbilanciate in pregiudizio di qualcuna delle priorità sopra segnalate;
   in particolare, pur riconoscendo la minore nocività per la salute di taluni prodotti, e particolarmente dei tabacchi da inalazione senza combustione, che giustifica un prelievo fiscale più attenuato, non si può negare che si tratta di tabacchi a tutti gli effetti, e, in quanto tali, prodotti rientranti nella disciplina generale sia per quanto attiene al canale distributivo, sia per quel che concerne gli altri aspetti inerenti la regolamentazione. Al contrario, una deroga solo per questi prodotti, escludendo l'applicazione della disciplina tutt'ora vigente per gli altri prodotti del tabacco, fondata su tariffe di vendita, apposite tabelle di ripartizione del prezzo, un aggio previsto per legge per i rivenditori nonché prelievo IVA cd. «monofase», sembra in grado di stimolare aggressive politiche di commercializzazione fondate su campagne di accaparramento dei punti vendita, che rendano i rivenditori affiliati dell'uno o dell'altro produttore sulla base di accordi commerciali, perdendo così, però, a neutralità oggi imposta dalla legge per il corretto funzionamento del mercato a tutela della salute pubblica: si pensi, alla importanza oggi richiesta di assicurare pari condizioni di visibilità e vendita tra i prodotti di diversa marca, anche quando si faccia ricorso a distributori automatici, al divieto di pubblicità e propaganda, alla severa attenzione verso i divieti di vendita nei confronti dei minori. Da rivenditori tenuti a porre in vendita, a parità di condizioni formali e sostanziali, tutti i prodotti destinati al consumo, senza poterne incentivare alcuno tra questi, si passerebbe a rivenditori affiliati solo per una marca o un produttore, con conseguente abbandono dei prodotti diversi, anche qualora per ipotesi meno nocivi per la salute, meno aggressivi o dotati di minore capacità pervasiva nei confronti di soggetti a rischio o deboli (si pensi ai minori); il tutto sulla base di accordi commerciali fondati sul conseguimento di livelli di vendita prestabiliti, e quindi con evidenti incentivi indiretti alla maggiore distribuzione di prodotti inequivocabilmente nocivi per la salute. Il tutto in palese violazione altresì dei trattati internazionali (Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ratificati anche dal nostro Paese (la Convenzione è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; la ratifica è stata autorizzata con a legge n. 75 del 18 marzo 2008 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003» pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 2008), sulla necessità di adeguate misure di contemperamento delle pretese erariali e commerciali rispetto alle esigenze di tutela della salute nel caso di consumo di prodotti dannosi, in relazione ai quali al più Pag. 55si discute sul grado, maggiore o minore, di pregiudizio per la salute che sono comunque in grado di arrecare;
   ne deriverebbe altresì un sensibile pregiudizio per le ragioni dell'erario, ove si pensi agli oneri in termini di cassa connessi al ritardo con cui verrebbe incamerata dalle finanze pubbliche l'IVA – ove non più assoggettata al regime monofase – senza contare la maggiore incertezza di incasso, connessa alla necessità di doverne inseguire il versamento da parte del consumatore finale solo alla fine della filiera di distribuzione, con conseguenti evidenti rischi di elusione ed evasione, al contrario di quanto invece avviene ora con il versamento già all'atto dell'immissione in consumo a momento del prelievo dai depositi fiscali;
   senza contare che è ragionevole prevedere come una stratificazione del fenomeno possa amplificarne gli effetti negativi per il mercato, l'erario e le ragioni di tutela della salute pubblica ove l'apertura verso politiche distributive del tutto libere da regolamentazioni di sorta possa finire per incidere persino sulla identificazione del prodotto della classe di prezzo più richiesta, con ripercussioni a catena sulla determinazione del prezzo di vendita anche di tutti gli altri prodotti e delle componenti (fiscali e non) che compongono lo stesso;
   alla luce di queste considerazioni, appare necessario un intervento sulla bozza di decreto in esame che prevenga i rischi sopra evidenziati, riconducendo a conoscenza il sistema di regolazione con le superiori esigenze evidenziate, senza squilibri pericolosi, o invece richiamando le disposizioni oggi applicabili a tutti i tabacchi lavorati, dei quali quelli in oggetto costituiscono solo una species in un apparato unico e inscindibile, quali quelle in tema di fissazione di prezzi imposti con tariffe di vendita, ripartizione del prezzo di vendita al pubblico sulla base di apposite tabelle che quantificano le quote fiscali, le quote spettanti al fornitore ed al rivenditore, la previsione e fissazione per legge di un aggio per il rivenditore, le modalità di prelievo IVA secondo il meccanismo cd. monofase, e cioè delle disposizioni di cui agli articoli da 39-quater a 39-septies del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:
   b-bis) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 39-duodecies, comma 1, e parole da «degli articoli da 39-quater a 39 octies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 39-octies».
6. Alberto Giorgetti.

  Alla seconda premessa dopo le parole: la crisi del mercato del tabacco aggiungere le seguenti: e di un'intera filiera che non risulta più in grado di garantire entrate fiscali complessive come in passato;
   la seconda premessa, aggiungere la seguente: considerato che, nell'attuale situazione economica, occorre che qualsiasi scelta di politica fiscale che incida sul settore del tabacco sia attentamente ponderata e valutata anche in relazione agli effetti indotti sul mercato legale, al fine di garantire che gli interventi che si intendono porre in essere siano realmente efficaci tenendo in adeguata considerazione le conseguenze che potrebbero determinarsi in termini di contrabbando e contraffazione. Tali fenomeni hanno, infatti, registrato una riduzione negli ultimi anni anche grazie alla nascita di un'alternativa legale e controllata ai prodotti illeciti, costituita dalla fascia di prezzo più bassa, che ha riattratto molti consumatori verso il mercato legale;
   dopo la lettera d), inserire la seguente osservazione:
    e) per quanto attiene l'introduzione dell'onere fiscale minimo, volto a sostituire l'attuale accisa minima e che verrà calcolato non più sulla classe di prezzo più venduta, ma sul prezzo medio ponderato, valuti il Governo, anche alla luce della mole di interventi e documenti prodotti Pag. 56dai rappresentanti dell'intera filiera del tabacco nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione finanze, se il livello a cui tale onere è stato fissato non danneggi eccessivamente le fasce di prezzo più basse, che costituivano una rete di protezione del mercato legale.
7. Capezzone.

  Dopo la lettera d) inserire la seguente osservazione:
   e) in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, dello schema di decreto, che conferisce al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il potere di modificare le aliquote, la misura percentuale e gli importi stabiliti dal decreto stesso, valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una disposizione che preveda la trasmissione, in via preventiva, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per profili finanziari, di qualsiasi disposizione, inclusi gli schemi di decreti ministeriali, per consentire un monitoraggio parlamentare dell'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi di gettito preventivati.
8. Marco Di Stefano.

  Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:
   e) valuti il Governo l'opportunità di esonerare dall'obbligo di prestazione della cauzione per l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale, oltre agli enti pubblici e alle aziende a prevalente capitale pubblico, anche i depositi fiscali produttivi che operino in maniera continuativa nel territorio nazionale da almeno cinque anni.
9. Fregolent.

Pag. 57

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO BUSIN

   La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia d tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi (Atto n. 106);
   visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative;
   considerato che la suddetta legge n. 23 del 2014, all'articolo 16, persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, attraverso la revisione del sistema fiscale, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo;
   considerato che lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), aumenta il volume della componente specifica, attualmente prevista al 7,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul PMP, al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato;
   rilevato che il decreto, ex articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1, intervenendo sull'Allegato I del T.U. n. 504 del 1995, eleva l'aliquota di base dal 58,5 per cento al 58,7 per cento;
   visto che lo schema di decreto in oggetto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, integra l'articolo 39-bis del T.U. n. 504 del 1995, prevedendo la nuova categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione», definiti come «prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione», comunemente chiamati «sigarette elettroniche», i quali consentono l'inalazione di soluzioni a base di sostanze liquide diverse dal tabacco lavorato;
   considerato che lo schema di decreto legislativo all'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce l'articolo 39-terdecies nell'ambito del testo unico accise che, al comma 2, prevede, per i tabacchi da inalazione Pag. 58senza combustione, un livello di tassazione calibrato su quello che grava sulle sigarette, disponendo che i suddetti prodotti siano sottoposti ad accisa in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013;
   visto che l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto, nell'ambito del T.U. n. 504 del 1995, l'articolo 62-quater, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sui «prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio», per la cui attuazione il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto attuativo del 16 novembre 2013 e quello del 12 febbraio 2014 di modificazione del primo;
   tenuto conto che l'applicazione di tale tributo, prevista con decorrenza 1° gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione, in quanto sospeso dal giudice amministrativo e subordinato all'esito, ancora incerto, del contenzioso instaurato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame;
   osservato che la lettera e), comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce, nel suddetto 62-quater, il comma 1-bis, con cui si assoggetta ad una imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sulle sigarette soltanto i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, i cosiddetti liquidi, mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede espressamente che i dispositivi meccanici ed elettronici per il consumo delle sostanze sono sottratti all'imposizione;
   considerato che suddetta accisa imposta sui liquidi è calcolata sull'equivalenza determinata in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, utilizzando pertanto un metodo che, oltre a non risultare adeguato in ragione del fatto che il consumo di tali prodotti dipende sopratutto dal tipo di dispositivo utilizzato, porterebbe ad un impatto fiscale elevatissimo, stimato intorno al 485 per cento, a sua volta suscettibile di un ulteriore ricorso in giudizio da parte dei produttori e degli esercenti;
   tenuto conto del fatto che, come attesta la stessa relazione illustrativa dello schema di decreto, negli ultimi due anni è stata registrata una riduzione dei consumi (-11,5 milioni di chilogrammi), con conseguente riduzione del gettito (a titolo di accisa) di circa 500 milioni, a causa dell'elasticità della domanda che, recentemente, caratterizza questo mercato;
   osservato che lo sviluppo ex novo di un settore come quello della vendita di sigarette elettroniche ha dato la possibilità, a chi aveva perso un lavoro o a giovani disoccupati, di trovarsi una nuova occupazione e considerato che il mercato delle sigarette elettroniche ha funzionato in un certo senso da «ammortizzatore sociale», in un periodo in cui il volume della assunto i connotati drammatici di una vera emergenza sociale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) si ritiene sbagliato l'aumento dell'imposta di consumo che il presente provvedimento prevede sui liquidi utilizzati nei dispositivi che permettono l'inalazione di sostanze contenenti nicotina o simili, senza combustione; la sola accisa provvisoria ha fortemente depresso un settore che si era dimostrato un ottimo canale di sviluppo e crescita soprattutto sul fronte occupazionale; la nuova accisa porterebbe ad un ulteriore contrazione delle attività commerciali nazionali fiorite in questo settore e ad un deciso calo dei Pag. 59consumi interni: non è difficile prevedere che l'acquirente italiano, di fronte ad un consistente aumento dei prezzi, si rivolgerà al mercato estero, facilmente accessibile soprattutto attraverso i canali offerti dal commercio elettronico;
    2) circa il metodo che il provvedimento prevede di utilizzare per il calcolo dell'imposta di consumo applicato sui liquidi, si chiede al Governo di rivedere il procedimento scelto, basato sull'equivalenza tra il tempo necessario per il consumo del liquido e il tempo di aspirazione delle sigarette, in quanto risulta non soltanto iniquo, poiché l'impatto fiscale potrebbe essere elevatissimo, ma anche impreciso, poiché i tempi di consumo di un flacone di liquido possono variare di molto a seconda del dispositivo utilizzato;
    3) si esprimono forti perplessità su un intervento che non solo rimodula le accise, diminuendo il delta prezzo fra prodotti premium e budget, ma altresì aumenta complessivamente i prezzi di vendita dei prodotti da tabacco: come evidenziato anche dal deciso calo delle entrate registrato negli ultimi due anni, che riguarda non solo i tabacchi ma anche il carburante e altri prodotti gravati da pesanti carichi erariali, siamo in presenza di un livello di tassazione tale da rendere controproducente per le casse dello Stato ogni ulteriore aumento (curva di Laffer).

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 6 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   ribadita l'esigenza di mantenere la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, si ribadisce l'esigenza, indicata nell'osservazione di cui alla lettera h) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di precisare l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale;
    b) con riferimento all'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto, si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera l) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di indicare a chi spetti la competenza a definire i metodi standardizzati e i parametri di consistenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della delega di cui alla legge n. 23 del 2014, devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria qualora non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della medesima legge di delega;
    c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 22, il quale indica nel 1o novembre 2014 la data di entrata in vigore dello schema di decreto valuti il Governo l'opportunità di posticipare brevemente tale termine del 1o novembre, atteso che, in considerazione della tempistica necessaria per concludere l’iter di emanazione del provvedimento, confermando tale data molto probabilmente non sarebbe rispettato il termine ordinario di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;Pag. 61
    d) si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera r) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizioni difformi.